stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. 28

Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/10/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-10-2006 al: 6-4-2010
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in particolare gli articoli 2 e 5;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 22 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica espressi in data 6 e 15 dicembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni generali
1. Il registro dei revisori contabili ed il registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attraverso un separato sistema informatico centralizzato, accessibile anche a livello locale per l'utilizzazione dei dati, senza oneri per le pubbliche amministrazioni individuate con successivo decreto del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio è assicurata l'autonomia degli stessi rispetto agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili):
«Art. 2. - 1. All'unificazione di cui all'art. 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.».
«Art. 5. - 1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili):
«Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile):
«Art. 5 (Registro del tirocinio). - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, è tenuto il registro del tirocinio dove sono iscritti coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, svolgono il tirocinio di cui all'art. 9.
2. Il registro di cui al comma 1 è istituito con decreto ministeriale, e contiene:
a) generalità complete dell'iscritto;
b) data di inizio del tirocinio di cui all'art. 9 del presente regolamento;
c) indicazione dei trasferimenti, dell'interruzione, delle cancellazioni del revisore contabile o del dipendente pubblico presso cui il tirocinio viene effettuato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, e di ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio;
d) recapito indicato dal tirocinante per l'invio di tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio.».