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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n. 202

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2005, n. 244 (in G.U. 30/11/2005, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-10-2005
al: 30-11-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerati i recenti episodi verificatisi in alcuni Paesi dell'Est
europeo, nei quali sono stati riscontrati casi di animali colpiti dal
virus dell'influenza aviaria;
  Valutato   il  rischio  potenziale  di  una  catastrofica  pandemia
influenzale;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
idonee  ad  evitare  il  rischio  in  Italia  di  una  tale emergenza
sanitaria  attraverso  controlli  piu'  rigorosi alle frontiere sugli
animali  vivi  e  sugli  alimenti,  nonche'  ad elevare il livello di
protezione dei cittadini;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 16 settembre e del 23 settembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i Ministri della difesa,
dell'economia  e  delle  finanze,  per  gli  affari regionali e degli
affari esteri;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
          le malattie degli animali e le relative emergenze
  1.  Ai  fini  del  potenziamento  e  della  razionalizzazione degli
strumenti  di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e
le  emergenze zoo-sanitarie, nonche' per incrementare le attivita' di
prevenzione,   profilassi   internazionale   e   controllo  sanitario
esercitato  dagli  uffici  centrali  e periferici del Ministero della
salute,  e'  istituito  presso  la  Direzione  generale della sanita'
veterinaria  e  degli  alimenti del Ministero della salute, il Centro
nazionale  di  lotta  ed  emergenza  contro  le  malattie animali che
definisce  e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di
eradicazione  delle  malattie  e svolge mediante l'Unita' centrale di
crisi,   unica   per   tutte   le   malattie   animali   e   raccordo
tecnico-operativo  con  le  analoghe  strutture  regionali  e locali,
compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le
finalita'  di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente dei
Centri di referenza nazionale per le malattie animali, degli Istituti
zooprofilattici  sperimentali,  del Centro di referenza nazionale per
l'epidemiologia,   del   Dipartimento  di  veterinaria  dell'Istituto
superiore  di  sanita' in collaborazione con le regioni e le province
autonome,   nonche'   delle   Facolta'   universitarie   di  medicina
veterinaria  e  degli organi della sanita' militare. L'individuazione
dettagliata  delle  funzioni  e  dei  compiti  del  Centro nazionale,
unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad
assicurarne  il funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro
della salute.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute e del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  sono  determinate  le modalita' di
partecipazione alle attivita' del Centro e dell'Unita' di crisi delle
strutture  del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli
enti di ricerca ad esso collegati.
  3.  E'  istituito  presso il Ministero della salute il Dipartimento
per  la  sanita'  pubblica  veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
degli  alimenti,  articolato  in  tre  uffici di livello dirigenziale
generale,  nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale
della  sanita'  veterinaria  e  degli  alimenti,  l'istituendo Centro
nazionale  di  lotta ed emergenza contro le malattie animali, nonche'
del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di
provvedere  alla  riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto
Ministero   dal  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  in  materia  di  sanita' veterinaria e di
sicurezza degli alimenti.
  4.   Per   garantire  lo  svolgimento  dei  compiti  connessi  alla
prevenzione  e  alla  lotta  contro  l'influenza aviaria, le malattie
degli  animali  e le relative emergenze, il Ministero della salute e'
autorizzato a:
    a)   indire,  concorsi  pubblici  mediante  quiz  preselettivi  e
successivi  colloqui  per  il  reclutamento,  con  contratti  a tempo
determinato  di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di
I livello;
    b)   bandire  concorsi  pubblici  mediante  quiz  preselettivi  e
successivi  colloqui  per  il  reclutamento,  con  contratti  a tempo
determinato  di  durata triennale, di cinquanta operatori del settore
della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.
  5.   La   dotazione   organica   del  Ministero  della  salute,  e'
incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.