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DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 122

Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 3-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per
la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti  di  immobili  da
costruire; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle  Commissioni
parlamentari, ad eccezione di  quelle  aventi  ad  oggetto  questioni
meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla  legge
di delegazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 giugno 2005; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali e con il Ministro delle attivita' produttive; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: 
    a) per  «acquirente»:  la  persona  fisica  che  sia  promissaria
acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che  abbia
stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia
o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento  non
immediato, a se' o ad  un  proprio  parente  in  primo  grado,  della
proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su di
un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorche' non  socio
di una  cooperativa  edilizia,  abbia  assunto  obbligazioni  con  la
cooperativa medesima per  ottenere  l'assegnazione  in  proprieta'  o
l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento  su  di
un immobile da costruire per iniziativa della stessa; 
    b) per «costruttore»: l'imprenditore o  la  cooperativa  edilizia
che promettano in vendita o che vendano  un  immobile  da  costruire,
ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di
leasing, che abbia o  possa  avere  per  effetto  la  cessione  o  il
trasferimento  non  immediato  in  favore  di  un  acquirente   della
proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su di
un immobile da costruire,  sia  nel  caso  in  cui  lo  stesso  venga
edificato  direttamente  dai  medesimi,  sia  nel  caso  in  cui   la
realizzazione della  costruzione  sia  data  in  appalto  o  comunque
eseguita da terzi; 
    c) per «situazione di crisi»: la situazione che ricorre nei  casi
in cui il costruttore  sia  sottoposto  o  sia  stato  sottoposto  ad
esecuzione  immobiliare,  in  relazione  all'immobile   oggetto   del
contratto,  ovvero  a  fallimento,   amministrazione   straordinaria,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa; 
    d) per «immobili da costruire»: gli  immobili  per  i  quali  sia
stato richiesto il permesso  di  costruire  e  che  siano  ancora  da
edificare o la cui costruzione  non  risulti  essere  stata  ultimata
versando in stadio tale da non  consentire  ancora  il  rilascio  del
certificato di agibilita'. ((11)) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 12 gennaio - 24 febbraio 2022,
n.  43,  (in  G.U.  1a  s.s.  02/03/2022,  n.   9),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto  degli  artt.
1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega al Governo  per
la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti  di  immobili  da
costruire); 1, comma  1,  lettera  d)  e  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per  la  tutela  dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di  immobili  da  costruire,  a
norma della legge 2 agosto 2004, n. 210),  nella  parte  in  cui  non
riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone  fisiche  che
abbiano acquistato prima che  sia  stato  richiesto  il  permesso  di
costruire".