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DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n. 162

Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/8/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2005, n. 210 (in G.U. 17/10/2005, n.242).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2005)
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Testo in vigore dal: 18-10-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di contrastare gli
episodi   di   violenza  in  occasione  di  manifestazioni  sportive,
prevedendo   ulteriori   misure   idonee   a  prevenire  e  reprimere
comportamenti   particolarmente   pericolosi,  adeguando  la  vigente
normativa  anche  agli  obblighi  sanciti dagli organismi dell'Unione
europea e da quelli sportivi internazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

((1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
      1)  al  comma  1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
divieto  di  cui  al presente comma puo' essere disposto anche per le
manifestazioni  sportive  che  si svolgono all'estero, specificamente
indicate,  ovvero dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in
Italia";
      2)  al  comma  5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
prescrizione  di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta,
anche  sulla  base  di  documentazione  videofotografica  o  di altri
elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al
comma 1";
      3)  al  comma  6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
stesse  disposizioni  si  applicano  nei  confronti delle persone che
violano  in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni  sportive  adottato  dalle competenti Autorita' di uno
degli altri Stati membri dell'Unione europea";
      4)  al  comma  7,  il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Con  la  sentenza  di  condanna  per i reati di cui al comma 6 e per
quelli  commessi  in occasione o a causa di manifestazioni sportive o
durante  i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni  il  giudice  puo'  disporre il divieto di accesso nei
luoghi  di  cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o
comando  di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive
specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni";
    b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:
      1) al  comma  1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La
pena  e' aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena
e'  aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva il mancato regolare
inizio,  la  sospensione,  l'interruzione  o  la  cancellazione della
manifestazione sportiva";
      2)  al  comma  2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
pena  e'  della  reclusione  da  un mese a tre anni e sei mesi se dal
fatto   deriva   il   mancato   regolare   inizio,   la  sospensione,
l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva";
    c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente:
  "Art.  6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai
controlli  dei  luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1.
Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del
codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei
titoli  di  accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli
incaricati   di   assicurare   il   rispetto  del  regolamento  d'uso
dell'impianto  dove  si  svolgono  manifestazioni  sportive,  purche'
riconoscibili  e  in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le
stesse  pene  previste  dai medesimi articoli. Tali incaricati devono
possedere  i  requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773".
  2.  Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto, risultano
applicati  il  divieto  di  accesso  ai  luoghi  in  cui  si svolgono
manifestazioni  sportive  e  le  prescrizioni  di cui all'articolo 6,
commi  1  e  2,  della  legge  13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni,  il  questore  che  ha adottato il provvedimento ha la
facolta' di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive
che si svolgono all'estero, specificamente indicate.
  3.  Al  fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di
manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio
aventi  una  capienza  pari  a  10.000  posti numerati possono essere
utilizzati   per  lo  svolgimento  di  competizioni  calcistiche  del
campionato professionistico di serie A a condizione che: a) si tratti
di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione
inferiore  a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra
calcistica,  avente  sede  o  radicamento  territoriale  nel medesimo
comune,  promossa  al  predetto  campionato  per la prima volta negli
ultimi  venti  anni;  b) per le caratteristiche dell'incontro vengano
emessi  non  piu'  di  8.000  biglietti  di  accesso  e  comunque gli
spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso
in cui le competenti autorita' di pubblica sicurezza e l'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi
di  turbamento  dell'ordine  pubblico,  la stessa squadra e' tenuta a
disputare  la  gara  in  un  comune  diverso,  dotato  di un impianto
sportivo  abilitato  alle  competizioni calcistiche del campionato di
serie A.
  4.  Al  decreto-legge  24 febbraio  2003,  n.  28,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24 aprile  2003, n. 88, dopo l'articolo
1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  1-sexies  -  1.  Chiunque,  non  appartenente  alle societa'
appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui
si  svolge  la  manifestazione  sportiva o in quelli interessati alla
sosta,  al  transito  o  al  trasporto  di  coloro  che partecipano o
assistono  alla  manifestazione  medesima,  e' punito con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  2.500 a 10.000 euro. La sanzione puo'
essere  aumentata  fino  alla meta' del massimo per il contravventore
che  ceda  o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato
rispetto  a  quello praticato dalla societa' appositamente incaricata
per   la   commercializzazione   dei  tagliandi.  Nei  confronti  del
contravventore  possono essere applicati il divieto e le prescrizioni
di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
  2.  Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della
legge  24 novembre  1981,  n.  689,  non  esclude  l'applicazione del
divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
  3.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui al presente articolo sono
irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto.
  Art.  1-septies.  -  1.  L'accesso  e la permanenza delle persone e
delle   cose   negli   impianti  dove  si  svolgono  le  competizioni
riguardanti  il  gioco  del  calcio sono disciplinati, per quanto non
previsto  da  disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento
d'uso  degli  impianti  medesimi,  predisposto sulla base delle linee
guida  approvate  dall'Osservatorio  nazionale  sulle  manifestazioni
sportive di cui all'articolo 1-octies.
  2.  Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma
7,  entra  negli  impianti  in  violazione del rispettivo regolamento
d'uso,  ovvero  vi  si  trattiene,  quando la violazione dello stesso
regolamento  comporta  l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata
anche  sulla  base  di  documentazione  videofotografica  o  di altri
elementi   oggettivi,   e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  30 a 300 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino
alla  meta'  del  massimo  qualora  il  contravventore  risulti  gia'
sanzionato  per  la  medesima  violazione,  commessa  nella  stagione
sportiva  in  corso,  anche  se  l'infrazione  si e' verificata in un
diverso impianto sportivo.
  3.  Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della
legge  24 novembre  1981,  n.  689,  non  esclude  l'applicazione del
divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
  4.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui al presente articolo sono
irrogate  dal  prefetto  della  provincia  del  luogo  in cui insiste
l'impianto.
  Art.  1-octies.  -  1.  Al  fine di favorire la migliore attuazione
delle  disposizioni  e  delle  misure  in  materia  di  prevenzione e
contrasto  della  violenza  in  occasione di manifestazioni sportive,
presso  il  Ministero  dell'interno  e'  istituito, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente   decreto,  l'Osservatorio  nazionale  sulle  manifestazioni
sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
    a) effettuare   il   monitoraggio  dei  fenomeni  di  violenza  e
intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello
stato di sicurezza degli impianti sportivi;
    b) esaminare  le  problematiche  connesse  alle manifestazioni in
programma  ed  attribuire  i  livelli di rischio delle manifestazioni
medesime;
    c) approvare   le  linee  guida  del  regolamento  d'uso  per  la
sicurezza degli impianti sportivi;
    d) promuovere   iniziative  coordinate  per  la  prevenzione  dei
fenomeni  di  violenza  e  intolleranza  in ambito sportivo, anche in
collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati
e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;
    e) definire  le misure che possono essere adottate dalle societa'
sportive  per  garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni
sportive e la pubblica incolumita';
    f) pubblicare  un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di
violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono stabilite le linee
operative  e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di
cui   al   comma   1,   nonche'  l'organizzazione,  le  modalita'  di
funzionamento  e  la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche
la  partecipazione  del  Comitato  olimpico nazionale italiano, delle
Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.
  3.  Alle  riunioni  dell'Osservatorio  possono  essere invitati, in
relazione  alla  trattazione  di  tematiche  di  specifico interesse,
rappresentanti   di  soggetti  pubblici  e  privati  a  vario  titolo
interessati  alla  prevenzione  e  al  contrasto  della  violenza  in
occasione di manifestazioni sportive.
  4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a  legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.  Ai  componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne'
rimborsi spese".
  5.  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
d'intesa  con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni
e  le  attivita'  culturali,  nonche'  in  collaborazione  con  altre
amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate,
predispone,  nell'ambito  delle  risorse  destinate  annualmente alle
istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997,
n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire
nelle  scuole  le  tematiche  della  prevenzione della violenza nelle
manifestazioni sportive, in coerenza con le finalita' dell'educazione
alla  convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle
istituzioni   scolastiche   attraverso   appositi  progetti  da  esse
elaborati  ed  inseriti  nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di
cui  al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  si  avvale  di  un  comitato  tecnico-scientifico,
istituito   con   decreto   del   Ministro.   All'istituzione   e  al
funzionamento  del  comitato  si  provvede  nei  limiti delle risorse
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti
del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese.
  6.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge)).