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LEGGE 11 febbraio 2005, n. 15

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/3/2005
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  8-3-2005

Art. 21

1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:
a) articolo 1: «(Principi generali dell'attività amministrativa)»;
b) articolo 2: «(Conclusione del procedimento)»;
c) articolo 3: «(Motivazione del provvedimento)»;
d) articolo 4: «(Unità organizzativa responsabile del procedimento)»;
e) articolo 5: «(Responsabile del procedimento)»;
f) articolo 6: «(Compiti del responsabile del procedimento)»;
g) articolo 7: «(Comunicazione di avvio del procedimento)»;
h) articolo 8: «(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)»;
i) articolo 9: «(Intervento nel procedimento)»;
l) articolo 10: «(Diritti dei partecipanti al procedimento)»;
m) articolo 11: «(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)»;
n) articolo 12: «(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)»;
o) articolo 13: «(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)»;
p) articolo 14: «(Conferenza di servizi)»;
q) articolo 14-bis: «(Conferenza di servizi preliminare)»;
r) articolo 14-ter: «(Lavori della conferenza di servizi)»;
s) articolo 14-quater: «(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)»;
t) articolo 15: «(Accordi fra pubbliche amministrazioni)»;
u) articolo 16: «(Attività consultiva)»;
v) articolo 17: «(Valutazioni tecniche)»;
z) articolo 18: «(Autocertificazione)»;
aa) articolo 19: «(Denuncia di inizio attivita)»;
bb) articolo 20: «(Silenzio assenso)»;
cc) articolo 21: «(Disposizioni sanzionatorie)»;
dd) articolo 23: «(Ambito di applicazione del diritto di accesso)»;
ee) articolo 25: «(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)»;
ff) articolo 26: «(Obbligo di pubblicazione)»;
gg) articolo 28: «(Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)»;
hh) articolo 30: «(Atti di notorieta)».