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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 2006, n. 293

Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-6-2007
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Testo in vigore dal: 18-6-2007
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  il  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo
regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 febbraio
1984, n. 21 e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   introdurre  nuove  modalita'  per
effettuare i versamenti a favore della pubblica amministrazione;
  Sentita  la  Banca  d'Italia che ha espresso il proprio assenso con
nota n. 1219592 del 16 dicembre 2005;
  Sentita  la  societa'  Poste  Italiane  S.p.A.,  che ha espresso il
proprio assenso con nota n. 3022 del 24 gennaio 2006;
  Sentita  l'Associazione  Bancaria  Italiana,  che  ha  espresso  il
proprio assenso con nota n. 000376 del 27 gennaio 2006;
  Udito  il  parere  n.  2943/06  del  Consiglio  di  Stato  espresso
nell'adunanza del 26 giugno 2006;
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi del comma 3, dell'articolo 17, della
citata  legge  n.  400  del  1988,  il  presente regolamento e' stato
inviato  al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0115168
del 31 agosto 2006;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Versamenti in tesoreria mediante bonifico bancario
                              o postale
  1.  I  versamenti  di  somme nelle tesorerie statali possono essere
effettuati, oltre che con le modalita' indicate nell'articolo 230 del
regio  decreto  23 maggio  1924,  n. 827 e successive modificazioni e
integrazioni,  anche  con  bonifico bancario o postale a favore della
tesoreria competente.
  2.  La  ricevuta  del bonifico o diversa comunicazione prevista dal
contratto  di  conto  corrente,  rilasciata  dalle  banche e da Poste
Italiane  S.p.A., ha efficacia liberatoria nei confronti del debitore
dalla  data in cui il versamento e' effettuato agli sportelli bancari
o  postali  ovvero  in  cui  l'importo  e'  addebitato  sul conto del
debitore. Tale data e' riportata sulla ricevuta o sulla comunicazione
e inserita tra i dati del bonifico inviato alla Banca d'Italia.
  3. Le banche e Poste Italiane S.p.A. riconoscono i fondi alla Banca
d'Italia,  quale  Istituto  che  gestisce  il  servizio  di tesoreria
statale,  entro  il secondo giorno lavorativo successivo alla data di
cui  al  precedente  comma.  Conseguentemente  nella  disposizione di
bonifico non deve essere indicata alcuna valuta per il beneficiario.
  4.  Per  i pagamenti aventi scadenza il penultimo e l'ultimo giorno
lavorativo dell'anno, al fine di assicurare l'afflusso delle somme in
tesoreria  entro  la  fine  dell'esercizio,  il  bonifico deve essere
disposto entro il terz'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre.
  5.  Nella  medesima  data di riconoscimento dei fondi, la tesoreria
competente   effettua   la  contabilizzazione  del  bonifico  con  le
modalita'  di  cui  al  successivo  articolo 3 e riporta nei dati del
versamento  anche  la  data  in cui e' stato effettuato il versamento
agli  sportelli  bancari o postali o e' stato addebitato il conto del
debitore.
  6.  La  ricevuta del bonifico costituisce valido documento anche ai
fini della resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili,
ai  sensi  dell'articolo 621 del Regolamento di Contabilita' Generale
dello Stato.
  7.  Restano  ferme le speciali disposizioni riguardanti i termini e
le  modalita'  previsti  per  gli  intermediari e per i concessionari
della  riscossione  per  il  riversamento in tesoreria delle somme da
loro riscosse.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, reca:
          «Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla contabilita' generale dello Stato».
              -  Il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827, reca:
          «Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita' generale dello Stato».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          10 febbraio  1984,  n. 21, reca: «Modalita' agevolative per
          la riscossione dei titoli di spesa dello Stato».
              - Si  riporta  il  comma 3  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
              - Si  riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo
          1991,  n.  104  (Proroga  della  gestione  del  servizio di
          tesoreria provinciale dello Stato):
              «Art.  5.  - 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sentita la Banca d'Italia, possono
          essere  adottate,  limitatamente alla gestione del servizio
          di  tesoreria,  norme  intese  a  semplificare le procedure
          relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato,
          nonche'  alla  rendicontazione  da  parte  delle sezioni di
          tesoreria,    anche   mediante   l'impiego   di   strumenti
          informatici.
              2.  Con  gli  stessi decreti di cui al comma 1 potranno
          essere  indicati  i  casi  di  esclusione dell'emissione di
          titoli  di spesa e di entrata di importo non superiore a L.
          20.000.
              3.  E' abrogato l'art. 2 della legge 16 aprile 1984, n.
          78».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994,  n.  367  reca:  «Regolamento recante semplificazione
          delle procedure di spesa e contabili».
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 230 e 621 del
          citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827:
              «Art.  230.  -  I  versamenti  di somme nelle tesorerie
          devono essere fatti in denaro effettivo.
              Le  somme  da  versarsi  in denaro possono anche essere
          spedite  alla  tesoreria col mezzo di titoli postali la cui
          spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti.
              Le  ricevute  di  conto  corrente  postale hanno potere
          liberatorio  nei  confronti  dei  debitori  e tengono luogo
          delle   quietanze   di   tesoreria   ai   fini   dei  conti
          amministrativi e giudiziali.
              Per  il  versamento  di  somme  relative  a particolari
          servizi  possono essere utilizzati, sentito il Ministro del
          tesoro,  conti correnti postali «dedicati» intestati ad una
          sola sezione di tesoreria provinciale.
              I  versamenti  presso la tesoreria centrale dello Stato
          possono  essere  effettuati  anche mediante vaglia cambiari
          della  Banca  d'Italia  con  esclusione  di qualsiasi altro
          titolo di credito.
              Gli  agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria
          provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari
          della  Banca  d'Italia,  nonche'  assegni bancari emessi da
          banche  sui  conti  in essere presso la Banca d'Italia, non
          trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.
              Gli   agenti   della   riscossione  devono  girare  per
          l'incasso  i  titoli  di credito al loro ordine ricevuti in
          versamento   esclusivamente  in  favore  della  sezione  di
          tesoreria provinciale competente per territorio.
              Gli  agenti della riscossione, che sono autorizzati dal
          direttore  generale  del Tesoro a versare soltanto somme in
          contanti  in  una sezione di tesoreria di provincia diversa
          da  quella  in  cui risiedono, effettuano i loro versamenti
          sul   conto  corrente  postale  a  nome  della  sezione  di
          tesoreria della propria provincia.
              Per  i  titoli  di credito di cui al presente articolo,
          riconosciuti  falsi o sospettati di falsita', si applica la
          procedura di cui all'art. 233.».
              «Art.  621. - Gli agenti della riscossione di qualsiasi
          entrata  debbono  presentare il rispettivo conto giudiziale
          all'intendenza  di finanza, o agli altri uffici provinciali
          e compartimentali da cui dipendono.
              Il  conto  giudiziale  di ogni agente della riscossione
          deve essere di regola distinto in due parti.
              La prima parte dimostra:
                a) le   somme   rimaste   da   riscuotere  alla  fine
          dell'esercizio  o  della  gestione  precedente ed il carico
          successivamente  dato  al  contabile, sia dal carico certo,
          sia  proveniente  da  somme accertate all'atto stesso della
          riscossione;
                b) il    discarico   per   somme   riscosse   o   per
          annullamenti,  variazioni  e  simili  riferibili  al carico
          accertato;
                c) i  resti che per la competenza stessa risultano da
          riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione.
              La parte seconda dimostra:
                d) il  debito  o  il  credito  dell'esercizio o della
          gestione   precedente,   quando  non  si  tratti  di  prima
          gestione;
                e) il debito per somme incassate;
                f) le somme versate;
                g) i discarichi amministrativi;
                h) i  resti  per  le  somme  rimaste da versare, o il
          credito per quelle versate in piu' alla fine dell'esercizio
          o al termine della gestione.
              Il  carico  e  il  discarico  ed  i  resti  di cui alle
          lettere a), b)  e c) del presente articolo, sono dimostrati
          distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio.
              Agli   effetti   della   responsabilita'  di  cui  agli
          articoli 189  e  190 del titolo V del presente regolamento,
          gli  agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne
          sia   fatta   richiesta  dalla  Corte  dei  conti  o  dalla
          ragioneria  centrale, un elenco nominativo dei debitori dai
          quali  non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno,
          con  la indicazione delle cause della mancata riscossione e
          col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate,
          gli  atti  incoati  e  tutti  gli  altri mezzi adoperati, a
          tenore   dei   relativi   regolamenti  ed  istruzioni,  per
          riscuotere le dette partite.
              Insieme  col  conto  in  denaro,  gli  agenti che hanno
          ricevuto   in   consegna   bollettari  pel  rilascio  delle
          quietanze  ai  debitori,  debbono  presentare  il  conto di
          carico  e di scarico debitamente documentato dei bollettari
          ricevuti  e  di  quelli  consumati. Questo conto, quanto al
          carico,  dev'essere  in  relazione  coll'uscita che per gli
          stessi  bollettari  risulta  dal  conto  del  consegnatario
          presso l'intendenza di finanza.».