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LEGGE 12 luglio 2006, n. 228

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.

note: Entrata in vigore della legge: 13-7-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-3-2009
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  Il  decreto-legge  12  maggio  2006, n. 173, recante proroga di
termini   per  l'emanazione  di  atti  di  natura  regolamentare,  e'
convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
  2.   Le   disposizioni   di   cui  all'articolo  8,  comma  2,  del
decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al
30 giugno 2007.
  3.  All'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma
5 e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo  adottato  nell'esercizio della delega di cui al comma 5,
il  Governo  puo' adottare disposizioni correttive e integrative, nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con
la procedura di cui al medesimo comma 5".
  4.  All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
  5.  Le disposizioni correttive e integrative di cui all'articolo 1,
comma  4,  della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate,
relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile
2005,  n.  77,  17  ottobre  2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227,
entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
  6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio
concernente  l'accesso  anticipato  alla scuola dell'infanzia, di cui
all'articolo  7,  comma  4,  della  legge  28  marzo  2003,  n. 53, e
successive  modificazioni. Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall'anno
scolastico 2008-2009.
  7.  All'articolo  14,  comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio
2004,  n.  59,  le  parole:  "e fino alla messa a regime della scuola
secondaria  di  primo grado," sono sostituite dalle seguenti: "e fino
all'anno scolastico 2008-2009,".
  8.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2009, N. 14)).
  9.  All'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252,
le   parole:   "dodici   mesi"   sono   sostituite   dalle  seguenti:
"ventiquattro mesi".
  10.  All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
le  parole:  "diciotto  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il 31 dicembre
2007".
  11. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le
parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
  12.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza pubblica, il
Governo  e'  delegato  ad  adottare,  su  proposta del Ministro delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  e del Ministro per le
politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della
legge  4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o piu'
decreti  legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi
adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della
legge  5  marzo  2001,  n.  57, e di cui all'articolo 1 della legge 7
marzo  2003,  n.  38,  e  successive  modificazioni, nel rispetto dei
principi  e  criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le
stesse procedure.
  13.  All'articolo 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre
anni".
  14.  E'  prorogato  di  un  anno  il  termine  di  cui  al  comma 1
dell'articolo  20-bis  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229,  per
l'adozione  di  uno  o  piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli
4  e  7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli
oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
medesimo articolo 20-bis.
  15.  All'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le
parole:  "Entro  un  anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due
anni".
  16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 12 luglio 2006
                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella