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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n. 251

Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/2004
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 26-10-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti   la  legge  14 febbraio  2003,  n.  30,  ed  in  particolare
l'articolo  7,  ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data
di  entrata  in  vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione
delle  deleghe  di  cui  alla  legge stessa, il Governo puo' adottare
eventuali  disposizioni  modificative  e  correttive  con le medesime
modalita'   e  con  il  rispetto  dei  medesimi  criteri  e  principi
direttivi;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
  Sentite    le    associazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espresso nella
seduta del 1° luglio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Sentito il Ministro per le pari opportunita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,  per  gli  affari  regionali,
dell'economia e delle finanze e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  5,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo
10 settembre   2003,   n.   276,   di  seguito  denominato:  «decreto
legislativo»,  dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa»
sono  inserite  le  seguenti:  «o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze,».
  2.  All'articolo  5,  comma 3, lettera b), del decreto legislativo,
dopo  le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite
le  seguenti:  «o  rilasciata  da  intermediari  iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di
rilascio  di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia
e delle finanze,».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.  276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
          e  mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
          n.  30),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
          2003, n. 235, S.O.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 7 della legge 14 febbraio 2003, n.
          30  (Delega  al Governo in materia di occupazione e mercato
          del    lavoro),   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          26 febbraio 2003, n. 47, e' il seguente:
              «Art.  7  (Disposizioni  concernenti  l'esercizio delle
          deleghe di cui agli articoli da 1 a 5). - 1. Gli schemi dei
          decreti  legislativi  di  cui  agli  articoli  da  1  a  5,
          deliberati  dal  Consiglio  dei ministri e corredati da una
          apposita   relazione   cui  e'  allegato  il  parere  della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
          sindacali  comparativamente piu' rappresentative dei datori
          e  prestatori  di  lavoro,  sono  trasmessi alla Camere per
          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari  permanenti entro la scadenza del
          termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
              2.  In  caso  di  mancato  rispetto  del termine per la
          trasmissione,   il   Governo  decade  dall'esercizio  della
          delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
          parere  entro  trenta  giorni  dalla  data di trasmissione.
          Qualora  il  termine  per  l'espressione del parere decorra
          inutilmente,  i decreti legislativi possono essere comunque
          adottati.
              3.  Qualora  il  termine  previsto  per il parere delle
          Commissioni   parlamentari  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono  la  scadenza  del  termine per l'esercizio della
          delega  o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato di
          sessanta giorni.
              4.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, il
          Governo puo' adottare eventuali disposizioni modificative e
          correttive  con  le  medesime  modalita' e nel rispetto dei
          medesimi criteri e principi direttivi.
              5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da
          1  a  5  non  devono derivare oneri aggiuntivi a carico del
          bilancio dello Stato.».
              - Per  i riferimenti del decreto legislativo n. 276 del
          2003, si veda nota al titolo.
              Il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza   Stato-citta'   ed  autonomie  locali),  e'  il
          seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note all'art.1:
              - Si  riporta  il testo dei commi 1, 2, lettera c) e 3,
          lettera  b)  dell'art.  5 del citato decreto legislativo n.
          276   del   2003,  come  modificati  dal  presente  decreto
          legislativo:
              «Art.  5  (Requisiti  giuridici  e  finanziari). - 1. I
          requisiti   richiesti  per  l'iscrizione  all'albo  di  cui
          all'articolo 4 sono:
                a) la  costituzione  della  agenzia  nella  forma  di
          societa'  di  capitali  ovvero  cooperativa  o consorzio di
          cooperative,  italiana  o di altro Stato membro dell'Unione
          europea.  Per  le  agenzie  di cui alle lettere d) ed e) e'
          ammessa anche la forma della societa' di persone;
                b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio
          dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
                c) la  disponibilita' di uffici in locali idonei allo
          specifico  uso  e  di  adeguate  competenze  professionali,
          dimostrabili  per  titoli  o  per specifiche esperienze nel
          settore  delle risorse umane o nelle relazioni industriali,
          secondo  quanto  precisato dal Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  pei  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          sentite  le  associazioni  dei  datori  e dei prestatori di
          lavoro  comparativamente piu' rappresentative, entro trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo;
                d) in   capo   agli   amministratori,   ai  direttori
          generali,  ai  dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
          accomandatari:   assenza  di  condanne  penali,  anche  non
          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui
          alla   legge   24 novembre   1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni,  per  delitti  contro  il
          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro
          l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto dall'art.
          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o
          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione
          degli  infortuni  sul  lavoro  o, in ogni caso, previsti da
          leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;
          assenza,   altresi,   di   sottoposizione  alle  misure  di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  o  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, o della
          legge    13 settembre    1982,   n.   646,   e   successive
          modificazioni;
                e) nel   caso   di   soggetti   polifunzionali,   non
          caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
          distinte  divisioni  operative,  gestite  con  strumenti di
          contabilita'  analitica,  tali  da  consentire di conoscere
          tutti i dati economico-gestionali specifici;
                f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale
          del  lavoro  di  cui  al  successivo art. 15, attraverso il
          raccordo  con  uno  o  piu' nodi regionali, nonche' l'invio
          alla  autorita'  concedente di ogni informazione strategica
          per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
                g) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 a
          tutela  del  diritto  del  lavoratore  alla  diffusione dei
          propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
              2.  Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 20,
          oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
                a) - b) (Omissis)
                c) a  garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e
          dei   corrispondenti   crediti   contributivi   degli  enti
          previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
          deposito  cauzionale  di 350.000 euro presso un istituto di
          credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
          di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
          terzo   anno   solare,  la  disposizione,  in  luogo  della
          cauzione,  di  una  fideiussione  bancaria o assicurativa o
          rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.   385,  che  svolgono  in  via  prevalente  o  esclusiva
          attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
          per  cento  del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
          aggiunto,  realizzato  nell'anno  precedente e comunque non
          inferiore  a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
          delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
          abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
          finalita'  dalla  legislazione  di altro Stato membro della
          Unione europea;
                d) - f) (Omissis).
              3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di
          cui  alle  lettere  da  a) ad h) del comma 3, dell'art. 20,
          oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
                a) (Omissis);
                b) a  garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e
          dei   corrispondenti   crediti   contributivi   degli  enti
          previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
          deposito  cauzionale  di 200.000 euro presso un istituto di
          credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
          di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
          terzo   anno   solare,  la  disposizione,  in  luogo  della
          cauzione,  di  una  fideiussione  bancaria o assicurativa o
          rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.   385,  che  svolgono  in  via  prevalente  o  esclusiva
          attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
          per  cento  del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
          aggiunto,  realizzato  nell'anno  precedente e comunque non
          inferiore  a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
          delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
          abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
          finalita'  dalla  legislazione  di altro Stato membro della
          Unione europea;
                c)-d) (Omissis).».