stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2006, n. 297

Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-12-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15 (in G.U. 24/02/2007, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 25-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77, 87 e 120 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  10  della  legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante
norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione  europea  e  sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari;
  Viste  le  direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita'
degli  enti  creditizi  ed al suo esercizio (rifusione) e 2006/49/CE,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi (rifusione);
  Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee,
resa in data 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avente ad oggetto
ricorso  per  inadempimento,  ai sensi dell'articolo 226 del Trattato
istitutivo  delle  Comunita'  europee, nei confronti della Repubblica
italiana,  in  tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza a
terra negli aeroporti;
  Vista  la  conseguente procedura d'infrazione n. 1999/4472, avviata
dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere al
recepimento  entro  il  31 dicembre 2006 delle direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE,  di dare esecuzione alla predetta sentenza della Corte di
giustizia  delle  Comunita'  europee  e  all'ordinanza del Presidente
della  Corte  medesima  resa  in  data  19  dicembre  2006 in tema di
prelievo  venatorio,  nonche'  di adeguarsi a indirizzi comunitari in
tema di Agenzia nazionale per i giovani;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'economia e delle
finanze  e  del  Ministro  dei  trasporti, di concerto con i Ministri
degli  affari  esteri, della giustizia, del lavoro e della previdenza
sociale e per le politiche giovanili e le attivita' sportive;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
      Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria
      e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE

  1.  Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 7, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10.   Nel   rispetto   delle  condizioni  previste  dalle  direttive
comunitarie  applicabili  alle  banche,  la  Banca  d'Italia  scambia
informazioni  con  ((tutte  le))  altre  autorita'  e soggetti esteri
indicati dalle direttive medesime.";
   b) l'articolo 53 e' cosi' modificato:
    1)  al  comma  1  dopo  la  lettera  d)  e' aggiunta, in fine, la
seguente:
"d-bis)  l'informativa  da  rendere  al pubblico sulle materie di cui
alle lettere da a) a d).";
    2) dopo il comma 2, ((sono inseriti i seguenti)):
  "2-bis.  Le  disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a),
prevedono che le banche possano utilizzare:
   a)  le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti  esterni;  le disposizioni disciplinano i requisiti ((, anche di
competenza  tecnica  e  di  indipendenza,))  che tali soggetti devono
possedere e le relative modalita' di accertamento;
   b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione
dei   requisiti   patrimoniali,  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia.  Per  le  banche  sottoposte  alla vigilanza consolidata di
un'autorita'  di  un  altro  Stato  comunitario,  la  decisione e' di
competenza  della  medesima  autorita', qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una
decisione congiunta con la Banca d'Italia.";
  ((2-ter.  Le  societa'  o  enti esterni che, anche gestendo sistemi
informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio
di  credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di
cui a1 comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita',
anche  in  deroga  alle  altre vigenti disposizioni normative, i dati
personali  detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di
osservazione  che  sia  congruo  rispetto  a  quanto  richiesto dalle
disposizioni  emanate  ai  sensi  del  comma  2-bis.  Le modalita' di
attuazione  e  i criteri che assicurano la non identificabilita' sono
individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali.))
    3) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d)  adottare  per  ((tutte)) le materie indicate nel comma 1, ove la
situazione  lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei confronti di
singole  banche,  riguardanti  anche la restrizione delle attivita' o
della  struttura  territoriale,  nonche'  il  divieto  di  effettuare
determinate  operazioni  ((,  anche  di  natura  societaria,))  e  di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio.";
   c) l'articolo 59 e' cosi' modificato:
    1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"b)   per   "societa'  finanziarie"  si  intendono  le  societa'  che
esercitano,  in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione
di  partecipazioni  aventi  le  caratteristiche  indicate dalla Banca
d'Italia  in  conformita'  alle  delibere  del CICR; una o piu' delle
attivita'  previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2
a  12;  altre  attivita'  finanziarie previste ai sensi del numero 15
della  medesima lettera; le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ";
    2) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"c)   per   "societa'  strumentali"  si  intendono  le  societa'  che
esercitano,  in  via  esclusiva  o  prevalente,  attivita'  che hanno
carattere   ausiliario  dell'attivita'  delle  societa'  del  gruppo,
comprese  quelle  consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione
di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.";
    3) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis.  Le  disposizioni  del  presente capo relative alle banche si
applicano anche agli istituti di moneta elettronica.";
   d)  all'articolo  60,  comma  1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b)  dalla  societa' finanziaria capogruppo italiana e dalle societa'
bancarie,  finanziarie  e  strumentali  da questa controllate, quando
nell'insieme  delle  societa'  da  essa controllate vi sia almeno una
banca  e  abbiano  rilevanza  determinante,  secondo quanto stabilito
dalla  Banca  d'Italia  in  conformita'  alle deliberazioni del CICR,
quelle bancarie e finanziarie.";
   e) l'articolo 61 e' cosi' modificato:
    1) al comma 1, le parole: "ai sensi del comma 2" sono soppresse;
    2) il comma 2 e' abrogato;
   f) l'articolo 65 e' cosi' modificato:
    1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;
    2)  al  comma  1,  le  lettere  h)  ed  i)  sono sostituite dalle
seguenti:   "h)   societa'   che,   fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;
   i)  societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali
quando  siano controllate da una singola banca ovvero quando societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  ovvero soggetti indicati nella
lettera  h)  detengano,  anche  congiuntamente, una partecipazione di
controllo.";
   g) l'articolo 66 e' cosi' modificato:
   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Al  fine  di ((esercitare)) la vigilanza su base consolidata, la
Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c)
del  comma  1  dell'articolo  65 la trasmissione, anche periodica, di
situazioni  e  dati,  nonche' ogni altra informazione utile. La Banca
d'Italia  puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere
h)  ed  i)  del  comma  1  dell'articolo  65  le  informazioni  utili
all'esercizio della vigilanza su base consolidata.";
    2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  La  Banca  d'Italia  puo'  disporre  nei  confronti dei soggetti
indicati  nelle  lettere  da  a)  a  c)  del comma 1 dell'articolo 65
l'applicazione  delle  disposizioni  previste  dalla parte IV, titolo
III,  capo  II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.";
    3)  al comma 4, le parole: ", aventi sede legale in Italia," sono
soppresse;
   h) l'articolo 67 e' cosi' modificato:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Al  fine  di ((esercitare)) la vigilanza consolidata, la Banca
d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, impartisce alla
capogruppo,  con  provvedimenti  di carattere generale o particolare,
disposizioni   concernenti   il   gruppo   bancario  complessivamente
considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
   a) l'adeguatezza patrimoniale;
   b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
   c) le partecipazioni detenibili;
   d)  l'organizzazione  amministrativa  e  contabile  e  i controlli
interni;
   e)  l'informativa  da  rendere al pubblico sulle materie di cui al
presente comma.";
    2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  "2-bis.  Le  disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di utilizzare:
   a)  le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti  esterni;  le  disposizioni  disciplinano  i  requisiti che tali
soggetti  devono possedere e le relative modalita' di accertamento da
parte della Banca d'Italia;
   b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione
dei   requisiti   patrimoniali,  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia.   Per  i  gruppi  sottoposti  a  vigilanza  consolidata  di
un'autorita'  di  un  altro  Stato  comunitario,  la  decisione e' di
competenza  della  medesima  autorita'  qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una
decisione congiunta con la Banca d'Italia.
  2-ter.  I  provvedimenti  particolari adottati ai sensi del comma 1
possono  riguardare  anche  la  restrizione  delle  attivita' o della
struttura  territoriale  del gruppo, nonche' il divieto di effettuare
determinate  operazioni  e  di distribuire utili o altri elementi del
patrimonio.";
    3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  Le  disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per ((esercitare))
la  vigilanza  su  base  consolidata  possono tenere conto, anche con
riferimento  alla  singola  banca, della situazione e delle attivita'
dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo
65.";
    4) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis.  La  Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del
presente  articolo,  anche  nei confronti ((di uno solo o di alcuni))
dei componenti il gruppo bancario.";
   i)  all'articolo  68,  dopo  il  comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
"3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita' competenti di
altri  Stati  comunitari  partecipino, per i profili di interesse, ad
ispezioni  presso  le  capogruppo  ai sensi dell'articolo 61, qualora
queste   abbiano  controllate  sottoposte  alla  vigilanza  di  dette
autorita'.";
   l) l'articolo 69 e' cosi' modificato:
    1)  la  rubrica e' sostituita dalla seguente: "Collaborazione tra
autorita' e obblighi informativi";
    2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  La  Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le
autorita'   di   vigilanza   di  altri  Stati  comunitari,  forme  di
collaborazione  e  di  coordinamento,  nonche'  la  ripartizione  dei
compiti specifici di ciascuna autorita' in ordine all'esercizio della
vigilanza  su  base  consolidata  nei confronti di gruppi operanti in
piu' Paesi.";
    3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "1-bis.  Per  effetto  degli  accordi  di  cui al comma 1, la Banca
d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:
   a)  sulle  societa'  finanziarie,  aventi  sede legale in un altro
Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca
italiana;
   b)  sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate
dai soggetti di cui alla lettera a);
   c)  sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate
almeno  per  il  venti  per cento, anche congiuntamente, dai soggetti
indicati nelle lettere a) e b).
  1-ter.  La  Banca  d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza
consolidata  verifichi  una  situazione  di  emergenza potenzialmente
lesiva  della  stabilita'  del  sistema  finanziario italiano o di un
altro  Stato  comunitario  in  cui  opera il gruppo bancario, informa
tempestivamente  il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche',
in  caso  di  gruppi  operanti  anche  in  altri Stati comunitari, le
competenti autorita' monetarie.";
   m) l'articolo 107 e' cosi' modificato:
    1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  La  Banca  d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
detta  agli  intermediari  iscritti nell'elenco speciale disposizioni
aventi  ad  oggetto  l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del
rischio    nelle   sue   diverse   configurazioni,   l'organizzazione
amministrativa   e   contabile   e   i   controlli  interni,  nonche'
l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia  ((adotta)),  ove  la  situazione lo richieda, provvedimenti
specifici  nei  confronti  di  singoli intermediari per le materie in
precedenza  indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita'
la   Banca  d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
assicurarne il regolare esercizio.";
    2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che
gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale possano
utilizzare:
   a)  le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
   b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione
dei   requisiti   patrimoniali,  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia.";
    3) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis.  La  Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto
di  intraprendere  nuove  operazioni  e  disporre  la riduzione delle
attivita',  nonche'  vietare  la  distribuzione  di  utili o di altri
elementi  del  patrimonio  per  violazione  di  norme  di  legge o di
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.";
   n) dopo l'articolo 116, e' inserito il seguente:
"Art.  116-bis  (Decisioni  di  rating).  - 1. La Banca d'Italia puo'
disporre  che  le  banche  e  gli  intermediari  finanziari ((. . .))
illustrino  alle  imprese  che  ne  facciano  richiesta  i principali
fattori   alla   base  dei  rating  ((.  .  .))  che  le  riguardano.
((L'eventuale conseguente comunicazione non da' luogo ad oneri per il
cliente))".