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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 286

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonchè riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2010)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-12-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  commi 1, 2 e 3, l'articolo 2 e l'articolo 3,
comma 1, lettere b) e c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
  Visto  l'articolo  3, comma 92, lettera d), della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
  Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000,
n. 313;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 17 giugno 2004;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze,  con  il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Istituzione   del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema
               educativo di istruzione e di formazione

  1.  Ai  fini  del  progressivo  miglioramento e dell'armonizzazione
della  qualita'  del  sistema  educativo definito a norma della legge
28 marzo   2003,  n.  53,  e'  istituito  il  Servizio  nazionale  di
valutazione  del  sistema educativo di istruzione e di formazione con
l'obiettivo  di  valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la
valutazione  nel  contesto  internazionale.  Per  l'istruzione  e  la
formazione  professionale  tale valutazione concerne esclusivamente i
livelli essenziali di prestazione ed e' effettuata tenuto conto degli
altri soggetti istituzionali che gia' operano a livello nazionale nel
settore  della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo
sviluppo delle risorse umane.
  2.  Al  conseguimento  degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono
l'Istituto  nazionale  di  valutazione  di  cui  all'articolo 2  e le
istituzioni  scolastiche e formative, nonche' le regioni, le province
ed  i  comuni  in  relazione  ai  rispettivi  ambiti  di  competenza.
L'Istituto   nazionale  di  valutazione  di  cui  all'articolo 2,  le
istituzioni  scolastiche  e  formative,  le regioni, le province ed i
comuni  provvedono  al  coordinamento  delle  rispettive  attivita' e
servizi  in  materia di valutazione dell'offerta formativa attraverso
accordi   ed   intese  volti  alla  condivisione  dei  dati  e  delle
conoscenze.
  3. Ai fini di cui al comma 2 l'Istituto nazionale di valutazione di
cui  all'articolo 2,  le  istituzioni  scolastiche  e  formative,  le
regioni, le province ed i comuni attivano le opportune procedure atte
a  favorire  l'interoperabilita'  tra  i loro sistemi informativi, in
modo   da  poter  scambiare  con  continuita'  dati  ed  informazioni
riguardanti  i  sistemi  di  istruzione  e di istruzione e formazione
professionale,    riducendo    al   tempo   stesso   duplicazioni   e
disallineamenti  fra  i dati stessi, ai sensi del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
  4.   Ferma   restando   l'autonomia   dell'Istituto   nazionale  di
valutazione  di  cui  all'articolo 2  e dei servizi di valutazione di
competenza    regionale,    e'   istituito,   presso   il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  un  Comitato
tecnico   permanente,   cui   partecipano   i   rappresentanti  delle
amministrazioni   interessate,   con   il   compito   di   assicurare
l'interoperabilita' fra le attivita' ed i servizi di valutazione.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti».
              - L'art.   87   della   Costituzione,  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta il testo degli articoli 1, commi 1, 2 e 3
          e 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per
          la  definizione  delle norme generali sull'istruzione e dei
          livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
          istruzione e formazione professionale):
              «Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali
          sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni
          in  materia di istruzione e di formazione professionale). -
          1.  Al  fine  di  favorire  la crescita e la valorizzazione
          della  persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta'
          evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
          delle  scelte  educative  della  famiglia, nel quadro della
          cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in coerenza con il
          principio  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e
          secondo  i  principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
          e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto
          delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
          province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
          soggetti  istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
          scolastiche,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la
          definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
          livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
          istruzione e di istruzione e formazione professionale.
              2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.
          4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
          proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  con il Ministro per la funzione pubblica e
          con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
          delle  competenti  Commissioni  della Camera dei deputati e
          del  Senato  della  Repubblica  da  rendere  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi;
          decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque  adottati.  I  decreti  legislativi  in materia di
          istruzione  e formazione professionale sono adottati previa
          intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997.
              3.  Per la realizzazione delle finalita' della presente
          legge,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  predispone, entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  un  piano
          programmatico   di  interventi  finanziari,  da  sottoporre
          all'approvazione  del Consiglio dei Ministri, previa intesa
          con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
                a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
          connessi  con  la  loro  attuazione  e con lo sviluppo e la
          valorizzazione     dell'autonomia     delle     istituzioni
          scolastiche;
                b) dell'istituzione   del   Servizio   nazionale   di
          valutazione del sistema scolastico;
                c) dello  sviluppo  delle  tecnologie  multimediali e
          della  alfabetizzazione  nelle tecnologie informatiche, nel
          pieno  rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
          informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
          di   incoraggiare   e   sviluppare   le   doti  creative  e
          collaborative degli studenti;
                d) dello  sviluppo  dell'attivita'  motoria  e  delle
          competenze ludico-sportive degli studenti;
                e)  della  valorizzazione professionale del personale
          docente;
                f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
          del personale;
                g) del   concorso   al   rimborso   delle   spese  di
          autoaggiornamento sostenute dai docenti;
                h) della  valorizzazione  professionale del personale
          amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
                i) degli   interventi   di   orientamento  contro  la
          dispersione  scolastica  e  per assicurare la realizzazione
          del diritto-dovere di istruzione e formazione;
                l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
          formazione  tecnica  superiore  e  per  l'educazione  degli
          adulti;
                m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
          edilizia scolastica.».
              «Art.   2   (Sistema   educativo  di  istruzione  e  di
          formazione).  -  1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
          il  sistema  educativo  di  istruzione e di formazione, con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) e'  promosso l'apprendimento in tutto l'arco della
          vita  e  sono  assicurate  a  tutti  pari  opportunita'  di
          raggiungere  elevati  livelli  culturali e di sviluppare le
          capacita'   e   le   competenze,  attraverso  conoscenze  e
          abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
          e  le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
          sociale  e  nel  mondo  del lavoro, anche con riguardo alle
          dimensioni locali, nazionale ed europea;
                b) sono  promossi  il conseguimento di una formazione
          spirituale  e  morale,  anche  ispirata  ai  principi della
          Costituzione,  e  lo  sviluppo della coscienza storica e di
          appartenenza   alla   comunita'   locale,   alla  comunita'
          nazionale ed alla civilta' europea;
                c) e'  assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
          alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
          conseguimento  di  una qualifica entro il diciottesimo anno
          di  eta';  l'attuazione  di  tale  diritto  si realizza nel
          sistema   di   istruzione  e  in  quello  di  istruzione  e
          formazione  professionale,  secondo  livelli  essenziali di
          prestazione  definiti  su  base nazionale a norma dell'art.
          117,  secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione  e
          mediante  regolamenti  emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e garantendo,
          attraverso   adeguati   interventi,   l'integrazione  delle
          persone  in  situazione  di  handicap  a  norma della legge
          5 febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta di
          istruzione    e    formazione    costituisce    un   dovere
          legislativamente   sanzionato;  nei  termini  anzidetti  di
          diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
          viene  ridefinito  ed  ampliato l'obbligo scolastico di cui
          all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
          introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          e   successive  modificazioni.  L'attuazione  graduale  del
          diritto-dovere  predetto  e' rimessa ai decreti legislativi
          di  cui  all'art.  1,  commi  1  e  2, della presente legge
          correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
          fine  dal  piano  programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
          adottato  previa  intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e  coerentemente  con  i  finanziamenti  disposti  a  norma
          dell'art. 7, comma 6, della presente legge;
                d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
          si  articola  nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo
          che  comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
          primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema
          dei  licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
          professionale;
                e) la  scuola  dell'infanzia,  di  durata  triennale,
          concorre   all'educazione   e   allo   sviluppo  affettivo,
          psicomotorio,  cognitivo, morale, religioso e sociale delle
          bambine  e  dei  bambini  promuovendone le potenzialita' di
          relazione,  autonomia,  creativita',  apprendimento,  e  ad
          assicurare   un'effettiva  eguaglianza  delle  opportunita'
          educative;  nel  rispetto  della  primaria  responsabilita'
          educativa  dei  genitori, essa contribuisce alla formazione
          integrale   delle  bambine  e  dei  bambini  e,  nella  sua
          autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la
          continuita'   educativa   con   il  complesso  dei  servizi
          all'infanzia  e  con  la  scuola primaria. E' assicurata la
          generalizzazione  dell'offerta  formativa e la possibilita'
          di   frequenza  della  scuola  dell'infanzia;  alla  scuola
          dell'infanzia  possono  essere  iscritti secondo criteri di
          gradualita'  e  in  forma di sperimentazione le bambine e i
          bambini  che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile
          dell'anno  scolastico  di  riferimento,  anche  in rapporto
          all'introduzione  di  nuove  professionalita'  e  modalita'
          organizzative;
                f) il  primo  ciclo di istruzione e' costituito dalla
          scuola  primaria,  della  durata  di  cinque  anni, e dalla
          scuola  secondaria di primo grado della durata di tre anni.
          Ferma  restando  la  specificita'  di  ciascuna di esse, la
          scuola  primaria  e'  articolata  in un primo anno, teso al
          raggiungimento  delle  strunentalita'  di  base,  e  in due
          periodi  didattici  biennali; la scuola secondaria di primo
          grado  si  articola  in  un  biennio e in un terzo anno che
          completa   prioritariamente  il  percorso  disciplinare  ed
          assicura  l'orientamento  ed  il  raccordo  con  il secondo
          ciclo;  nel  primo ciclo e' assicurato altresi' il raccordo
          con  la  scuola  dell'infanzia  e  con il secondo ciclo; e'
          previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e
          i  bambini  che  compiono  i  sei  anni di eta' entro il 31
          agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che
          li  compiono  entro  il  30 aprile  dell'anno scolastico di
          riferimento;  la  scuola  primaria  promuove,  nel rispetto
          delle    diversita'    individuali,   lo   sviluppo   della
          personalita',  ed  ha il fine di far acquisire e sviluppare
          le  conoscenze  e  le  abilita'  di  base  fino  alle prime
          sistemazioni  logico-critiche,  di  far  apprendere i mezzi
          espressivi,  ivi  inclusa  l'alfabetizzazione in almeno una
          lingua  dell'Unione  europea oltre alla lingua italiana, di
          porre   le   basi   per   l'utilizzazione   di  metodologie
          scientifiche  nello  studio  del  mondo  naturale, dei suoi
          fenomeni  e  delle  sue  leggi, di valorizzare le capacita'
          relazionali  e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
          educare  ai  principi fondamentali della convivenza civile;
          la   scuola   secondaria  di  primo  grado,  attraverso  le
          discipline  di  studio,  e' finalizzata alla crescita delle
          capacita'  autonome  di  studio  ed  al rafforzamento delle
          attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
          anche  attraverso  l'alfabetizzazione  e  l'approfondimento
          nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita',
          anche   in  relazione  alla  tradizione  culturale  e  alla
          evoluzione  sociale,  culturale e scientifica della realta'
          contemporanea;  e'  caratterizzata  dalla  diversificazione
          didattica  e  metodologica in relazione allo sviluppo della
          personalita'  dell'allievo;  cura la dimensione sistematica
          delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e
          le  capacita'  di  scelta  corrispondenti alle attitudini e
          vocazioni  degli  allievi; fornisce strumenti adeguati alla
          prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione;
          introduce  lo  studio  di  una  seconda  lingua dell'Unione
          europea;  aiuta  ad  orientarsi per la successiva scelta di
          istruzione  e  formazione;  il  primo cido di istruzione si
          conclude   con  un  esame  di  Stato,  il  cui  superamento
          costituisce  titolo  di  accesso  al sistema dei licei e al
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
                g) il   secondo   ciclo,  finalizzato  alla  crescita
          educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
          il  sapere,  il fare e l'agire, e la riflessione critica su
          di  essi,  e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita'
          di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e
          sociale;  in  tale  ambito,  viene anche curato lo sviluppo
          delle  conoscenze  relative all'uso delle nuove tecnologie;
          il  secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal
          sistema  dell'istruzione  e della formazione professionale;
          dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le
          qualifiche    si    possono    conseguire   in   alternanza
          scuola-lavoro  o attraverso l'apprendistato; il sistema dei
          licei  comprende  i  licei  artistico, classico, economico,
          linguistico,    musicale    e    coreutico,    scientifico,
          tecnologico,   delle  scienze  umane;  i  licei  artistico,
          economico  e  tecnologico  si  articolano  in indirizzi per
          corrispondere  ai  diversi  fabbisogni  formativi;  i licei
          hanno   durata   quinquennale;   l'attivita'  didattica  si
          sviluppa  in  due  periodi biennali e in un quinto anno che
          prioritariamente   completa   il  percorso  disciplinare  e
          prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle
          abilita'  caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
          professionale del corso di studi; i licei si concludono con
          un  esame  di  Stato  il cui superamento rappresenta titolo
          necessario   per   l'accesso   all'universita'  e  all'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
          quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica
          superiore;
                h) ferma  restando la competenza regionale in materia
          di  formazione  e  istruzione professionale, i percorsi del
          sistema  dell'istruzione  e  della formazione professionale
          realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
          quali  conseguono  titoli  e  qualifiche  professionali  di
          differente   livello,   valevoli  su  tutto  il  territorio
          nazionale   se   rispondenti   ai   livelli  essenziali  di
          prestazione  di  cui  alla  lettera  c);  le  modalita'  di
          accertamento  di  tale  rispondenza,  anche  ai  fini della
          spendibilita'  dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione
          europea,  sono  definite con il regolamento di cui all'art.
          7,   comma   1,  lettera  c);  i  titoli  e  le  qualifiche
          costituiscono  condizione  per  l'accesso  all'istruzione e
          formazione  tecnica  superiore, fatto salvo quanto previsto
          dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e
          le  qualifiche  conseguiti  al  termine  dei  percorsi  del
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
          durata  almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame
          di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita'
          e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e coreutica,
          previa  frequenza  di  apposito  corso  annuale, realizzato
          d'intesa   con  le  universita'  e  con  l'alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica,  e  ferma  restando  la
          possibilita'  di  sostenere,  come  privatista,  l'esame di
          Stato anche senza tale frequenza;
                i) e'  assicurata  e  assistita  la  possibilita'  di
          cambiare  indirizzo  all'interno  del  sistema  dei  licei,
          nonche'  di  passare  dal  sistema  dei  licei  al  sistema
          dell'istruzione   e   della   formazione  professionale,  e
          viceversa,   mediante   apposite   iniziative   didattiche,
          finalizzate  all'acquisizione  di una preparazione adeguata
          alla  nuova  scelta;  la  frequenza  positiva  di qualsiasi
          segmento  del  secondo  ciclo  comporta  l'acquisizione  di
          crediti  certificati che possono essere fatti valere, anche
          ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
          nei  passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g)
          e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
          formative  e  stage realizzati in Italia o all'estero anche
          con   periodi   di  inserimento  nelle  realta'  culturali,
          sociali,  produttive,  professionali  e  dei  servizi, sono
          riconosciuti  con  specifiche  certificazioni di competenza
          rilasciate  dalle  istituzioni  scolastiche  e formative; i
          licei    e    le    istituzioni   formative   del   sistema
          dell'istruzione  e della formazione professionale, d'intesa
          rispettivamente  con  le  universita',  con  le istituzioni
          dell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica e con
          il  sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
          stabiliscono,  con riferimento all'ultimo anno del percorso
          di  studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle
          conoscenze  e  delle  abilita'  richieste  per l'accesso ai
          corsi  di  studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
          percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
                l) i  piani  di  studio  personalizzati, nel rispetto
          dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un
          nucleo   fondamentale,  omogeneo  su  base  nazionale,  che
          rispecchia   la   cultura,   le  tradizioni  e  l'identita'
          nazionale,  e  prevedono una quota, riservata alle regioni,
          relativa  agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
          anche collegata con le realta' locali».
              - Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettere b)
          e c), della citata legge 28 marzo 2003, n. 53:
              «Art.  3.  (Valutazione  degli  apprendimenti  e  della
          qualita'   del   sistema   educativo  di  istruzione  e  di
          formazione).  -  1.  Con  i  decreti di cui all'art. 1 sono
          dettate  le  norme  generali  sulla valutazione del sistema
          educativo   di   istruzione   e   di   formazione  e  degli
          apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) (Omissis);
                b) ai    fini   del   progressivo   miglioramento   e
          dell'armonizzazione   della   qualita'   del   sistema   di
          istruzione  e  di  formazione,  l'Istituto nazionale per la
          valutazione  del  sistema  di istruzione effettua verifiche
          periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli
          studenti  sulla qualita' complessiva dell'offerta formativa
          delle  istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei
          predetti  compiti  vengono  rideterminate  le funzioni e la
          struttura del predetto Istituto;
                c) l'esame   di   Stato   conclusivo   dei  cicli  di
          istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli
          studenti  nel  corso  e al termine del ciclo e si svolge su
          prove  organizzate  dalle  commissioni  d'esame  e su prove
          predisposte   e  gestite  dall'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema  di  istruzione, sulla base degli
          obiettivi  specifici  di  apprendimento  del  corso  ed  in
          relazione   alle  discipline  di  insegnamento  dell'ultimo
          anno.».
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  3,  comma  92,
          lettera d), della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
              «Art.  3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - 1.-91. (Omissis).
              92.  Per  l'attuazione  del  piano programmatico di cui
          all'art.  1,  comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
          autorizzata,   a   decorrere   dall'anno   2004,  la  spesa
          complessiva   di   90   milioni  di  euro  per  i  seguenti
          interventi:
                a)-b) (Omissis);
                d) istituzione  del Servizio nazionale di valutazione
          del sistema di istruzione».
              - Il  decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca:
          «Riordino   del   Centro   europeo  dell'educazione,  della
          biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in
          Fondazione  del  museo  nazionale  della  scienza  e  della
          tecnica  "Leonardo  da  Vinci",  a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          21 settembre  2000,  n.  313,  reca:  «Regolamento  recante
          organizzazione  dell'Istituto  nazionale per la valutazione
          del sistema dell'istruzione; attuativo degli articoli 1 e 3
          del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258».
              - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999,  n.  275, reca: «Regolamento recante norme in materia
          di   autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note all'art. 1:
              - Per  la  legge n. 53 del 2003 si veda nelle note alle
          premesse.
              - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
          «Norme  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».