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DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche ((, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.))

note: Entrata in vigore del decreto: 8-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 (in G.U. 05/04/2007, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2019)
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Testo in vigore dal:  6-4-2007
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Art. 11-quinquies

((
1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";
b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";
c) all'articolo 34, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
d) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive."
e) all'articolo 35, comma 2, le parole: "per un periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo da tre a trenta giorni";
f) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".
))