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DECRETO-LEGGE 30 novembre 2005, n. 245

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ((ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile)).

note: Entrata in vigore del decreto: 1-12-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 21 (in G.U. 28/01/2006, n.23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
Testo in vigore dal: 16-10-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  definire  un
quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel
settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania; 
  Considerata la  gravita'  del  contesto  socio-economico-ambientale
derivante dalla situazione di  emergenza  in  atto,  suscettibile  di
compromettere gravemente i  diritti  fondamentali  della  popolazione
della regione Campania, anche rispetto  a  possibili  conseguenze  di
natura igienico-sanitaria ed a ripercussioni sull'ordine pubblico; 
  Tenuto conto dei  reiterati  e  motivati  provvedimenti  giudiziari
cautelari  che  hanno  disposto  il  sequestro  degli   impianti   di
produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella  regione
Campania ed in particolare il decreto  di  sequestro  preventivo  del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di  Napoli  del  12
maggio 2004, nonche', da ultimo, il provvedimento della Procura della
Repubblica presso lo  stesso  Tribunale  del  28  ottobre  2005,  per
effetto del quale a decorrere dal 15 dicembre 2005 sara' ripristinata
la piena efficacia esecutiva del sequestro preventivo degli  impianti
predetti; 
  Tenuto conto infine delle conseguenti oggettive  difficolta'  nella
gestione del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione
Campania; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2005; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,  dell'ambiente
e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Risoluzione del contratto e affidamento del servizio  di  smaltimento
                 dei rifiuti nella regione Campania 
 
  1. Al fine di assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento
dei rifiuti nella regione  Campania,  a  decorrere  dal  quindicesimo
giorno dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza  rifiuti
nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi  urbani  in  regime  di  esclusiva  nella  regione
medesima sono risolti, fatti salvi gli  eventuali  diritti  derivanti
dai rapporti contrattuali risolti. 
  2. Il Commissario delegato procede, in termini  di  somma  urgenza,
all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio  sulla  base  di
procedure accelerate di  evidenza  comunitaria  e  definisce  con  il
Presidente della regione Campania, sentito il Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio,  gli  adeguamenti  del  vigente  piano
regionale di  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  per  incrementare  i
livelli  della  raccolta  differenziata  ed   individuare   soluzioni
compatibili  con  le  esigenze  ambientali  per  i  rifiuti  trattati
accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  ed  il
Commissario  delegato,  nell'ambito   delle   rispettive   competenze
istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle  informazioni
relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per  il  ciclo
integrato  di  smaltimento  dei  rifiuti  assicurando  altresi'  alle
popolazioni interessate ogni elemento informativo  sul  funzionamento
di analoghe strutture gia' esistenti nel territorio nazionale,  senza
che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la  Consulta  regionale
per la gestione  dei  rifiuti  nella  regione  Campania,  di  seguito
denominata  Consulta,  presieduta  dal   Presidente   della   regione
Campania, che provvede a  convocarla,  su  proposta  del  Commissario
delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui  fanno
parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato
di  emergenza,  il  Commissario  delegato.  La  Consulta  ha  compiti
consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per  le
discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti  trattati,  nonche'  degli
impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai  tempi  di  attuazione.
Alle riunioni della Consulta sono invitati a  partecipare  i  sindaci
dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per  la
partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non
spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a  qualsiasi  titolo
riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  5. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri puo' avvalersi,  per  tutte  le  opere  e  gli
interventi attinenti  all'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti,  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.  Fatta  salva  la  normativa
comunitaria  e  nazionale  in  materia  di  valutazione  di   impatto
ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura
di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti  di  opere  di
cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni  di
euro, per  le  relative  verifiche  tecniche  e  per  le  conseguenti
necessita' operative, e' posto a carico del soggetto  committente  il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di  una  somma  pari
allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le  predette
entrate sono riassegnate con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ad apposita unita'  previsionale  di  base  del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti.  L'obbligo  di  versamento  si
applica ai progetti presentati successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. Dall'attuazione  del  presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia  e  Sicilia,  nonche'
quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e
Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006. 
  7. In funzione  del  necessario  passaggio  di  consegne  ai  nuovi
affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed
agli eventuali beni mobili ed immobili  che  appare  utile  rilevare,
tenuto conto dell'effettiva funzionalita',  della  vetusta'  e  dello
stato  di   manutenzione,   fino   al   momento   dell'aggiudicazione
dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007,
le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti  nella
regione  Campania  sono  tenute  ad  assicurarne  la  prosecuzione  e
provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella
loro   disponibilita',   nel   puntuale   rispetto   dell'azione   di
coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla  copertura  degli
oneri  connessi  con  le  predette  attivita'  svolte  dalle  attuali
affidatarie del servizio provvede il  Dipartimento  della  protezione
civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   mediante
l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo   7.   Le   attuali
affidatarie del servizio compiono  ogni  necessaria  prestazione,  al
fine di evitare  interruzioni  o  turbamenti  della  regolarita'  del
servizio di smaltimento dei rifiuti e, della  connessa  realizzazione
dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori,
le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le
finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa massima di  euro
27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006. 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)). 
  9. Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai  sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e'  ridefinita
la struttura commissariale, al fine  di  adeguarne  la  funzionalita'
agli obiettivi di cui al presente decreto,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni  dalla
L. 6 dicembre 2006, n. 290, ha disposto (con l'art. 7, comma  1)  che
dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. 263/2006  cessa  di
avere efficacia il comma 9 del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito con  modificazioni  dalla
L. 5 luglio 2007, n. 87, ha disposto (con  l'art.  2,  comma  2)  che
tenuto conto della grave situazione  in  atto  nel  territorio  della
regione Campania in materia di rifiuti, al fine di  consentire  anche
l'espletamento delle attivita' di presidio dei siti  da  destinare  a
discarica, il personale di cui al comma 8 del presente articolo,  non
puo' superare le trenta unita'.