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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2006, n. 255

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 13-9-2006
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  5  novembre  1962,  n. 1695, che, nel prevedere i
documenti  caratteristici  degli  ufficiali,  dei sottufficiali e dei
militari  di  truppa  dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e
della  Guardia  di  finanza,  stabilisce  che  con  regolamento siano
determinati  i  modelli  dei  documenti, le autorita' competenti e le
modalita' di compilazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
213,  emanato  in  attuazione  della  predetta legge relativamente al
personale  militare  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
dell'Arma dei carabinieri;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni,  in  materia di riordino del reclutamento, dello stato
giuridico  e  dell'avanzamento  degli  ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni,  in  materia di riordino del reclutamento, dello stato
giuridico   e   dell'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Arma  dei
carabinieri;
  Visti  i  decreti  legislativi  12  maggio 1995, n. 196 e n. 198, e
successive  modificazioni,  in  materia di ruoli, reclutamento, stato
giuridico  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo delle Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la
  trasformazione    progressiva    dello    strumento   militare   in
  professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti
in materia di ricorsi amministrativi;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni,  recante  Codice  in  materia  di  protezione dei dati
personali;
  Udito  il  parere  del Consiglio superiore delle Forze armate, reso
nell'adunanza del 7 febbraio 2006;
  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso nella riunione del 20 aprile 2006;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 giugno 2006;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1.  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
213, sono apportate le modifiche di cui al presente regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2 e 3,   del   testo   unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - La legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante «Documenti
          caratteristici  degli  ufficiali,  dei  sottufficiali e dei
          militari    di    truppa   dell'Esercito,   della   Marina,
          dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 27 dicembre 1962.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 agosto
          2002,  n.  213, concernente «Regolamento recante disciplina
          per la redazione dei documenti caratteristici del personale
          appartenente  all'Esercito,  alla Marina, all'Aeronautica e
          all'Arma  dei  carabinieri»,  e' pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre
          2002.
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490,
          recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
          comma 97,   della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662»,  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17.
              - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,
          recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
          a  norma  dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,
          recante  «Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  delle  Forze  armate»,  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 122 del
          27 maggio 1995.
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198,
          recante  «Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia di riordino dei ruoli, modifica delle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»,
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
              - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
          «Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          24 novembre  1971,  n.  1199,  recante «Semplificazione dei
          procedimenti  in  materia  di  ricorsi  amministrativi», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
          1972.
              - La  legge 7 agosto 1999, n. 241, recante «Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
              - Il   decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
          recante   «Codice   in   materia  di  protezione  dei  dati
          personali»,  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 74 del 25 luglio 2003.
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 1 e 4 dell'art. 17
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 214 del 12 novembre
          1988:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.-3. (Omissis).
              4. I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 agosto 2002, n. 213, si veda nelle note alle premesse.