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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 maggio 2005, n. 121

Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2024)
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Testo in vigore dal:  20-7-2005 al: 19-2-2024
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (STCW 78/95), adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto l'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che istituisce i titoli professionali di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2001, n. 24, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 9 maggio 2001 relativo ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare in attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente le disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto l'articolo 2, comma 3, lettere a) e c), della predetta legge, concernenti rispettivamente il conseguimento del titolo di comandante di nave da diporto adibita al noleggio e l'individuazione dei titoli e delle qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio;
Visto l'articolo 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni in materia di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2005;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante: «Norme sulla navigazione da diporto» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante: «Adesione alla convenzione del 1978, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione» è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante: «Disposizoni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante: «Regolamento di attuazione delle direttive n. 94/58/CE e n. 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2001, n. 187.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172, recante: «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003.
- L'art. 2, comma 3, della legge n. 172/2003 così recita:
«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.».
- L'art. 3 della legge n. 172/2003 così recita:
«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel registro internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 3 della legge n. 172/2003 si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante: «Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293, così recita:
«Art. 4 (Patente per il comando delle navi da diporto).
- 1. La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità destinate alla navigazione da diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 metri.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero.».