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DECRETO-LEGGE 7 giugno 2006, n. 206

Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-6-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 234 (in G.U. 20/07/2006, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2006)
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vigente al 02/05/2024
Testo in vigore dal: 21-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la
regolarita'  dei  versamenti  in  materia  di imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) nelle more della pronuncia della Corte di
giustizia  delle  Comunita'  europee  in  merito  alla compatibilita'
comunitaria del tributo stesso;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
garantire  il  completamento  degli  adempimenti  istruttori tecnici,
necessari   alla   corretta  rideterminazione  dei  canoni  demaniali
marittimi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° giugno 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                           Versamenti IRAP

  1.  In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a
saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui
al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  non  si  applicano  le disposizioni in materia di riduzione
delle  sanzioni  previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre   1997,   n.   472,   e  successive  modificazioni,  nonche'
dall'articolo  2,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e successive modificazioni.
  ((  1-bis.  Le  disposizioni  contenute nell'articolo 1, comma 174,
quinto  periodo,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano
limitatamente  alle  regioni  che  non abbiano raggiunto, entro il 30
giugno  2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi
di  gestione  del  servizio sanitario regionale e si interpretano nel
senso  che  l'IRAP  e'  calcolata maggiorando di un punto percentuale
l'aliquota,  ordinaria  o ridotta, vigente nelle regioni interessate,
fatti salvi comunque i regimi di esenzione.
  1-ter.  Il  versamento della prima rata di acconto dell'IRAP dovuta
dai  contribuenti  interessati  dalle  disposizioni  dell'articolo 1,
comma  174,  quinto  periodo,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311,
effettuato   entro   il   20   luglio  2006,  non  e'  soggetto  alla
maggiorazione   dello   0,40   per   cento   a  titolo  di  interesse
corrispettivo. ))