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DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n. 106

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal: 21-4-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante  delega  al  Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al  regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12, per  il  decentramento  del  Ministero  della
giustizia, per la modifica della disciplina concernente il  Consiglio
di presidenza della Corte dei conti  e  il  Consiglio  di  presidenza
della giustizia amministrativa, nonche' per l'emazione  di  un  testo
unico; 
  Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera  d),  e  2,
comma 4, della medesima legge  n.  150  del  2005  che  prevedono  la
riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in  data  20  dicembre
2005 e del Senato della Repubblica,  espressi  in  data  29  novembre
2005, in data 7 dicembre 2005 ed in data 15  novembre  2005  a  norma
dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005; 
  Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione
giustizia della Camera dei deputati relativamente  alla  soppressione
del comma 2 dell'articolo 2, nel testo approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri  in  sede  di  deliberazione   preliminare,   nonche'   alla
condizione formulata dalla stessa Commissione giustizia della  Camera
dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1; 
  Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla  Commissione
giustizia della Camera dei  deputati  relativamente  all'articolo  1,
comma 3, atteso che il potere di designazione del vicario,  da  parte
del procuratore della Repubblica, ricomprende in se' anche il  potere
di revoca della designazione medesima e relativamente all'articolo 1,
comma 4, atteso che la stessa previsione, contenuta  nella  legge  di
delegazione, della possibilita', per il procuratore della Repubblica,
di "delegare" uno o piu' procuratori aggiunti o uno o piu' magistrati
addetti all'ufficio perche'  lo  coadiuvino  nella  gestione  per  il
compimento di  singoli  atti,  per  la  trattazione  di  uno  o  piu'
procedimenti o nella gestione dell'attivita' di un settore di affari,
non puo' avere riguardo, dato il significato giuridico  del  concetto
di delega, che al trasferimento dell'esercizio di  parte  del  potere
rientrante  nella  competenza  dal  procuratore   della   Repubblica,
soggetto delegante, ai  soggetti  delegati  sopra  indicati,  mentre,
d'altra parte, appare difficilmente ipotizzabile, specie nel contesto
degli  uffici  di  grandi  dimensioni,  che  il   procuratore   della
Repubblica possa in prima persona gestire  l'intero  ufficio  cui  e'
preposto, sia pure "coadiuvato" dai soggetti di cui sopra; 
  Esaminate  le  osservazioni  formulate  dalla  Commissione   affari
costituzionali  e  dalla  Commissione  giustizia  del  Senato   della
Repubblica; 
  Preso atto del nulla  osta  espresso  dalla  Commissione  bilancio,
tesoro e programmazione  della  Camera  dei  deputati  e  del  parere
favorevole  espresso  dalla  Commissione  programmazione   economica,
bilancio del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 febbraio 2006; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
            Attribuzioni del procuratore della Repubblica 
 
  1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio  del
pubblico ministero, e' titolare esclusivo  dell'azione  penale  e  la
esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge. 
  2. Il procuratore della Repubblica assicura il  corretto,  puntuale
ed  uniforme  esercizio  dell'azione   penale,   l'osservanza   delle
disposizioni relative all'iscrizione delle notizie  di  reato  ed  il
rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. 
  3.  Il  procuratore  della  Repubblica  puo'   designare,   tra   i
procuratori aggiunti, il  vicario,  il  quale  esercita  le  medesime
funzioni del procuratore della Repubblica per  il  caso  in  cui  sia
assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante. 
  4. Il procuratore della Repubblica puo'  delegare  ad  uno  o  piu'
procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o  piu'  magistrati  addetti
all'ufficio la cura di specifici settori di affari,  individuati  con
riguardo ad  aree  omogenee  di  procedimenti  ovvero  ad  ambiti  di
attivita' dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. In caso
di delega, uno o piu' procuratori aggiunti o uno  o  piu'  magistrati
sono sempre specificamente individuati per la cura  degli  affari  in
materia di violenza contro le donne e domestica. 
  5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione  della
delega di cui al  comma  4,  il  procuratore  della  Repubblica  puo'
stabilire, in via generale ovvero con  singoli  atti,  i  criteri  ai
quali i procuratori aggiunti  ed  i  magistrati  dell'ufficio  devono
attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega. 
  6. Il procuratore della Repubblica predispone,  in  conformita'  ai
principi   generali   definiti   dal   Consiglio   superiore    della
magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio,  con  il  quale
determina: 
    a) le misure organizzative finalizzate a garantire  l'efficace  e
uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei  criteri  di
priorita' di cui alla lettera b); 
    b) i criteri di priorita' finalizzati a selezionare le notizie di
reato da trattare con precedenza  rispetto  alle  altre  e  definiti,
nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento  con  legge,
tenendo conto del numero degli affari da  trattare,  della  specifica
realta' criminale e territoriale  e  dell'utilizzo  efficiente  delle
risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili; 
    c) i compiti di coordinamento  e  di  direzione  dei  procuratori
aggiunti; 
    d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti
e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei
procedimenti sono di natura automatica; 
    e) i criteri e  le  modalita'  di  revoca  dell'assegnazione  dei
procedimenti; 
    f) i criteri per  l'individuazione  del  procuratore  aggiunto  o
comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3; 
    g) i gruppi di lavoro, salvo che  la  disponibilita'  di  risorse
umane sia tale da non consentirne la costituzione,  e  i  criteri  di
assegnazione dei sostituti procuratori  a  tali  gruppi,  che  devono
valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e  le  attitudini  dei
magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea
nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi  gruppi
di lavoro non spettano compensi, gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  7. Il progetto organizzativo dell'ufficio e' adottato ogni  quattro
anni, ((sulla base di modelli standard  stabiliti  con  delibera  del
Consiglio  superiore  della  magistratura,))  sentiti  il   dirigente
dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del  consiglio
dell'ordine degli avvocati, ed e' approvato dal  Consiglio  superiore
della  magistratura,  previo  parere  del  consiglio  giudiziario   e
valutate le  eventuali  osservazioni  formulate  dal  Ministro  della
giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge  24  marzo  1958,  n.
195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del  progetto  e'  prorogata
fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalita' di cui
al primo periodo, il progetto organizzativo puo' essere  variato  nel
corso del quadriennio per sopravvenute  esigenze  dell'ufficio.  ((Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
7-bis, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12.))