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DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2005, n. 96

Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2011)
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Testo in vigore dal: 23-6-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  2  della  legge  9 novembre  2004,  n.  265,  di
conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge
8 settembre 2004, n. 237;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 14 gennaio 2005 e del 7 aprile 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  per le politiche comunitarie, con il
Ministro  della  difesa,  con  il  Ministro  della giustizia e con il
Ministro delle attivita' produttive;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

Degli   organi   amministrativi  e  della  disciplina  tecnica  della
                             navigazione

  1.  La  rubrica  del titolo I del libro I della parte II del codice
della   navigazione  e'  sostituita  dalla  seguente:  «DEGLI  ORGANI
AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE».
  2.  Gli  articoli da  687  a  690 del codice della navigazione sono
sostituiti dai seguenti:
  «Art.   687  (Amministrazione  dell'aviazione  civile).  -   L'Ente
nazionale  per  l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di
indirizzo  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
fatte  salve  le  competenze specifiche degli altri enti aeronautici,
agisce  come unica autorita' di regolazione tecnica, certificazione e
vigilanza  nel  settore  dell'aviazione  civile,  mediante le proprie
strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione
di   sistemi  di  qualita'  aeronautica  rispondenti  ai  regolamenti
comunitari.
  Le  attribuzioni  e  l'organizzazione  degli  enti aeronautici sono
disciplinate  dalle  rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme
statutarie ed organizzative.
  Art.   688  (Concorso  di  competenze). - Negli  aeroporti  situati
all'interno  di  porti  marittimi,  la  vigilanza sulla sosta e sulla
circolazione   di  navi,  galleggianti  e  aeromobili  e'  esercitata
dall'ENAC, d'intesa con l'autorita' marittima.
  Art.   689  (Vigilanza  sul  traffico  nazionale  all'estero). - La
vigilanza  sulla  navigazione  e sul traffico nazionale all'estero e'
esercitata dall'autorita' consolare.
  Art.  690  (Annessi  ICAO). - Al  recepimento  degli  annessi  alla
Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a
Chicago  il  7 dicembre  1944, resa esecutiva con decreto legislativo
6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si
provvede  in  via  amministrativa,  sulla  base dei principi generali
stabiliti,  in  attuazione  di  norme  legislative,  dal  decreto del
Presidente  della  Repubblica  4 luglio  1985, n. 461, anche mediante
l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.
  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  primo  comma  si  provvede
all'adozione  delle  norme  di  adeguamento  alle eventuali modifiche
degli  annessi  e  al  recepimento  dell'ulteriore  normativa tecnica
applicativa degli stessi.
  Il  Governo  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  modificare, con
regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto  1988,  n.  400, e in attuazione dei principi stabiliti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le
disposizioni  di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto
del recepimento.».
  3. L'articolo 26 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' abrogato.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione  compentente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   delle   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi calore di
          legge e i regolamenti.
              - L'art.   2   della  legge  9 novembre  2004,  n.  265
          (Gazzetta  Ufficiale  10 novembre  2004,  n. 264), recante:
          «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          8 settembre  2004,  n. 237 (Gazzetta Ufficiale 10 settembre
          2004,  n.  213),  recante  interventi  urgenti  nel settore
          dell'aviazione  civile.  Delega al Governo per l'emanazione
          di  disposizioni correttive ed integrative del codice della
          navigazione», cosi' recita:
              «Art.    2   (Delega   all'adozione   di   disposizioni
          successive).  -  1.  Al  fine  di  migliorare il livello di
          tutela  dei  diritti  del  passeggero  e  di  sicurezza del
          trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto
          normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile
          e  delle  gestioni  aeroportuali, il Governo e' delegato ad
          adottare,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza
          pubblica  e  nel  rispetto delle prerogative costituzionali
          delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
          Bolzano,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  uno  o  piu' decreti legislativi per la
          revisione   della   parte   aeronautica  del  codice  della
          navigazione.
              2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge, il Governo trasmette gli schemi dei
          decreti   legislativi  di  cui  al  comma  1  corredati  di
          relazione    tecnica   sugli   effetti   finanziari   delle
          disposizioni  in essi contenute, ai sensi dell'art. 11-ter,
          comma  2,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni,  al  Parlamento per l'espressione del parere
          da  parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti per
          materia  e  per  le  conseguenze  di carattere finanziario.
          Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta
          giorni    dalla    data    di    assegnazione,    indicando
          specificatamente  le  eventuali  disposizioni  ritenute non
          conformi  ai  principi  e  criteri direttivi della legge di
          delegazione.
              Il   Governo   entro   i  successivi  sessanta  giorni,
          esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          ritrasmette  al  Parlamento,  con le sue osservazioni e con
          eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi
          per  il  parere  definitivo  delle Commissioni parlamentari
          competenti  per  materia  e per le conseguenze di carattere
          finanziario,  che  deve essere espresso entro trenta giorni
          dall'assegnazione.
              3.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei
          principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime
          procedure  stabilite  dal presente articolo, possono essere
          emanate  disposizioni  correttive e integrative dei decreti
          legislativi stessi.
              4.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 e le
          eventuali modifiche di cui al comma 3 devono conformarsi ai
          principi  ed  ai  criteri  direttivi  di  cui  al  comma 5,
          garantendo  altresi'  il  necessario  coordinamento  con la
          normativa  comunitaria ed internazionale e, in particolare,
          con  gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione
          di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile
          1956, n. 561.
              5.  La  delega  di  cui  al  comma  1 e' esercitata nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) individuazione  delle  diverse  responsabilita'  e
          competenze   come   individuate  nei  regolamenti  (CE)  n.
          549/2004,  n.  550/2004,  n.  551/2004  e  n.  552/2004 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004;
                b) disciplina  delle  fonti e recepimento delle norme
          tecniche  internazionali,  anche  in  via  amministrativa e
          mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;
                c) disciplina  della  proprieta'  degli  aeroporti  e
          dell'imposizione  di vincoli alle proprieta' limitrofe agli
          aeroporti,  con  la  semplificazione  e l'adeguamento della
          normativa  alle  regole  tecniche  di cui all'Annesso n. 14
          ICAO;
                d) fissazione   delle   modalita'   per   l'esercizio
          efficiente  delle  funzioni  di polizia della navigazione e
          degli aerodromi;
                e)  armonizzazione e semplificazione della disciplina
          inerente a titoli professionali aeronautici;
                f) adeguamento    alla   normativa   comunitaria   ed
          internazionale della disciplina in materia di servizi aerei
          nonche' di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche
          alla tutela degli utenti;
                g) semplificazione  del  regime  amministrativo degli
          aeromobili e della pubblicita' degli atti ad essi relativi;
                h) abrogazione  esplicita  di  tutte  le disposizioni
          incompatibili con le modifiche del codice della navigazione
          adottate nell'esercizio della delega;
                i) salvaguardia   delle  attribuzioni  del  Ministero
          della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.».