stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2004, n. 339

Regolamento recante norme per promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/3/2005
nascondi
Testo in vigore dal: 9-3-2005
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in
particolare,  il  comma  37  dell'articolo  52, ai sensi del quale e'
riconosciuto  agli  istituti  di  cultura  stranieri  ed  a quelli di
diretta emanazione di universita' estere un contributo fruibile anche
come credito d'imposta;
  Visto  l'ultimo  periodo  del comma 37 dell'articolo 52 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale con decreto del Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, sono determinate
le modalita' di attuazione del contributo;
  Visto  l'articolo  52,  comma  22, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  che ha apportato modificazioni all'articolo 52, comma 37, della
legge n. 448 del 2001 sopra citato;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme
di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, ed
in   particolare   l'articolo 96,   recante   la   disciplina   della
deducibilita'  degli  interessi  passivi ai fini della determinazione
del reddito d'impresa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960,
n. 1574, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico  alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23
e 55;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 15 luglio 2002 e
del 10 novembre 2003;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400
del 1988, con nota n. 3-11065 del 29 luglio 2004;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Destinatari del contributo
  1.    Possono    essere   destinatari   del   contributo   di   cui
all'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato  dall'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  gli  istituti  stranieri  di  Archeologia,  Storia e Storia
dell'Arte  aderenti all'Unione internazionale il cui statuto e' stato
approvato  con  il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre
1960,  n.  1574,  ovvero  quelli  di  diretta emanazione in Italia di
universita' straniere che, prima della presentazione della domanda di
cui  all'articolo  2,  abbiano stipulato apposita convenzione con una
scuola  pubblica  italiana  di  alta  formazione  di  cui  al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,   da   emanare  entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno,  sono
individuate  le  categorie degli istituti che, relativamente all'anno
di  riferimento, sono ammesse alla fruizione del contributo di cui al
comma 1.
  3.  Per  l'anno  2004, il decreto di individuazione delle categorie
degli  istituti ammessi alla fruizione del contributo di cui al comma
2, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si trascrive il testo del comma 37 dell'art. 52 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2002):
              «37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione
          internazionale   e  di  diffusione  delle  diverse  culture
          nazionali,  e'  riconosciuto  per  gli  istituti di cultura
          stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          4 novembre  1960,  n.  1574,  ovvero  diretta emanazione di
          universita'  estere, appositamente convenzionati con scuole
          pubbliche  di alta formazione di cui al decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n. 287, un contributo fruibile anche come
          credito  di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99
          euro  annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca,
          formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile
          anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente
          secondo   l'ordine   cronologico   dei   relativi  atti  di
          convenzionamento,   e   subordinatamente   di   quelli   di
          presentazione delle relative domande da presentare entro il
          31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle
          finanze   -  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali,  e'
          assegnato  nel  limite  massimo  di  1  milione di euro per
          ciascun    istituto    richiedente,   non   concorre   alla
          determinazione   della   base   imponibile  e  puo'  essere
          utilizzato   in   compensazione   ai   sensi   del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, sono
          determinate le modalita' di attuazione del presente comma e
          sono  individuate  annualmente  le categorie degli istituti
          per  i  quali  e' riconosciuto il contributo fruibile anche
          come credito di imposta.».
              - Si trascrive il testo del comma 22 dell'art. 52 della
          legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2003):
              «22.  Al  comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nel  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «di  alta
          formazione»,  sono inserite le seguenti: «di cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 287,»;
                b) nel  secondo  periodo, dopo le parole: «credito di
          imposta»,   sono  inserite  le  seguenti:  «,  riconosciuto
          automaticamente  secondo  l'ordine cronologico dei relativi
          atti  di  convenzionamento, e subordinatamente di quelli di
          presentazione delle relative domande da presentare entro il
          31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle
          finanze   -  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali,  e'
          assegnato  nel  limite  massimo  di  1  milione di euro per
          ciascun istituto richiedente,»;
                c) nel  terzo  periodo,  le parole: «sono individuati
          annualmente  gli  istituti» sono sostituite dalle seguenti:
          «sono  individuate annualmente le categorie degli istituti»
          e  le  parole:  «e  la  misura  massima  dello stesso» sono
          soppresse.».
              - Si  trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
          «Norme    di    semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni»,   e'   stato   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
              - Si   trascrive   il  testo  dell'art.  96  (Interessi
          passivi)   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917:
              «Art.  96. 1. La quota di interessi passivi che residua
          dopo   l'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  agli
          articoli 97   e   1998   e'   deducibile   per   la   parte
          corrispondente  al  rapporto  tra  l'ammontare dei ricavi e
          degli  altri proventi che concorrono a formare il reddito e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
              2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
                a) non  si  tiene  conto  delle sopravvenienze attive
          accantonate  a  norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a
          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
          sostitutiva  e dei saldi di rivalutazione monetaria che per
          disposizione  di legge speciale non concorrono a formare il
          reddito;
                b) i  ricavi  derivanti  da  cessioni  di titoli e di
          valute  estere  si computano per la sola parte che eccede i
          relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
                c) le   plusvalenze   realizzate   si  computano  per
          l'ammontare  che a norma dell'art. 86 concorre a formare il
          reddito dell'esercizio;
                d) le  plusvalenze  di  cui all'art. 87, si computano
          per il loro intero ammontare;
                e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi
          si  computano  per l'intero ammontare indipendentemente dal
          loro concorso alla formazione del reddito;
                f) i  proventi  immobiliari  di  cui  all'art.  90 si
          computano nella misura ivi stabilita;
                g) le  rimanenze  di  cui  agli  articoli 92  e 93 si
          computano    nei    limiti    degli    incrementi   formati
          nell'esercizio.
              3.  Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
          altri  proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
          pubbliche  o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
          usufrutto  o  pegno  a  decorrere dal 28 novembre 1984 o da
          cedole  acquistate  separatamente  dai  titoli  a decorrere
          dalla  stessa  data, gli interessi passivi non sono ammessi
          in  deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
          degli  interessi  o  proventi esenti. Gli interessi passivi
          che  eccedono  tale  ammontare  sono deducibili a norma dei
          commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
          previsto,  dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
          corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
          in deduzione.».
              Il  decreto del Presidente della Repubblica n. 1574 del
          1960  recante  «Approvazione  del nuovo statuto dell'Unione
          internazionale  degli  istituti  di  archeologia,  storia e
          storia  dell'arte  con  sede  in  Roma» e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 30 dicembre 1960.
              Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 123 recante
          disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di
          sostegno  pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma
          4,  lettera c), della legge. 15 marzo 1997, n. 59, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
              - Si  trascrive  il testo degli articoli 2, 23 e 55 del
          decreto   legislativo   30 luglio   1999,  n.  300  recante
          disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59»:
              «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
                1) Ministero degli affari esteri;
                2) Ministero dell'interno;
                3) Ministero della giustizia;
                4) Ministero della difesa;
                5) Ministero dell'economia e delle finanze;
                6) Ministero delle attivita' produttive;
                7) Ministero delle comunicazioni;
                8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
                9)   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                12) Ministero della salute;
                13)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca;
                14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea.
              3.  Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'.
              4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di
          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli
          affari esteri.».
              «Art.  23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.».
              «Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
          del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                  il Ministero della salute;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze;
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il Dipartimento per il turismo della presidenza del
          Consiglio dei ministri;
                  il Ministero dell'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.
              2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo   il  Ministro  e  il  Ministero  di  grazia  e
          giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
          Ministro  della  giustizia e Ministero della giustizia e il
          Ministro  e il Ministero per le politiche agricole assumono
          rispettivamente   la   denominazione   di   Ministro  delle
          politiche  agricole e forestali e Ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli Ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo.
              4.   Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti  di
          organizzazione  gia'  adottati  ai  sensi  del  comma 4-bis
          dell'art.  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400 e della
          legge 3 aprile 1997, n. 94.
              5.  Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
          3,  trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
          comma 1.
              6.   Salvo   disposizione   contraria,   la  decorrenza
          dell'operativita'  delle  disposizioni del presente decreto
          e'  distribuita,  con  decreto del presidente del consiglio
          dei  ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente tra
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e la data di cui
          al   comma  1.  Qualora  ricorrano  specifiche  e  motivate
          esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta   del   Ministro  competente,  puo',  con  proprio
          decreto,  differire  o  gradualizzare temporalmente singoli
          adempimenti   od   atti,   relativi   ai   procedimenti  di
          riorganizzazione dei Ministeri.
              7.  Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
          del  Magistrato  per  il  Po  si  provvede, nel rispetto di
          quanto  disposto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  con  i  decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
              8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
          al  settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
          politiche   agricole   sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui
          agli  articoli 35  e 36 del presente decreto legislativo il
          Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
          Stato.
              9.  All'art.  46,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e
          le  aziende  autonome» sono sostituite dalle parole «per le
          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome»».
          Note all'art.1:
              - Il  testo  del  comma  37  dell'art.  52  della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448  e'  riportato  nella nota alle
          premesse.
              - Il  testo  del  comma  22  dell'art.  52  della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289  e'  riportato  nella nota alle
          premesse.
              Per  i  riferimenti  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  n.  1574  del  1960  si  veda  nelle  note alle
          premesse.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  287,
          recante  disposizioni  in materia di «Riordino della Scuola
          superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione
          del  personale  delle  amministrazioni  pubbliche,  a norma
          dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59» e' stato
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.