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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2010)
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Testo in vigore dal: 8-10-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2003/4/  CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  28  gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico
all'informazione  ambientale,  che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
  Visto  il  decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante
attuazione  della  direttiva  90/313/CEE,  concernente la liberta' di
accesso alle informazioni in materia di ambiente;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352,   e   successive   modificazioni,  recante  regolamento  per  la
disciplina  delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto   di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione
dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 16 giugno 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                              Finalita'

  1.  Il  presente  decreto,  nello  stabilire i principi generali in
materia di informazione ambientale, e' volto a:
    a) garantire  il  diritto  d'accesso  all'informazione ambientale
detenuta   dalle  autorita'  pubbliche  e  stabilire  i  termini,  le
condizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio;
    b) garantire,   ai   fini   della  piu'  ampia  trasparenza,  che
l'informazione  ambientale  sia  sistematicamente  e progressivamente
messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi
di  telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati
facilmente  consultabili,  promuovendo  a  tale fine, in particolare,
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2003/4/  CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  28  gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico
all'informazione  ambientale,  che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
  Visto  il  decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante
attuazione  della  direttiva  90/313/CEE,  concernente la liberta' di
accesso alle informazioni in materia di ambiente;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352,   e   successive   modificazioni,  recante  regolamento  per  la
disciplina  delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto   di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione
dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 16 giugno 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                              Finalita'

  1.  Il  presente  decreto,  nello  stabilire i principi generali in
materia di informazione ambientale, e' volto a:
    a) garantire  il  diritto  d'accesso  all'informazione ambientale
detenuta   dalle  autorita'  pubbliche  e  stabilire  i  termini,  le
condizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio;
    b) garantire,   ai   fini   della  piu'  ampia  trasparenza,  che
l'informazione  ambientale  sia  sistematicamente  e progressivamente
messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi
di  telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati
facilmente  consultabili,  promuovendo  a  tale fine, in particolare,
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.