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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2021)
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Testo in vigore dal:  14-12-2004
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Art. 3



Al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle province di Trento e di Bolzano, è delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al n. 12) del precedente articolo 2, decentrate a livello locale nonché l'esercizio delle funzioni di cui al n. 11) dello stesso art. 2 svolte dall'ispettorato del lavoro fino a quando le medesime continueranno ad essere attribuite ad organi dell'amministrazione statale.
((Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma, in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro, nonché le deleghe di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in materia di lavoro, si estendono altresì alle funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione di tali organismi provvede la Provincia territorialmente competente.))

È altresì delegato alle province di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) l'attuazione delle prescrizioni disposte dall'autorità sanitaria statale inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico - industriali dei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;
b) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia.
L'esercizio della delega di cui al comma precedente si attua a partire dal 1 gennaio 1981.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione della amministrazione provinciale.