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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2004, n. 259

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2004
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-11-2004
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modifiche  e  integrazioni,  e  in particolare l'articolo 4, comma 1,
come  modificato  dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, che ha istituito, in luogo della preesistente
Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, presso la
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  con  autonomia  tecnica,
funzionale,   amministrativa,   contabile   e   finanziaria   e   con
indipendenza di giudizio;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modifiche  e  integrazioni,  e  in  particolare  l'articolo 10, comma
6-ter,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303, che ha
trasferito  al  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella pubblica
amministrazione  i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal
Centro  tecnico  di  cui  al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127;
  Visto  l'articolo  5,  comma  1,  del decreto legislativo n. 39 del
1993,  in  base al quale "il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  propone  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri    l'adozione    dei    regolamenti   concernenti   la   sua
organizzazione,   il   suo   funzionamento,   l'amministrazione   del
personale,  l'ordinamento  delle  carriere, nonche' la gestione delle
spese" nei limiti fissati dal medesimo decreto legislativo;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente il
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  e  quivi  in  particolare
l'articolo  2,  sui controlli interni di regolarita' amministrativa e
contabile;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n.  97,  concernente  l'amministrazione  e la contabilita' degli enti
pubblici  di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e in particolare le
norme relative alla disciplina del Collegio dei revisori;
  Considerate   l'autonomia   tecnica,   funzionale,  amministrativa,
contabile e finanziaria e l'indipendenza di giudizio attribuite dalla
norma  primaria  al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  istituire  nell'ambito  dei controlli
interni   di   regolarita'  amministrativa  e  contabile  del  Centro
nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica amministrazione, nelle
more  dell'emanazione  del regolamento di organizzazione, un Collegio
dei  revisori avente le caratteristiche e le competenze stabilite per
tale  organo dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97
del 2003;
  Vista  la proposta formulata dal Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2004;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Nell'ambito  del  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella
pubblica   amministrazione  (CNIPA)  e'  istituito  il  Collegio  dei
revisori  dei  conti, composto da tre membri, nominati dal Presidente
del  Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente e' conferito ad
un  dirigente  di  prima fascia che viene posto in posizione di fuori
ruolo  per  la  durata dell'incarico. Uno dei componenti e' designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  ove  nominato.  Il  Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  nomina  altresi'  un  membro  supplente  e
determina   i   compensi   spettanti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze. I revisori dei conti durano in carica
quattro  anni  e sono rinnovabili una volta. Il Collegio dei revisori
svolge   i   compiti  stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 9 settembre 2004
          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 257
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,    comma 3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
          "Norme  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati
          delle  amministrazioni  pubbliche, a norma dell'articolo 2,
          comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - L'articolo     4,     comma 1,     come    modificato
          dall'articolo 176,  comma 3, del decreto legislativo n. 196
          del 2003, recita:
              "1.  E' istituito il Centro nazionale per l'informatica
          nella   pubblica   amministrazione,  che  opera  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per l'attuazione
          delle   politiche  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie,     con    autonomia    tecnica,    funzionale,
          amministrativa,  contabile e finanziaria e con indipendenza
          di giudizio".
              - L'articolo 5, comma 1, recita:
              "1.  Il  Centro  nazionale  propone  al  Presidente del
          Consiglio    dei   Ministri   l'adozione   di   regolamenti
          concernenti  la  sua  organizzazione, il suo funzionamento,
          l'amministrazione   del   personale,   l'ordinamento  delle
          carriere,  nonche'  la  gestione  delle  spese  nei  limiti
          previsti dal presente decreto".
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
          "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'articolo 11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59.
          L'articolo 10, comma 6-ter, recita:
              "6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
          al   Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione  i  compiti,  le  funzioni  e  le attivita'
          esercitati   dal   Centro   tecnico   di  cui  al  comma 19
          dell'articolo 17  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, e al
          comma  6  dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.
          340.  Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le
          risorse  finanziarie  e  strumentali,  nonche' quelle umane
          comunque  in  servizio. Il limite massimo di cui al comma 1
          dell'articolo  6  del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
          n. 39, e' fissato in complessive 190 unita".
              - La  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  reca:  "Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei procedimenti di decisione e di controllo".
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a  norma  dell'articolo 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59". Si riporta il testo dell'articolo 2:
              "Art.   2   (Il   controllo   interno   di  regolarita'
          amministrativa e contabile).
              -  1.  Ai  controlli  di  regolarita'  amministrativa e
          contabile  provvedono  gli  organi  appositamente  previsti
          dalle  disposizioni  vigenti  nei  diversi  comparti  della
          pubblica  amministrazione, e, in particolare, gli organi di
          revisione,  ovvero  gli  uffici  di  ragioneria,  nonche' i
          servizi  ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo
          1,  comma  62,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, e,
          nell'ambito   delle   competenze  stabilite  dalla  vigente
          legislazione,   i   servizi   ispettivi  di  finanza  della
          Ragioneria  generale dello Stato e quelli con competenze di
          carattere generale.
              2. Le   verifiche   di   regolarita'  amministrativa  e
          contabile  devono  rispettare,  in  quanto applicabili alla
          pubblica   amministrazione,   i   principi  generali  della
          revisione  aziendale  asseverati  dagli  ordini  e  collegi
          professionali operanti nel settore.
              3. Il   controllo   di   regolarita'  amministrativa  e
          contabile  non  comprende  verifiche  da effettuarsi in via
          preventiva  se  non  nei  casi espressamente previsti dalla
          legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
          le   definitive   determinazioni  in  ordine  all'efficacia
          dell'atto    sono   adottate   dall'organo   amministrativo
          responsabile.
              4. I   membri  dei  collegi  di  revisione  degli  enti
          pubblici  sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
          tra  gli  iscritti  all'albo  dei  revisori  contabili.  Le
          amministrazioni   pubbliche,   ove   occorra,  ricorrono  a
          soggetti  esterni  specializzati  nella  certificazione dei
          bilanci".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          27 febbraio  2003,  n.  97,  reca: "Regolamento concernente
          l'amministrazione  e la contabilita' degli enti pubblici di
          cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
              - La  legge  20 marzo  1975, n. 70, reca: "Disposizioni
          sul  riordinamento  degli  enti  pubblici e del rapporto di
          lavoro del personale dipendente".
              - La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del   Consiglio  dei  Ministri".  L'articolo 17,  comma  3,
          recita:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'articolo 1:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          27 febbraio 2003, n. 97, vedi note alle premesse.