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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/6/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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vigente al 11/05/2024
Testo in vigore dal: 2-6-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare  l'articolo
23; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 26 gennaio 2006; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 

 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del
diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi  in  conformita'  a
quanto stabilito nel capo V della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni di seguito denominata: «legge». 
  2.  I   provvedimenti   generali   organizzatori   occorrenti   per
l'esercizio   del   diritto   di   accesso   sono   adottati    dalle
amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14,
comma 1, decorrente dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso  ai
documenti amministrativi istituita ai sensi  dell'articolo  27  della
legge. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare  l'articolo
23; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 26 gennaio 2006; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 

 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del
diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi  in  conformita'  a
quanto stabilito nel capo V della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni di seguito denominata: «legge». 
  2.  I   provvedimenti   generali   organizzatori   occorrenti   per
l'esercizio   del   diritto   di   accesso   sono   adottati    dalle
amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14,
comma 1, decorrente dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso  ai
documenti amministrativi istituita ai sensi  dell'articolo  27  della
legge.