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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2005, n. 216

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/11/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 9-11-2005
al: 4-11-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o
piu'   decreti   legislativi   recanti   disposizioni  integrative  e
correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
  Visto  l'articolo  9  della  legge  27  dicembre  2004,  n. 306, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre
2004,  n. 266, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega
disposta  dal  citato  articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186
del 2004;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  luglio  1997,  n. 264, recante
riorganizzazione  dell'area  centrale  del  Ministero della difesa, a
norma  dell'articolo  1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1478, recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero
della difesa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  ed  in  particolare, gli
articoli 20 e 21 riguardanti il Ministero della difesa;
  Vista  la  legge  14  novembre  2000,  n.  331,  recante  norme per
l'istituzione del servizio militare professionale;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
  Vista  la  legge  23  agosto 2004, n. 226, recante, tra l'altro, la
sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata;
  Visto l'articolo 8 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
che  fissa  in  undici il numero massimo delle direzioni generali del
Ministero  della  difesa,  di  cui all'articolo 21 del citato decreto
legislativo   n.  300  del  1999,  stabilendo  altresi'  le  relative
modalita'  di attuazione volte ad assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza della spesa;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 aprile 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  ai  sensi del combinato
disposto  di  cui  all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186
del  2004  e  all'articolo  5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n.
137;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
              Riorganizzazione dei compiti nei settori
delle  pensioni  militari,  del  collocamento al lavoro dei volontari
congedati e della leva
  1.  E' istituita la Direzione generale delle pensioni militari, del
collocamento  al lavoro dei volontari congedati e della leva. Ad essa
sono  trasferiti i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo
e  di  riconoscimento  della  dipendenza delle infermita' da causa di
servizio riguardanti il personale militare, attribuiti alla Direzione
generale  per  il  personale  militare  dall'articolo 4, comma 2, del
decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nonche' i compiti di cui
all'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18
novembre  1965, n. 1478, e agli articoli 2, comma 1, lettera f), e 5,
comma  1,  della  legge  14  novembre  2000,  n.  331,  e  successive
modificazioni.
  2.  Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui
al  comma  1,  e'  soppressa  la  Direzione  generale della leva, del
reclutamento     obbligatorio,    della    militarizzazione,    della
mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegata al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riporta  l'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio
          2004,  n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
          urgenti  per  garantire  la funzionalita' di taluni settori
          della   pubblica   amministrazione.   Disposizioni  per  la
          rideterminazione    di    deleghe   legislative   e   altre
          disposizioni connesse):
              «Art.   2  (Disposizioni  per  la  rideterminazione  di
          deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
          Governo  e'  delegato  ad  adottare, senza nuovi o maggiori
          oneri  per  il  bilancio  dello  Stato, entro il termine di
          dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  integrativi  e
          correttivi  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,  del
          decreto  legislativo  29 gennaio  1998,  n. 19, del decreto
          legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo
          16 luglio  1997,  n. 264, del decreto legislativo 16 luglio
          1997,  n. 165, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          459,  e  del  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
          attenendosi   alle   procedure  e  ai  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi
          2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
              - Il   decreto  legislativo  16 luglio  1997,  n.  264,
          concerne «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero
          della  difesa,  a  norma  dell'art. 1, comma 1, lettera b),
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».
              - L'art.   9  della  legge  27 dicembre  2004,  n.  306
          (Conversione  in legge, con modificazioni del decreto-legge
          9 novembre  2004, n. 266, recante proroga o differimento di
          termini  previsti da disposizioni legislative. Disposizioni
          di   proroga   di   termini   per  l'esercizio  di  deleghe
          legislative),  cosi' recita: «Il termine di cui all'art. 2,
          comma  1,  della legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato
          al 31 dicembre 2005.».
              - Si   riportano  gli  articoli 20  e  21  del  decreto
          legislativo  1999,  n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59):
              «Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa
          sono  attribuite  le  funzioni  e  i compiti spettanti allo
          Stato  in  materia  di  difesa  e  sicurezza militare dello
          Stato,  politica  militare  e  partecipazione  a missioni a
          supporto    della   pace,   partecipazione   ad   organismi
          internazionali   di   settore,  pianificazione  generale  e
          operativa  delle  forze armate e interforze, pianificazione
          relativa all'area industriale di interesse della difesa.
              2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree:
                a) area  tecnico  operativa: difesa e sicurezza dello
          Stato,   del   territorio   nazionale   e   delle   vie  di
          comunicazione  marittime  ed  aree, pianificazione generale
          operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
          programmi  tecnico  finanziari;  partecipazione  a missioni
          anche  multinazionali per interventi a supporto della pace;
          partecipazione  agli  organismi  internazionali  ed europei
          competenti  in  materia di difesa e sicurezza militare o le
          cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
          ed  attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
          con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
          Parlamento  sull'evoluzione  del  quadro strategico e degli
          impegni   operativi;   classificazione,   organizzazione  e
          funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
          tutela  ambientale,  concorso nelle attivita' di protezione
          civile   su   disposizione   del   Governo,  concorso  alla
          salvaguardia  delle  libere  istituzioni  ed  il bene della
          collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
                b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
          politica   degli   armamenti   e   relativi   programmi  di
          cooperazione  internazionale; conseguimento degli obiettivi
          di  efficienza  fissati per lo strumento militare; bilancio
          ed  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;  affari
          giuridici,  economici,  contenzioso, disciplinari e sociali
          del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
          navali  ed  aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica e
          tecnologie  avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato e
          servizi  generali;  leva  e reclutamento; sanita' militare:
          attivita'  di  ricerca  e  sviluppo, approvvigionamento dei
          materiali  e  dei  sistemi  d'arma; programmi di studio nel
          settore   delle   nuove  tecnologie  per  lo  sviluppo  dei
          programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
          pubblica   e  privata;  classificazione,  organizzazione  e
          funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
              «Art.  21  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in  direzioni  generali  in  numero non superiore a undici,
          coordinate da un segretario generale.
              2.  Sono  fatte  salve  le disposizioni contenute nella
          legge  18 febbraio  1997,  n.  25 e nel decreto legislativo
          16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre
          1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          464,  nonche'  nell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
              - Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 2004,
          n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
          di   taluni   settori   della   pubblica  amministrazione),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla citata legge n. 186
          del 2004:
              «Art.  8  (Disposizioni  relative  al  Ministero  della
          difesa). - 1. All'art. 21, comma 1, del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300, la parola: "dieci" e' sostituita
          dalla seguente: "undici".
              2.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto del
          principio   dell'invarianza   della   spesa,   nelle   more
          dell'emanazione  del  regolamento di cui all'art. 17, comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere
          derivante  dalla  previsione,  ai  sensi  del  comma 1, del
          trattamento  economico  spettante al titolare dell'incarico
          di  cui  all'art.  19,  comma  4,  del  decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, e'
          compensato  rendendo contestualmente indisponibili, al fine
          del  conferimento  presso  la  stessa  amministrazione, tre
          posti  effettivamente  coperti  di livello dirigenziale. In
          alternativa, il predetto incarico di cui all'art. 19, comma
          4,  del  citato  decreto  legislativo  n.  165  del 2001 e'
          conferito  ad  un ufficiale generale e gradi corrispondenti
          delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia,
          ferma  restando  la consistenza organica dei predetti gradi
          prevista dalla vigente normativa.
              3.  Con  il regolamento di cui al comma 2 sono adottate
          le  disposizioni  idonee  ad  assicurare  in via definitiva
          l'invarianza della spesa.».
          Note all'art. 1:
              - Si riporta l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo
          16 luglio 1997, n. 264:
              «Art.  4.2.  - I compiti di cui all'art. 29 del decreto
          sono contestualmente attribuiti alle Direzioni generali del
          personale.» (per «decreto» si intende il d.P.R. n. 1478 del
          1965, il cui art. 29 e' riportato alla nota successiva).
              - Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della
          Repubblica  18 novembre  1965,  n.  1478  (Riorganizzazione
          degli uffici centrali del Ministero della difesa):
              «Art.  19.  -  La  Direzione  generale  della leva, del
          reclutamento  obbligatorio,  della  militarizzazione, della
          mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari provvede:
                all'organizzazione    e    allo   svolgimento   delle
          operazioni  relative alla leva, alla selezione attitudinale
          e  al reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina
          e nell'Aeronautica;
                alla militarizzazione e alla mobilitazione civile;
                alla    trattazione   delle   materie   relative   al
          reclutamento,  allo  stato,  all'avanzamento,  all'impiego,
          alla   disciplina,  alla  documentazione  caratteristica  e
          matricolare  e  al  trattamento economico del personale del
          Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare
          della  Associazione  dei  cavalieri  italiani  del  Sovrano
          militare  Ordine  di  Malta  e del personale militare della
          Croce Rossa Italiana;
                alla  trattazione delle pratiche relative ai militari
          caduti  e  dispersi  in  guerra e alla formazione dell'Albo
          d'Oro;
                all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi
          alle materie e al personale sopraindicati, con l'osservanza
          del  disposto  degli  articoli 49 e 52 del regio decreto 18
          novembre 1923, n. 2440.».
              Si  riportano gli articoli 2, comma 1, lettera f), e 5,
          comma  1,  della  legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per
          l'istituzione dei servizio militare professionale):
              «Art.  2  (Personale  militare  impegnato  nella difesa
          nazionale).  -  1.  Le  finalita'  di  cui  all'art. 1 sono
          assicurate da:
                a)- e) (omissis);
                f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
          quanto  previsto  dalla  legge  in  materia di obiezione di
          coscienza,  nel  caso  in  cui il personale in servizio sia
          insufficiente  e  non  sia  possibile colmare le vacanze di
          organico  mediante  il  richiamo  in  servizio di personale
          militare  volontario  cessato  dal  servizio da non piu' di
          cinque anni, nei seguenti casi:
                  1)  qualora  sia  deliberato  lo stato di guerra ai
          sensi dell'art. 78 della Costituzione:
                  2)  qualora  una  grave  crisi internazionale nella
          quale  l'Italia  sia  coinvolta  direttamente  o in ragione
          della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
          giustifichi  un  aumento  della  consistenza numerica delle
          Forze armate.».
              «Art.   5   (Misure  per  agevolare  l'inserimento  dei
          volontari  congedati  nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          il  Ministro  della  difesa individua, con proprio decreto,
          nell'ambito  delle  direzioni  generali del Ministero della
          difesa,  una  struttura  competente  a  svolgere  attivita'
          informativa,  promozionale  e  di  coordinamento al fine di
          valutare  l'andamento  dell'attivita'  di  reclutamento  di
          personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo
          del  lavoro  dei  volontari  di  truppa  che hanno prestato
          servizio  senza  demerito nelle Forze armate in qualita' di
          volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il
          perseguimento  delle  predette  finalita' tale struttura si
          avvale   anche   degli   uffici  periferici  della  Difesa,
          acquisisce  le  opportune informazioni dalla Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e
          privati  e  stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari
          stanziamenti  di  bilancio  a  tale fine disponibili, con i
          predetti   datori  di  lavoro,  con  gli  uffici  regionali
          competenti   in  materia  di  promozione  dell'occupazione,
          individuati  ai  sensi  del decreto legislativo 23 dicembre
          1997,  n.  469,  con  i soggetti abilitati all'attivita' di
          mediazione  tra  domanda  ed  offerta  di  lavoro  ai sensi
          dell'art.  10,  comma  2, del citato decreto legislativo n.
          469  del  1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di
          fornitura  di  prestazioni  di  lavoro  temporaneo ai sensi
          dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».