stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n. 109

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-4-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2024)
nascondi
Testo in vigore dal: 8-11-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della
giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza
della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2,
commi  6  e  7,  della  citata legge n. 150 del 2005 che prevedono la
individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei
magistrati e delle relative sanzioni, la modifica della procedura per
l'applicazione  delle  medesime, nonche' la modifica della disciplina
in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di
ufficio dei magistrati;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
  Aquisiti  i  pareri  delle  competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data 20 dicembre 2005 ed in data 22 dicembre
2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 7 dicembre 2005
ed  in data 30 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della
citata legge n. 150 del 2005;
  Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione
giustizia  del  Senato  della  Repubblica in ordine alla soppressione
dell'articolo   2,   con   cio'  dovendosi  ritenere  contestualmente
assorbita  anche  la condizione formulata dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati in ordine al medesimo articolo;
  Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Doveri del magistrato

  1.   Il   magistrato   esercita   le   funzioni  attribuitegli  con
imparzialita',   correttezza,   diligenza,  laboriosita',  riserbo  e
equilibrio  e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio delle
funzioni.
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269)).
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269)).