stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
nascondi
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
    Titolo I
    DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • ORGANIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
    Capo I
    Politiche di pari opportunità
  • 2
  • Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Consigliere e consiglieri di parità
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Comitato per l'imprenditoria femminile
  • 21
  • 22
  • PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ETICO-SOCIALI
    Titolo I
    RAPPORTI TRA CONIUGI
  • 23
  • CONTRASTO ALLA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI
  • 24
  • PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ECONOMICI
    Titolo I
    PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO
    Capo I
    Nozioni di discriminazione
  • 25
  • 26
  • Divieti di discriminazione
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • Tutela giudiziaria
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • Promozione delle pari opportunità
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • Tutela e sostegno della maternità e paternità
  • 51
  • PARI OPPORTUNITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA
    Capo I
    Azioni positive per l'imprenditoria femminile
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI CIVILI E POLITICI
    Titolo I
    PARI OPPORTUNITÀ NELL'ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE
    Capo I
    Elezione dei membri del Parlamento europeo
  • 56
  • 57
  • 58
Testo in vigore dal: 15-6-2006
al: 19-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  6  della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante
delega  al  Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per il
riassetto  delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita'
tra  uomo  e  donna, nel quale devono essere riunite e coordinate tra
loro  le  disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni
forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di
detto   coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per  garantire  la
coerenza  logica  e  sistematica  della  normativa,  anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dei 24 gennaio 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nella riunione del 27 febbraio
2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso nei termini di legge
il prescritto parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
  Sulla  proposta  del Ministro per le pari opportunita', di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute e delle attivita' produttive;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Divieto di discriminazione tra  uomo e donna (legge 14 marzo 1985, n.
                          132, articolo 1)

  1.  Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure
volte  ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata
sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere
o  di  impedire  il  riconoscimento,  il  godimento o l'esercizio dei
diritti  umani  e  delle  liberta'  fondamentali  in  campo politico,
economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui strascritti.
                - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti avente valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art.  6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, cosi'
          recita:
              «Art.   6  (Riassetto  normativo  in  materia  di  pari
          opportunita). - 1. Il Governo e delegato ad adottare, entro
          un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il riassetto
          delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita',
          secondo  i  principi, i criteri direttivi e le procedure di
          cui  all'art.  20  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e
          successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) individuazione   di  strumenti  di  prevenzione  e
          rimozione  di ogni forma di discriminazione, in particolare
          per  cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso,
          la  razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni
          personali,  gli handicap, l'eta' e l'orientamento sessuale,
          anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il
          raggiungimento   degli   obiettivi   di  pari  opportunita'
          previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'art.
          117 della Costituzione;
                b) adeguamento   e   semplificazione  del  linguaggio
          normativo  anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni
          e duplicazioni.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202.
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».