stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2004, n. 273

Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-11-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2004, n. 316 (in G.U. 04/01/2005, n.2).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2006)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-11-2004 al: 4-1-2005
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, con la quale viene istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che per l'Italia comporterà una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990, entro il periodo 2008-2012;
Considerato che l'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2005 nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I della citata direttiva che comportino emissioni di gas ad effetto serra elencati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore sia munito di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorità nazionale competente;
Considerato, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE impone l'assegnazione ed il rilascio delle quote di emissioni ai gestori degli impianti rientranti nelle attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, da effettuare entro il 28 febbraio 2005;
Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE ed in particolare di disciplinare le modalità delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, nonché di prevedere l'obbligo di trasmissione dei dati per l'assegnazione delle quote di emissione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Autorizzazione ad emettere gas serra
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonché le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.
4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.