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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 26 luglio 2005, n. 172

Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/9/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 16-9-2005
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo  35,  comma  4, del decreto legislativo 5 ottobre
2000,  n. 298, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato
giuridico  e  avanzamento  degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
che  prevede  che  con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, adottato ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400,
possano  essere  modificate  le dotazioni organiche dei singoli ruoli
previste  dallo  stesso decreto legislativo, senza oneri aggiuntivi e
fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera
dei  ruoli  stessi,  al  fine  di  adeguarne  la  consistenza al piu'
efficace  soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita'
del sostegno tecnico-logistico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n.  556, recante il regolamento di attuazione della legge 18 febbraio
1997, n. 25, e in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera a);
  Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 2000,
n.  78,  che  ha  determinato  la collocazione autonoma dell'Arma dei
carabinieri,  con  rango  di  Forza armata, nell'ambito del Ministero
della  difesa,  con  dipendenza  del  Comandante generale dal Capo di
stato   maggiore   della   difesa,  secondo  linee  coerenti  con  le
disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante "Norme
in   materia   di   riordino   dell'Arma  dei  carabinieri,  a  norma
dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
  Considerato  che l'organico del grado di generale di corpo d'armata
del   ruolo   normale  degli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri,
stabilito  in  nove  unita'  dalla  tabella  1  allegata  al  decreto
legislativo  n.  298  del 2000, comporta una riduzione dell'ambito di
operativita'  dell'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;
  Ravvisata l'esigenza di adeguare la dotazione organica del grado di
generale  di  corpo  d'armata  alle posizioni funzionali previste per
tale grado;
  Ritenuto  di  compensare  i  maggiori oneri connessi all'incremento
della predetta dotazione organica riducendo la dotazione organica del
grado  di  sottotenente  del ruolo speciale, prevista dalla tabella 2
allegata al decreto legislativo n. 298 del 2000;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
trasmessa con nota n. 8/29672 del 9 giugno 2005;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifica della dotazione organica  del  ruolo  normale  dell'Arma dei
                             carabinieri

  1.  La  dotazione  organica del grado di generale di corpo d'armata
del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, prevista dalla tabella 1
allegata   al   decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  298,  e'
incrementata di una unita'.
Avvertenza:

    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

Note alle premesse:

    -   Il  decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,  recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli  ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della
legge  31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
    -  Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.
556,  recante  «Regolamento  di  attuazione  dell'art. 10 della legge
18 febbraio  1997,  n.  25,  concernente  le attribuzioni dei vertici
militari»  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  114  del 18 maggio 2000. Si riporta il testo dell'art.
18, comma 1, lettera a):
    «Art.  18  (Ordinamento).  - 1. I Capi di Stato maggiore di Forza
armata per l'esercizio delle relative attribuzioni:
      a) dispongono  dei rispettivi Stati maggiori retti da Sottocapi
di  Stato  maggiore  nominati  con decreto del Ministro della difesa,
udito  il  Capo  di  Stato maggiore della difesa e su indicazione del
rispettivo  Capo  di  Stato  maggiore di Forza armata, scelti tra gli
ufficiali  in servizio permanente effettivo con grado non inferiore a
maggiore  generale  per  l'Esercito,  ammiraglio  di divisione per la
Marina  o  generale  di divisione aerea per l'Aeronautica. Gli stessi
Stati  maggiori,  ordinati  di  massima  in  reparti ed uffici, retti
rispettivamente  da  ufficiali  generali  od ammiragli e colonnelli o
capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per
la  pianificazione,  il coordinamento e il controllo dei vari settori
di attivita';».
    -  La  legge  31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia  di  riordino  dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello  Stato,  del  Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato.  Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», e'
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 79 del
4 aprile  2000. Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, lettera
a):
    «Art.  1  (Delega  al  Governo  per  il  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri).  -  1. Al fine di assicurare economicita', speditezza e
rispondenza  al  pubblico interesse delle attivita' istituzionali, il
Governo  e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per
adeguare,  ferme restando le previsioni del regolamento approvato con
regio  decreto  14 giugno  1934, n. 1169, e successive modificazioni,
non   in   contrasto  con  quanto  previsto  dal  presente  articolo,
l'ordinamento  ed  i  compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi
comprese  le  attribuzioni  funzionali  del  Comandante  generale, in
conformita' con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
    2.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene
ai  compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche'
l'esercizio  delle  funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e
sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di
procedura  penale,  sono  osservati  i  seguenti  principi  e criteri
direttivi:
      a) collocazione  autonoma  dell'Arma dei carabinieri, con rango
di   Forza  armata,  nell'ambito  del  Ministero  della  difesa,  con
dipendenza  del  Comandante generale dal Capo di stato maggiore della
difesa,  secondo  linee  coerenti  con  le  disposizioni  della legge
18 febbraio  1997,  n.  25,  per  l'assolvimento dei seguenti compiti
militari:
        1)  concorso  alla  difesa  della  Patria e alla salvaguardia
delle libere istituzioni e del bene della collettivita' nazionale nei
casi  di  pubblica calamita', in conformita' con l'art. 1 della legge
11 luglio 1978, n. 382;
        2)  partecipazione  alle  operazioni  militari  in  Italia  e
all'estero  sulla  base  della  pianificazione  d'impiego delle Forze
armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;
        3)   partecipazione   ad   operazioni   di  polizia  militare
all'estero  e,  sulla  base  di  accordi  e  mandati  internazionali,
concorso  alla  ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree
di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
        4)  esercizio  esclusivo delle funzioni di polizia militare e
sicurezza  per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica
militare,  nonche',  ai  sensi  dei codici penali militari, esercizio
delle  funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli
organi della giustizia militare;
        5)  sicurezza  delle  rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane  ivi  compresa  quella  degli  uffici degli addetti militari
all'estero;
        6)  assistenza ai comandi e alle unita' militari impegnati in
attivita'   istituzionali   nel  territorio  nazionale,  concorso  al
servizio di mobilitazione;».
    -  Il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante «Norme
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1
della  legge  31 marzo  2000,  n.  78», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
    -   La   legge   23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 214 del 12 novembre 1988; si riporta il testo
dell'art. 17, commi 3 e 4:
    «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
    3.  Con  decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al  Ministro,  quando  la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma restando la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non possono dettare
norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono  essere  comunicati  al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
    4.  I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed   interministeriali,   che   devono  recare  la  denominazione  di
«regolamento»,  sono  adottati  previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
    - Per il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, v. nota alle
premesse. Si riporta il testo della tabella 1:

                                                           «Tabella 1

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