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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
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vigente al 17/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della
legge 23 agosto 2004, n. 243; 
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 
  Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
7 febbraio 2003, n. 57; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 2006; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita' 
 
  1.  Ferme  restando  le  vigenti   disposizioni   in   materia   di
ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due  o  piu'
forme di assicurazione  obbligatoria  per  invalidita',  vecchiaia  e
superstiti, alle forme sostitutive, esclusive  ed  esonerative  della
medesima, nonche'  alle  forme  pensionistiche  obbligatorie  gestite
dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, che non siano  gia'  titolari  di  trattamento
pensionistico autonomo presso una delle predette  gestioni,  e'  data
facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al  fine
del conseguimento di un'unica pensione.  Tra  le  forme  assicurative
obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresi' ricomprese la
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, e  il  Fondo  di  previdenza  del  clero  e  dei
ministri  di  culto  delle  confessioni   religiose   diverse   dalla
cattolica. (3)((4)) 
  2. La  facolta'  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  a
condizione che: 
    a) il soggetto interessato abbia compiuto  il  sessantacinquesimo
anno di eta' e possa far  valere  un'anzianita'  contributiva  almeno
pari a venti anni  ovvero,  indipendentemente  dall'eta'  anagrafica,
abbia accumulato un'anzianita' contributiva non inferiore a  quaranta
anni; 
    b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di  eta'
ed anzianita' contributiva, previsti dai rispettivi  ordinamenti  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia. 
  3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi  tutti  e
per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta  di
restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,
preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art.  24,  comma  19)
che la modifica ha effetto dal 1° gennaio 2012. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 ha disposto (con l'art. 2,  comma
2) che "All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  2  febbraio
2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10  febbraio  1996,
n.  103,»  sono  inserite  le  seguenti:  «e   al   soppresso   Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,»".