stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2005, n. 14

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19-2-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2005, n. 53 (in G.U. 19/04/2005, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2005)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-2-2005 al: 20-2-2005
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire le indispensabili iniziative finalizzate ad accelerare gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Norme di accelerazione delle procedure di riscossione
1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tartiffa nei confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del servizio, nonché in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicità delle certificazioni pervenute.
2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestività richiesta, ovvero la veridicità delle certificazioni non siano state attestate dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti.
3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. subentra nei crediti di titolarità del Commissario delegato e dei soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonché degli altri affidatari inadempienti.
4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonché modalità e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.
5. Per il più proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonché gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.