MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 febbraio 2003, n. 57

Regolamento recante modalita' di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi.

Testo in vigore dal: 20-4-2003
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  e l'articolo 17, comma 25, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
  Visto  l'articolo  71  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria  2001),  che  detta  criteri  per  la "totalizzazione dei
periodi  assicurativi",  ai  fini del conseguimento della pensione di
vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita' da parte dei
lavoratori iscritti in due o piu' delle forme pensionistiche a carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive   ed   esonerative  della  medesima,  nonche'  delle  forme
pensionistiche  obbligatorie  gestite  dagli  enti  di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, senza
aver  perfezionato  in  alcuna di esse i requisiti di assicurazione e
contribuzione  minimi  richiesti  dai  rispettivi  ordinamenti per il
riconoscimento  del  diritto  a  pensione,  e  demanda  ad uno o piu'
decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale (ora
Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali), di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
(ora  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze),  di  stabilire  le
modalita'  di  attuazione della relativa disciplina, sentiti gli enti
gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai predetti
decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;
  Vista   la   sentenza   della   Corte   Costituzionale  n.  61  del
febbraio/marzo  1999,  che  dichiara  l'illegittimita' costituzionale
degli  articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in
cui  non  prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato
il  diritto  ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni
nelle   quali   e',  o  e'  stato,  iscritto,  una  alternativa  alla
ricongiunzione  onerosa,  e  demanda  ad  un  intervento  legislativo
l'individuazione  delle  modalita'  di attuazione del principio della
totalizzazione, cui e' insito il carattere della gratuita';
  Ritenuto  che  il richiamato articolo 71 debba trovare applicazione
in  funzione  integrativa sia dell'articolo 1 del decreto legislativo
30  aprile  1997,  n.  184  - che, ai commi 1, 2, 3 e 4, introduce il
principio   generale  del  cumulo  dei  periodi  assicurativi  per  i
lavoratori  soggetti  esclusivamente  al  sistema contributivo ed, al
comma  5,  demanda  all'autonomia gestionale degli enti privatizzati,
gestori  delle  forme  di previdenza obbligatoria a favore dei liberi
professionisti,   il   riconoscimento   del   computo   dei   periodi
contributivi posseduti presso altre forme di previdenza obbligatoria,
per  il  conseguimento  del diritto a pensione - sia delle discipline
settoriali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi;
  Sentiti,  in  data 30 marzo 2001, gli enti gestori della previdenza
dei  liberi  professionisti  di  cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, 10 febbraio 1996, n. 103;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva degli atti normativi del 19 novembre 2001;
  Ritenuto  di  accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di
Stato con il predetto parere;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio, eseguita con
atto n. 85995/16/318/13 del 5 aprile 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Ai  soggetti  iscritti  a  due  o  piu'  forme di assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti, alle
forme  sostitutive,  esclusive  ed  esonerative della stessa, nonche'
alle  forme  pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al
decreto  legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10  febbraio  1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle
predette   forme,   il  diritto  a  pensione,  e'  data  facolta'  di
utilizzare,   cumulandoli   per   il  perfezionamento  del  requisito
dell'iscrizione  e  della  contribuzione,  i periodi assicurativi non
coincidenti  posseduti  presso  le  medesime forme e non sufficienti,
separatamente  considerati, per la liquidazione di pensione autonoma,
ai   fini  del  conseguimento  della  pensione  di  vecchiaia  e  del
trattamento pensionistico per inabilita', a condizione che almeno una
quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.
  2. La facolta' di totalizzazione, di cui al comma 1, opera a favore
dei  superstiti  degli  assicurati,  ancorche'  questi  ultimi  siano
deceduti prima del compimento dell'eta' pensionabile.
  3.  La  totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e
per  intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di
restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente
alla  data di pubblicazione del presente decreto, preclude il diritto
all'esercizio della facolta' di totalizzazione.
  4.  Restano  ferme  le  disposizioni speciali vigenti in materia di
cumulo dei periodi assicurativi.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma  25,  della legge 15
          maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo), e' il seguente:
              "25.  Il  parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
          via obbligatoria:
                a) per  l'emanazione degli atti normativi del Governo
          e  dei  singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
          23  agosto  1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
          unici;
                b)  per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari al
          Presidente della Repubblica;
                c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
              - Il  testo  dell'art. 71 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e' il
          seguente:
              "Art.  71  (Totalizzazione dei periodi assicurativi). -
          1.  Al  lavoratore,  che  non  abbia  maturato il diritto a
          pensione  in  alcuna  delle  forme  pensionistiche a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive,   esclusive  ed  esonerative  della  medesima,
          nonche'  delle  forme  pensionistiche  obbligatorie gestite
          dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
          509,  e  successive  modificazioni,  e'  data  facolta'  di
          utilizzare,   cumulandoli   per   il   perfezionamento  dei
          requisiti  per il conseguimento della pensione di vecchiaia
          e  dei  trattamenti pensionistici per inabilita', i periodi
          assicurativi  non  coincidenti posseduti presso le predette
          gestioni,  qualora tali periodi, separatamente considerati,
          non   soddisfino   i   requisiti   minimi  stabiliti  dagli
          ordinamenti  delle  singole  gestioni. La predetta facolta'
          opera  in  favore  dei  superstiti di assicurato, ancorche'
          quest'ultimo  sia  deceduto  prima del compimento dell'eta'
          pensionabile.
              2.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1 ciascuna gestione
          previdenziale  verifica  la  sussistenza  del  diritto alla
          pensione  e  determina  la misura del trattamento a proprio
          carico,   in  proporzione  dell'anzianita'  assicurativa  e
          contributiva  maturata  presso  la gestione medesima, sulla
          base  dei  requisiti  e  secondo  i  criteri  stabiliti dal
          proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime
          da  liquidare  con  il  sistema  retributivo,  il  predetto
          importo   a   carico   di  ciascuna  gestione  e'  ottenuto
          applicando  all'importo  teorico risultante dalla somma dei
          diversi   periodi  assicurativi  un  coefficiente  pari  al
          rapporto  tra  l'anzianita'  contributiva accreditata nella
          gestione  stessa  e l'anzianita' contributiva accreditata a
          favore   dell'interessato   nel  complesso  delle  gestioni
          previdenziali.   I   trattamenti  liquidati  dalle  singole
          gestioni   costituiscono   altrettante  quote  di  un'unica
          pensione  che e' soggetta a rivalutazione e viene integrata
          al  trattamento  minimo secondo l'ordinamento e con onere a
          carico  della  gestione  che  eroga  la  quota  di  importo
          maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei
          periodi  assicurativi  di  cui  al comma 1 e si sia avvalso
          della  facolta' di ricongiunzione dei periodi contributivi,
          il medesimo puo' optare, fino alla conclusione del relativo
          procedimento,  per la totalizzazione dei periodi stessi. In
          caso  di  esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale
          competente  provvede  alla  restituzione degli importi gia'
          versati   a  titolo  di  ricongiunzione,  maggiorati  degli
          interessi legali.
              3.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, da
          adottare  entro  due  mesi  dalla data in entrata in vigore
          della  presente  legge,  sentiti  gli  enti  gestori  della
          previdenza  dei  liberi  professionisti  di  cui al decreto
          legislativo  30  giugno 1994, n. 509, e decreto legislativo
          10  febbraio  1996,  n. 103, sono stabilite le modalita' di
          attuazione del presente articolo".
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
          509  (Attuazione  della delega conferita dall'art. 1, comma
          32,  della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, in materia di
          trasformazione   in  persone  giuridiche  private  di  enti
          gestori  di  forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
          196.
              - Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103  (Attuazione  della delega conferita dall'art. 2, comma
          25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
          previdenziale   obbligatoria   dei  soggetti  che  svolgono
          attivita'  autonoma  di  libera  professione) e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo  degli  articoli 1  e 2 della legge 5 marzo
          1990,  n.  45  (Norme  per  la  ricongiunzione  dei periodi
          assicurativi   ai   fini   previdenziali   per   i   liberi
          professionisti), e' il seguente:
              "Art.   1   (Facolta'   di  ricongiunzione).  -  1.  Al
          lavoratore  dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore
          autonomo,  che  sia  stato iscritto a forme obbligatorie di
          previdenza  per liberi professionisti, e' data facolta', ai
          fini  del  diritto  e della misura di un'unica pensione, di
          chiedere   la   ricongiunzione   di   tutti  i  periodi  di
          contribuzione  presso  le  sopracitate forme previdenziali,
          nella   gestione   cui  risulta  iscritto  in  qualita'  di
          lavoratore dipendente o autonomo.
              2.  Analoga  facolta'  e' data al libero professionista
          che  sia  stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza
          per  lavoratori  dipendenti,  pubblici  o  privati,  o  per
          lavoratori  autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti
          i   periodi  di  contribuzione  presso  le  medesime  forme
          previdenziali,  nella  gestione  cui  risulta  iscritto  in
          qualita' di libero professionista.
              3.   Sono   parimenti   ricongiungibili  i  periodi  di
          contribuzione  presso  diverse  gestioni  previdenziali per
          liberi professionisti.
              4.   Dopo   il  compimento  dell'eta'  pensionabile  la
          ricongiunzione,  ai  fini  del  diritto  e  della misura di
          un'unica  pensione,  puo'  essere richiesta in alternativa,
          presso  una  gestione  nella  quale  si  possano far valere
          almeno  dieci  anni di contribuzione continuativa in regime
          obbligatorio   in  relazione  ad  attivita'  effettivamente
          esercitata.
              5.  Il  libero professionista che goda della erogazione
          di  una  pensione  di  anzianita',  puo'  chiedere all'ente
          erogatore   la   ricongiunzione  del  periodo  assicurativo
          successivamente   maturato   e   la   liquidazione   di  un
          supplemento    di    pensione    commisurato   alla   nuova
          contribuzione  trasferita.  La  richiesta di ricongiunzione
          puo'  essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla
          cessazione  della  successiva  contribuzione. Sono a totale
          carico  del  richiedente  le  eventuali  differenze  tra la
          riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa
          relativa   al   periodo   utile   considerato  e  le  somme
          effettivamente versate, ai sensi dell'art. 2".
              "Art.  2 (Modalita' di ricongiunzione). - 1. Ai fini di
          cui  all'art.1,  la  gestione  o  le  gestioni  interessate
          trasferiscono  a  quella  in  cui  opera  la ricongiunzione
          l'ammontare  dei  contributi  di loro pertinenza maggiorati
          dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
              2.   La   gestione  presso  la  quale  si  effettua  la
          ricongiunzione  delle  posizioni assicurative pone a carico
          del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la
          riserva  matematica,  determinata in base all'art. 13 della
          legge  12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura
          assicurativa  relativa  al  periodo utile considerato, e le
          somme  versate dalle gestioni o dalle gestioni assicurative
          a norma del comma 1.
              3.  Il  pagamento  della  somma  di cui al comma 2 puo'
          essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili
          non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai
          periodi  ricongiunti,  con la maggiorazione di un interesse
          annuo  composto  pari  al  tasso  di variazione medio annuo
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo
          di  dodici  mesi  che  termina  al  31  dicembre  dell'anno
          precedente.
              4.  Il debito residuo al momento della decorrenza della
          pensione  puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione
          stessa  fino  al raggiungimento del numero di rate indicato
          nel comma 3".
              - Il  testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo 30
          aprile  1997,  n.  184  (Attuazione  della delega conferita
          dall'art.  1,  comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione
          volontaria ai fini pensionistici e' il seguente:
              "Art.  1  (Cumulo  di periodi assicurativi). - 1. Per i
          lavoratori  di  cui  all'art.  1,  comma  19, della legge 8
          agosto  1995,  n.  335,  iscritti  a  due  o  piu' forme di
          assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
          e  i  superstiti,  che non abbiano maturato in alcuna delle
          predette  forme il diritto al trattamento previdenziale, e'
          data   facolta'   di   utilizzare,   cumulandoli   per   il
          perfezionamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  20 del
          predetto  art.  1,  i  periodi assicurativi non coincidenti
          posseduti   presso   le   predette   forme,   ai  fini  del
          conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti
          pensionistici per inabilita'.
              2.  Il  cumulo  di  cui  al  comma 1 opera a favore dei
          superstiti  degli  assicurati, ancorche' deceduti prima del
          compimento dell'eta' pensionabile.
              3.  Agli  aventi  titolo al cumulo spettano le quote di
          pensione  relative  alle  posizioni assicurative costituite
          nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna
          con  le  norme vigenti in materia per le gestioni medesime.
          Le  quote  di  pensione  sono  poste a carico ed erogate da
          ciascuna gestione.
              4.   Gli   effetti  giuridici  ed  economici  derivanti
          dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo
          giorno  del mese successivo a quello di presentazione della
          domanda  di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di
          decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.
              5.  Rientra  nei poteri degli enti privatizzati gestori
          delle  forme  di previdenza obbligatoria a favore di liberi
          professionisti,  conferiti  dall'art.  3,  comma  12, della
          legge  8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo
          dei  periodi  contributivi  non  coincidenti  posseduti dal
          professionista    presso    altre   forme   di   previdenza
          obbligatoria,  al solo fine del conseguimento dei requisiti
          contributivi   previsti   dall'ordinamento   giuridico   di
          appartenenza  per il diritto a pensione e non per la misura
          di quest'ultima".
          Note all'art. 1:
              - Per  il testo del decreto legislativo n. 509 del 1994
          v. note alle premesse.
              - Per  il testo del decreto legislativo n. 103 del 1996
          v. note alle premesse.