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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2005, n. 298

Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/2/2006
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 28-2-2006
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente    norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001,  n.  155,  integrato  e
corretto  dal  decreto  legislativo  28  dicembre   2001,   n.   472,
concernente il riordino delle  carriere  del  personale  direttivo  e
dirigente del Corpo forestale dello Stato; 
  Vista la legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  concernente  il  nuovo
ordinamento  del   Corpo   forestale   dello   Stato   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2001,
n. 155, e successive modificazioni che  prevede  l'emanazione  di  un
regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali per  la
disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo
dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato; 
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in  particolare  l'articolo
3; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale  del
Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  26  settembre
2005; 
  Ritenuto, rispetto a quanto osservato dal Consiglio di Stato  nella
predetta adunanza, di non operare una  distinzione  nell'attribuzione
del punteggio delle prove di esame di fine corso,  consistenti  nella
discussione di due elaborati scelti dai frequentatori tra le  materie
indicate dalla commissione  di  esame  ed  in  un  colloquio,  ma  di
effettuare una valutazione complessiva, in analogia a quanto previsto
per il corso  di  formazione  dirigenziale  per  il  personale  della
Polizia di Stato, al fine di conseguire il principio  di  omogeneita'
di disciplina sancito dalla citata legge 31 marzo 2000, n. 78; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota n. 2737 Ris. del 12 ottobre 2005; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE  PER  L'ACCESSO  ALLA  QUALIFICA  DI
          PRIMO DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita'  di  svolgimento
del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo  dirigente
del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, le modalita'
di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione
della graduatoria di fine corso. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  Il  testo  dell'art.  8,  comma   5,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente: 
              «5. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
          dirigenziale,  le  modalita'  di   svolgimento   dell'esame
          finale,  nonche'  i  criteri  per   la   formazione   della
          graduatoria di fine corso sono determinati con  regolamento
          del Ministro competente, ai sensi dell'art.  17,  comma  3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 31  marzo  2000,  n.
          78, e' il seguente: 
            «Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale
          dello Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi per il  riordino  dei
          ruoli dei funzionari del Corpo forestale  dello  Stato,  al
          fine  di  conseguire,   tenuto   conto   delle   rispettive
          specificita',  omogeneita'  di  disciplina   con   i   pari
          qualifica dei ruoli dei commissari e  dei  dirigenti  della
          Polizia di Stato, secondo i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi    prevedendo    le    occorrenti    disposizioni
          transitorie: 
                a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
          Corpo  forestale  dello  Stato  con  determinazione   della
          relativa  consistenza  organica,  in   sostituzione   delle
          dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
          nonche' delle modalita' di progressione di carriera  e  del
          corso di formazione; 
                b) revisione delle disposizioni  per  l'accesso  alle
          qualifiche dirigenziali per l'attribuzione  delle  relative
          funzioni, prevedendo  l'accesso  alla  qualifica  di  primo
          dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui  alla
          lettera a),  e  prevedendo  altresi'  la  ripartizione  dei
          dirigenti anche nelle sedi periferiche; 
                c) soppressione, riduzione organica o istituzione  di
          altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
          relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
          di formazione e di progressione. 
              2. Dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, il personale del  ruolo  dei  funzionari  del  Corpo
          forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di
          polizia giudiziaria e di sostituto  ufficiale  di  pubblica
          sicurezza. 
              3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma  1
          sono trasmessi alle organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative a livello  nazionale  del  Corpo  forestale
          dello Stato, che esprimono il parere nei  successivi  venti
          giomi; gli schemi medesimi, unitamente ai  predetti  pareri
          pervenuti entro il termine ed agli  altri  pareri  previsti
          dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  il  parere  delle  commissioni
          parlamentari competenti  per  materia,  esteso  anche  alle
          conseguenze di  carattere  finanziario,  che  si  esprimono
          entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 700 milioni  annue,  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 8.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».