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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2004, n. 332

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, in materia di lotta contro la peste suina africana.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/2/2005
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-2-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
  Visto l'articolo 117 della Costituzione;
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo
1, comma 4;
  Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;
  Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  3 ottobre  2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti  di  origine  animale  non destinati al consumo umano e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
  Aquisito  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 23 settembre 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,   della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  delle
politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
      Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54

  1.  Al  decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  3,  comma 1, dopo le parole: «al Ministero della
salute»,  sono  inserite  le  seguenti:  «e  alle  regioni e province
autonome competenti per territorio»;
    b) all'articolo   3,  comma  2,  l'alinea  della  lettera  a)  e'
sostituito  dal  seguente:  «procede  alla  notifica  della malattia,
fornendo  le  relative  informazioni, alla Commissione europea e agli
altri  Stati  membri,  sulla  base  di  quelle trasmesse dal servizio
veterinario,   eventualmente   integrate   dal  servizio  veterinario
regionale, in conformita' all'allegato I, per quanto riguarda:»;
    c) all'articolo  21,  il  primo periodo del comma 2 e' sostituito
dal  seguente:  «Al  fine  di  garantire  la  rapidita'  ed efficacia
nell'eradicazione   e   nel   controllo   della   malattia,  l'organo
decisionale,  che  sovrintende alle misure contenute nel piano di cui
al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro le epizozie,
e' costituito dal direttore generale della direzione generale sanita'
veterinaria  e  degli  alimenti  del  Ministero  della  salute, da un
responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle
regioni  interessate, dal direttore del Centro di referenza nazionale
delle  pesti  suine  (CEREP)  e dal direttore del Centro di referenza
nazionale  per  l'epidemiologia,  ognuno per le funzioni previste dai
decreti ministeriali istitutivi.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza
              - Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio, porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva,  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato».
              -  L'art.  1,  comma 4, della legge 3 febbraio 2003, n.
          14,  (Disposizioni  per l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2002) cosi' recita:
              «4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.».
              - Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, reca:
          «Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni
          specifiche per la lotta contro la peste suina africana.».
              -  Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea n. L 273 del 10
          ottobre 2002.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
          1996,   n.   362,  reca:  «Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione  della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del
          17 dicembre  1992,  che  introduce misure generali di lotta
          contro   alcune  malattie  degli  animali,  nonche'  misure
          specifiche per la malattia vescicolare dei suini».

          Nota all'art. 1:
              -  Si riporta il testo degli articoli 3 e 21 del citato
          decreto  legislativo  n.  54  del 2004, come modificati dal
          decreto qui pubblicato:
              «Art.  3 (Notifica della peste suina africana). - 1. Il
          sospetto  o  l'accertamento della peste suina africana deve
          essere  denunciato  immediatamente  al servizio veterinario
          della  azienda  sanitaria  competente  per  territorio  dai
          soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di
          polizia  veterinaria,  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 febbraio  1954,  n.  320;  il servizio
          veterinario  trasmette  tempestivamente  al Ministero della
          salute  e  alle  regioni e province autonome competenti per
          territorio copia della denuncia ricevuta.
              2.  Il Ministero della salute, non appena e' confermata
          la  presenza  della  peste suina africana, e fatte salve le
          vigenti     disposizioni    comunitarie    relative    alla
          notificazione di focolai di malattie degli animali:
                a) procede  alla notifica della malattia, fornendo le
          relative  informazioni,  alla  Commissione  europea  e agli
          altri  Stati  membri,  sulla  base  di quelle trasmesse dal
          servizio  veterinario, eventualmente integrato dal servizio
          veterinario  regionale,  in conformita' all'allegato I, per
          quanto riguarda:
                  1)  i  focolai  di  peste suina africana confermati
          nelle aziende;
                  2)  i  casi  di peste suina africana confermati nei
          macelli o nei mezzi di trasporto;
                  3)   i   casi   primari  di  peste  suina  africana
          confermati nelle popolazioni di suini selvatici;
                  4)   i   risultati   dell'indagine   epidemiologica
          effettuata conformemente all'art. 8;
                b) trasmette  informazioni  alla  Commissione  e agli
          altri  Stati  membri  sugli  altri  casi  confermati  nelle
          popolazioni di suini selvatici in una zona infetta da peste
          suina  africana,  in  conformita'  dell'art.  16,  comma 4,
          lettera a), e comma 5.».
              «Art.  21 (Piani di emergenza). - 1. Il Ministero della
          salute,   d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, adotta un piano di emergenza nel quale
          vengono  specificate  le  misure  nazionali da applicare in
          caso di comparsa della malattia.
              2. Al  fine  di  garantire  la  rapidita'  ed efficacia
          nell'eradicazione  e nel controllo della malattia, l'organo
          decisionale,  che  sovrintende  alle  misure  contenute nel
          piano  di  cui  al comma 1 e all'insieme delle strategie di
          lotta  contro  le  epizozie,  e'  costituito  dal direttore
          generale  della  Direzione  generale  sanita' veterinaria e
          degli   alimenti   del   Ministero   della  salute,  da  un
          responsabile   individuato  dai  servizi  veterinari  della
          regione  o  delle  regioni  interessate,  dal direttore del
          Centro  di  referenza nazionale delle pesti suine (CEREP) e
          dal   direttore  del  Centro  di  referenza  nazionale  per
          l'epidemiologia,   ognuno  per  le  funzioni  previste  dai
          decreti  ministeriali  istitutivi.  Il  citato  organo puo'
          avvalersi  di esperti e professionalita' anche esterne agli
          enti  ed alle amministrazioni citati, ritenuti necessari ai
          fini  dell'individuazione  e dell'applicazione delle misure
          da  adottare.  Ai  componenti,  ivi  compresi  gli  esperti
          esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi
          titolo dovuti.
              3. L'organo di cui al comma 2:
                a) predispone,   assicurandone   la   diffusione,  un
          manuale  operativo  per  le  emergenze, che indica tutte le
          procedure  e  le  misure  di  lotta da applicare in caso di
          comparsa della malattia;
                b) assicura   il  collegamento  e  l'interazione  con
          l'unita'   di  crisi  centrale,  regionale  e  locale,  che
          provvedono  ad  attuare le disposizioni adottate dal citato
          organo, comprese quelle di cui al comma 5;
                c) verifica  la corretta applicazione, da parte delle
          unita'  di  crisi  di  cui alla lettera b), delle misure da
          esso disposte;
                d) organizza   campagne  di  sensibilizzazione  sulla
          malattia   in  atto,  destinate  anche  agli  operatori  di
          settore.
              4.  In  caso  di insorgenza della malattia, l'organo di
          cui  al  comma 2 e' autorizzato ad avvalersi del personale,
          attrezzature  ed  infrastrutture,  anche  diagnostiche e di
          laboratorio, gia' operanti nelle amministrazioni competenti
          nel settore della epidemiologia e della sanita' animale.
              5.  In  relazione  alle  finalita'  di  cui al presente
          articolo,  il  personale  delle  unita'  di crisi di cui al
          comma 3, lettera b), partecipa a:
                a) corsi  di  formazione  ed aggiornamento in materia
          epidemiologica  e lotta contro la malattia, che comprendono
          anche la corretta esecuzione delle operazioni stabilite nel
          manuale  operativo  e la relativa verifica ed in materia di
          tecniche di comunicazione;
                b) programmi  di  esercitazione d'allarme, da tenersi
          almeno due volte l'anno.
              A  tali attivita' si provvede nell'ambito delle risorse
          gia'  previste  negli  ordinari  stanziamenti  di bilancio,
          relativi   alla   formazione   ed  alla  esercitazione  del
          personale.
              6.  Il Ministero della salute presenta alla Commissione
          europea  il  piano di emergenza per l'approvazione e per le
          eventuali   modifiche   e   provvede   ogni   cinque   anni
          all'aggiornamento dello stesso, inviandolo alla Commissione
          europea per l'approvazione.
              7.  Per  l'attuazione del presente articolo si provvede
          con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori
          oneri a carico della finanza pubblica.».