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LEGGE 25 luglio 2005, n. 150

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico.

note: Entrata in vigore della legge: 30-7-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
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Testo in vigore dal: 8-11-2006
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
                              Promulga 
la seguente legge: 

 
                               Art. 1 
                      (Contenuto della delega) 

 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi
e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3,  4,  5,
6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi diretti a: 
a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la
   disciplina della  progressione  economica  e  delle  funzioni  dei
   magistrati,   e   individuare   le   competenze   dei    dirigenti
   amministrativi degli uffici giudiziari; 
b) istituire la Scuola superiore della  magistratura,  razionalizzare
   la normativa in tema  di  tirocinio  e  formazione  degli  uditori
   giudiziari, nonche'  in  tema  di  aggiornamento  professionale  e
   formazione dei magistrati; 
c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in  carica
   dei consigli giudiziari, nonche' istituire il Consiglio  direttivo
   della Corte di cassazione; 
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero; 
e) modificare l'organico della Corte di cassazione  e  la  disciplina
   relativa ai magistrati applicati presso la medesima; 
f) individuare le fattispecie tipiche di  illecito  disciplinare  dei
   magistrati, le relative  sanzioni  e  la  procedura  per  la  loro
   applicazione,  nonche'  modificare  la  disciplina  in   tema   di
   incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;
   g) prevedere forme di pubblicita' degli incarichi  extragiudiziari
   conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado. 
  2.  Le  disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi  emanati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci  dal
novantesimo giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2. 
   ((3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i centoventi giorni
successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute  in
ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della  delega
di cui al comma  1,  i  decreti  legislativi  recanti  la  disciplina
transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per  il
coordinamento  dei  medesimi  con  le  altre  leggi  dello  Stato   e
l'abrogazione  delle  norme   divenute   incompatibili.   I   decreti
legislativi  previsti  nel   presente   comma   sono   adottati   con
l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2,  comma
9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.)) 
   4. Gli schemi  dei  decreti  legislativi  adottati  nell'esercizio
della delega di cui  al  comma  1  sono  trasmessi  al  Senato  della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione  dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il
termine di sessanta giorni dalla data  di  trasmissione,  decorso  il
quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei  pareri.  Entro  i
trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo,  ove
non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente  formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il  rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette  alle
Camere i testi,  corredati  dai  necessari  elementi  integrativi  di
informazione, per i pareri definitivi delle  Commissioni  competenti,
che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 
   5. Le disposizioni previste dal comma 4  si  applicano  anche  per
l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine
per l'espressione dei pareri e' ridotto alla meta'. 
   6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due  anni
dalla  data  di  acquisto  di  efficacia  di  ciascuno  dei   decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1,
puo' emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e  dei
criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  e
8.