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DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2005, n. 14

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19-2-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2005, n. 53 (in G.U. 19/04/2005, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2005)
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Testo in vigore dal: 19-2-2005
al: 20-2-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di definire le
indispensabili  iniziative  finalizzate  ad accelerare gli interventi
necessari  per  il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti
in atto nel territorio della regione Campania;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 febbraio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e
dell'ambiente e della tutela del territorio;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
        Norme di accelerazione delle procedure di riscossione
  1.   Fermi   i   poteri   commissariali  previsti  dall'articolo  1
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del
28  gennaio  2005,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8
febbraio  2005, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  i  comuni ed i relativi consorzi e gli altri
affidatari  della  regione  Campania,  che hanno conferito fino al 31
dicembre  2004  rifiuti  solidi urbani agli impianti di produzione di
combustibili  derivati  dai  rifiuti,  sono  tenuti  a certificare al
Commissario   delegato   di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  54  del  5  marzo  2004,  l'ammontare  delle
situazioni  debitorie  in ordine al pagamento della relativa tartiffa
nei  confronti  del  Commissario  delegato  medesimo  e  dei soggetti
concessionari  del  servizio,  nonche'  in  ordine al pagamento degli
importi  previsti  in  favore  dei  Comuni  destinatari  di misure di
compensazione    ambientale;    il   Commissario   delegato,   previo
espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicita' delle
certificazioni pervenute.
  2.  In  via  sostitutiva,  ove  i  soggetti  di  cui al comma 1 non
provvedano  a  quanto  ivi  previsto  con la tempestivita' richiesta,
ovvero  la veridicita' delle certificazioni non siano state attestate
dal  Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi
quindici  giorni,  previo  espletamento  delle  necessarie verifiche,
attesta  le  situazioni  debitorie  riscontrate a carico dei soggetti
inadempienti.
  3.  Le  attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2
sono  accettate,  nell'ambito  di  un  rapporto unitario, dalla Cassa
depositi   e   prestiti   S.p.A.  quali  titoli  giuridici  idonei  a
consentire,  entro  quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti
risorse  finanziarie  da  destinare  al  Commissario  medesimo per le
conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.
subentra  nei  crediti  di titolarita' del Commissario delegato e dei
soggetti  affidatari  vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi,
nonche' degli altri affidatari inadempienti.
  4.   Entro   sessanta   giorni   dall'anticipazione  delle  risorse
finanziarie  da  parte  della  Cassa  depositi  e prestiti S.p.A., il
Commissario  delegato,  ove non vi provvedano direttamente i soggetti
inadempienti,  si  sostituisce  ai  medesimi per la definizione di un
piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie
con   la   medesima   Cassa,   ivi   compresi   gli   oneri  connessi
all'anticipazione  di  cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto
debitore,  avente  durata, nonche' modalita' e termini correlati alle
situazioni  debitorie  ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei
predetti  soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata
attuazione   anche  parziale  del  piano  di  rientro,  il  Ministero
dell'interno   provvede   attraverso   corrispondenti  riduzioni  dei
trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.
  5.  Per  il piu' proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui
al  presente  articolo,  i  comuni e i relativi consorzi, nonche' gli
enti  affidatari,  consentono  al  Commissario  delegato  o ad un suo
delegato  l'accesso  ai  propri atti con ogni urgenza, e comunque non
oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.