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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 6 marzo 2006, n. 172

Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/5/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2014)
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Testo in vigore dal:  27-5-2006 al: 7-2-2008
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l'articolo 36, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99 recante: "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina";
Considerata la necessità di rideterminare in modo organico le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici; sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 25 luglio 2005;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari in data 28 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 30 gennaio 2006, n. DAGL14.3.4/2006/1;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicabilità e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area medica, di cui agli articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
f) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- L'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) prevede:
«Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;
d) le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri predeterminati.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.».
- Il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99, recante; «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103.
Note all'art. 1:
- Per il titolo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
«Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art. 20 e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.
2. È soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o più Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo è predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.
4. L'accesso alla formazione specialistica non è consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale.».
«Art. 46. - 1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, nonché delle ulteriori risorse autorizzate da apposito provvedimento legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonché il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».