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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 272

Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonchè la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi ((e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (in S.O. n. 45 relativo alla G.U. 27/02/2006, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2016)
Testo in vigore dal:  28-2-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali, nonché di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Assunzione di personale della Polizia di Stato
1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, nell'ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l'anno 2006 per la Polizia di Stato, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61° e del 62° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa
((massimo))
di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell'anno 2006 nell'ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 36 dell'8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49))
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