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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 4

Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-2-2007.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/02/2007, n. 26 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 2007, n. 38 (in G.U. 31/03/2007, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-4-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni  per  la
partecipazione italiana alle missioni internazionali; 
  Visto il decreto-legge 28 agosto  2006,  n.  253,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  ottobre  2006,  n.   270,   recante
disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione  allo  sviluppo
in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano  nella
missione  UNIFIL,  ridefinita  dalla  risoluzione  1701  (2006)   del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; 
  Visto l'articolo 1, comma 1241, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  garantire  e
finanziare la prosecuzione degli  interventi  e  delle  attivita'  in
Afghanistan, Sudan, Libano e  Iraq,  incrementando  quelli  volti  al
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  la
partecipazione del personale delle Forze  armate  e  delle  Forze  di
polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 gennaio 2007; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
                                Emana 
il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
              Interventi di cooperazione allo sviluppo 
 
  1.  Per  la  realizzazione  di  interventi   di   cooperazione   in
Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento
delle condizioni di  vita  della  popolazione,  e'  autorizzata,  per
l'anno 2007, ((la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan)),  euro
30.000.000  per  il  Libano  ed  euro  5.500.000  per  il  Sudan,  ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26  febbraio  1987,
n. 49, come determinati nella tabella  C  -  Ministero  degli  affari
esteri - della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detti interventi  sono
finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra  l'altro,
al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu'
deboli della popolazione. ((Le somme di cui  al  presente  comma  non
impegnate  nell'esercizio  di  competenza  possono  essere  impegnate
nell'esercizio successivo.)) 
  2. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di  necessita'
e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in  economia,
anche in deroga alle  disposizioni  di  contabilita'  generale  dello
Stato. 
  3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato  ad  affidare  incarichi
temporanei di consulenza ((o specifiche attivita')) anche ad  enti  e
organismi   specializzati,   nonche'   a   stipulare   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo  alla
pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita',
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. ((Gli incarichi e i contratti di  cui
al presente comma sono affidati a enti od organismi e  stipulati  con
persone  aventi  nazionalita'  dei  Paesi  in  cui  si  svolgono  gli
interventi di  cui  al  presente  articolo,  ovvero  di  nazionalita'
italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a  condizione
che il Ministero degli affari esteri  abbia  escluso  che  localmente
esistono le professionalita' richieste.)) 
  4. Per quanto non diversamente  previsto,  alle  attivita'  e  agli
interventi di cui al comma 1 si  applicano  l'articolo  2,  comma  2,
l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. 
  5. E'  autorizzata,  fino  al  dicembre  2007,  la  spesa  di  euro
10.000.000 per il contributo  italiano  all'Unione  Africana  per  la
istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia. 
  6. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro  127.800
per l'organizzazione della Conferenza  di  Roma  sulla  giustizia  in
Afghanistan. 
((6-bis. Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, della  Conferenza  internazionale  di  pace  per
l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, e' autorizzata la  spesa
di euro 500.000 per l'anno 2007. 
  6-ter. In occasione dell'Anno europeo per le pari  opportunita'  e'
autorizzata,  per  l'anno  2007,  la  spesa  di   euro   50.000   per
l'organizzazione a Roma di una Conferenza per le pari opportunita'  a
difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei  territori  in
cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto.)) 
  7. Al fine di  sopperire  a  esigenze  di  prima  necessita'  della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino  al  31  dicembre
2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire  in  economia,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei  casi
di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti  militari  che
partecipano alle missioni  internazionali  per  la  pace  di  cui  al
presente decreto, entro il limite di euro 1.000.000 in  Libano,  euro
7.100.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo,  euro  72.000  in
Bosnia-Erzegovina. 
  8. Per contribuire  alle  operazioni  di  bonifica  del  territorio
libanese, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di  euro  300.000
per la cessione a titolo  gratuito  alle  Forze  armate  libanesi  di
rilevatori di ordigni esplosivi. 
((8-bis. Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di
euro 100.000  e'  destinata  ad  iniziative  di  sensibilizzazione  e
formazione  della  popolazione  libanese  in  relazione  al  pericolo
rappresentato   dal   munizionamento   inesploso,   con   particolare
riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso  da  bombe  a
grappolo.))