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DECRETO-LEGGE 13 novembre 2006, n. 279

Misure urgenti in materia di previdenza complementare.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-2006
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/2007)
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Testo in vigore dal:  15-11-2006 al: 13-1-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere il tempestivo adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tenuto conto dell'anticipata entrata in vigore della predetta disciplina al 1° gennaio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "Entro il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2006 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), ed entro il 31 marzo 2007 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alla lettera b), n. 1)";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6.".