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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2004, n. 249

Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291 (in G.U. 04/12/2004, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal: 12-8-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
specifiche  disposizioni  per fronteggiare la crisi occupazionale che
interessa   rilevanti   settori  aziendali,  nonche'  per  assicurare
interventi in materia di politiche sociali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio   1993,   n.   236,  nel  caso  di  cessazione  dell'attivita'
dell'intera  azienda,  di  un  settore  di  attivita',  di uno o piu'
stabilimenti  o  parte  di  essi,  il  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  per  crisi  aziendale puo' essere prorogato,
sulla  base  di specifici accordi in sede governativa, per un periodo
fino  a  dodici  mesi  nel  caso  di  programmi,  che  comprendono la
formazione   ove  necessaria,  finalizzati  alla  ricollocazione  dei
lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione
delle   eccedenze  occupazionali.  A  tale  finalita'  il  Fondo  per
l'occupazione  e' integrato di 63 milioni di euro per l'anno 2004. Al
relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti  iscritti,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((4))
  2.  All'articolo  3,  comma  137,  quarto  periodo,  della legge 24
dicembre 2003, n. 350, le parole: "nel limite complessivo di spesa di
310  milioni  di  euro"  sono  sostituite dalle seguenti: "nel limite
complessivo  di  spesa di 360 milioni di euro" e le parole: "entro il
31 dicembre 2004" dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2005".
  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 DICEMBRE 2004, N. 291.
  3-bis.  Ai  lavoratori  che  hanno  percepito  l'indennita' pari al
trattamento    di   integrazione   salariale,   concessa   ai   sensi
dell'articolo  46  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni,   sono  accreditati  i  contributi  figurativi  ed  il
trattamento  di  fine  rapporto  per  i  periodi  di  fruizione della
indennita'  stessa.  Al  relativo onere, valutato in 450.000 euro per
l'anno  2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
  3-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede al
monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi  dell'articolo  7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468
del 1978.
  3-quater.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L.  4  agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 36-bis, comma 12)
che  "Nell'ambito  del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  le risorse
destinate  alla  finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a
456  milioni  di  euro  e  sono  corrispondentemente  aumentate da 63
milioni  di  euro  a  87  milioni  di  euro le risorse destinate alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni".