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DECRETO LEGISLATIVO 14 ottobre 2004, n. 283

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di lavoro.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2004
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-12-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980,
n. 197;
  Sentita  la commissione paritetica per le norme di attuazione dello
statuto  prevista  dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'interno e dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
  26  gennaio  1980,  n.  197,  dopo  il  primo  comma e' inserito il
  seguente:
"Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma, in materia
di  vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza
e  alle  assicurazioni  sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro,
nonche'  le  deleghe  di  cui  all'articolo  9-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  280,  introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in
materia  di  lavoro,  si  estendono  altresi'  alle funzioni comunque
attribuite  agli  organi  periferici del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  anche  successivamente  alla  data di entrata in
vigore  dei  citati  decreti.  Ove la legislazione statale preveda la
costituzione  di  specifici  organismi  collegiali  presso i predetti
organi  periferici,  alla  costituzione di tali organismi provvede la
Provincia territorialmente competente.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 ottobre 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:

              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio
          1980,  n.  197  (Norme di attuazione dello statuto speciale
          per  la  regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e
          sanita'   approvate   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28 marzo  1975,  n.  474),  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1980, n. 141.

          Note alle premesse:

              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301.
              -  Per  i  riferimenti del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 gennaio  1980, n. 197, si veda nella nota al
          titolo.
              -  Il  testo  del primo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
              "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.".
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 gennaio  1980,  n.  197, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
              "Art. 3. - Al fine di realizzare un organico sistema di
          ispezione del lavoro nelle province di Trento e di Bolzano,
          e' delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni
          amministrative  di  cui  al  n.  12) del precedente art. 2,
          decentrate  a  livello  locale  nonche'  l'esercizio  delle
          funzioni  di  cui  al  n.  11)  dello  stesso art. 2 svolte
          dall'ispettorato   del   lavoro  fino  quando  le  medesime
          continueranno     ad     esse    attribuite    ad    organi
          dell'amministrazione statale.
              Le  deleghe  di funzioni statali di cui al primo comma,
          in  materia  di  vigilanza  per  l'applicazione delle norme
          relative  alla  previdenza  e  alle assicurazioni sociali e
          alla  vigilanza  e tutela del lavoro, nonche' le deleghe di
          cui   all'art.  9-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  marzo  1974, n. 280, introdotto dall'art. 1
          del  decreto  legislativo  21 settembre  1995,  n.  430, in
          materia  di  lavoro,  si  estendono  altresi' alle funzioni
          comunque  attribuite  agli  organi periferici del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente
          alla  data  di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la
          legislazione  statale  preveda la costituzione di specifici
          organismi  collegiali  presso i predetti organi periferici,
          alla  costituzione  di tali organismi provvede la provincia
          territorialmente competente.
              E'  altresi'  delegato  alle  province  di  Trento e di
          Bolzano    l'esercizio    delle   funzioni   amministrative
          concernenti:
                a) l'attuazione     delle    prescrizioni    disposte
          dall'autorita'  sanitaria  statale inerenti all'impiego dei
          principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e
          chimico-industriali       dei       prodotti      destinati
          all'alimentazione  zootecnica, nonche' quelle relative alla
          produzione  e  alla  commercializzazione  di  questi ultimi
          prodotti;
                b) i  controlli  sulla produzione e sul commercio dei
          prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia.
              L'esercizio  della delega di cui al comma precedente si
          attua a partire dal 1° gennaio 1981.
              Le  funzioni  amministrative  delegate  con il presente
          articolo  vengono  esercitate  dagli  organi provinciali in
          conformita'  alle  direttive  emanate dal competente organo
          statale.
              In   caso   di  persistente  inattivita'  degli  organi
          provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
          le  attivita'  relative  alle  materie  delegate comportino
          adempimenti  propri dell'amministrazione da svolgersi entro
          termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti
          dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su
          proposta   del   Ministro   competente   puo'  disporre  il
          compimento   degli  atti  relativi  in  sostituzione  della
          amministrazione provinciale.".
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica
          22 marzo  1974,  n. 280, introdotto dall'art. 1 del decreto
          legislativo 21 settembre 1995, n. 430:
              "Art.  9-bis.  - 1. Alfine di realizzare nelle province
          di  Trento  e  Bolzano  un  organico sistema di servizi per
          l'impiego, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e' delegato alle
          province  autonome  di  Trento e Bolzano, l'esercizio delle
          funzioni  amministrative attribuite all'ufficio regionale e
          agli   uffici   provinciali  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione  di  Trento  e  Bolzano  nonche'  alle  sezioni
          circoscrizionali  per  l'impiego  ricadenti  nei rispettivi
          territori.
              2. Sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 1996 alle
          province   autonome   di   Trento   e  Bolzano  gli  uffici
          provinciali  del lavoro e della massima occupazione nonche'
          le  sezioni  circoscrizionali per l'impiego aventi sedi nei
          rispettivi   territori;  dalla  stessa  data  e'  soppresso
          l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
          Le province succedono nella proprieta' delle attrezzature e
          degli   arredi   degli  uffici  trasferiti  e  dell'ufficio
          soppresso   ricadenti   nei  loro  territori,  nonche'  dei
          contratti di locazione degli immobili.
              3.  Le province disciplinano con legge l'organizzazione
          delle funzioni delegate.
              4.   Fino   all'inquadramento   nelle   amministrazioni
          provinciali  il  personale  di  ruolo  e non di ruolo degli
          uffici  trasferiti  nonche'  quello  del  soppresso ufficio
          regionale   e'   messo   a   disposizione  della  provincia
          territorialmente  competente  conservando  lo  stesso stato
          giuridico  e  il  trattamento  economico  in  godimento; il
          relativo onere e' a carico del bilancio della provincia.
              5.  Il  personale  di  cui  al  comma  4  ha diritto di
          chiedere     il    mantenimento    in    servizio    presso
          l'amministrazione  dello  Stato entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della normativa provinciale di
          inquadramento,  mantenendo  la  propria  posizione di ruolo
          ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita
          tale diritto e' trasferito alle province nel rispetto dello
          stato  giuridico  e  del trattamento economico in godimento
          secondo le modalita' stabilite dalla normativa provinciale.
          Il  personale  addetto  al  soppresso ufficio regionale del
          lavoro  ha  diritto  di  optare per il trasferimento presso
          l'amministrazione di una delle due province.
              6.  Il personale che chiede il mantenimento in servizio
          presso  l'amministrazione  dello  Stato viene trasferito ad
          altre   amministrazioni  statali  operanti  nel  territorio
          provinciale   conservando   lo   stato   giuridico   ed  il
          trattamento   economico  acquisito,  ovvero,  a  richiesta,
          permane  nella  amministrazione  di appartenenza per essere
          destinato ad uffici di altre regioni.
              7.   In  corrispondenza  al  contingente  di  personale
          trasferito  e'  ridotta,  con  decorrenza  dalla  data  del
          trasferimento,  la dotazione organica delle amministrazioni
          statali di provenienza.
              8.   Per   l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
          delegate   con  il  presente  decreto  resta  fermo  quanto
          disposto  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.
              9.  Sino  a  quando  non  sia diversamente disposto con
          legge  provinciale, gli uffici di cui al comma 1 continuano
          a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in
          vigore  attinenti alle funzioni delegate ai sensi del comma
          1.".