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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 luglio 2004, n. 231

Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/9/2004
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Testo in vigore dal: 21-9-2004
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                                  e
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  l'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994,
n.   561,   convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
30 novembre 1994, n. 655;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
5 agosto  2002,  n.  218,  adottato di concerto con il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali, recante: «Regolamento di sicurezza
per le navi abilitate alla pesca costiera.»;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 febbraio  2003,  n. 54, adottato di concerto con il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  recante: «Regolamento concernente
modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 maggio  2001,  n.  269, recante:
«Attuazione  della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio,  le  apparecchiature  terminali  di  telecomunicazione  ed  il
reciproco riconoscimento della loro conformita»;
  Rilevata  la  necessita'  di apportare alcune modifiche al predetto
regolamento;
  Considerato  che il Ministero delle comunicazioni ha favorevolmente
valutato    l'estensione   alla   pesca   costiera   degli   apparati
radiotelefonici   a   chiamata   selettiva  digitale  (DSC)  di  tipo
semplificato  classe  «D» ed «E» di cui al decreto legislativo n. 269
del 2001;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  assimilare  le  unita' asservite agli
impianti di pesca a quelle adibite alla pesca costiera;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 9108 del 17 maggio 2004;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Nell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  5 agosto  2002, n. 218, dopo la parola «locale,» sono
inserite  le  seguenti:  «nonche'  alle  navi  e  galleggianti  di 5ª
categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca,».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.  2,  comma  2,  del decreto-legge 30 settembre
          1994, n. 561, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  30 novembre 1994, n. 655 recante: «Misure urgenti in
          materia   di   pesca  ed  acquacoltura»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1994, n. 280, cosi' recita:
              «2.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, di
          concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari
          e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme
          di  sicurezza  da  applicarsi  alle  unita' che operano nei
          limiti di cui al comma 1».
              - Il   decreto   ministeriale  5 agosto  2002,  n.  218
          recante:  «Regolamento  di  sicurezza per le navi abilitate
          alla  pesca  costiera e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          2 ottobre 2002, n. 231.
              - Il   decreto  ministeriale  25 febbraio  2003  n.  54
          recante:  «Regolamento  concernente  modifiche  al  decreto
          ministeriale  5 agosto  2002,  n.  218» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
              - Il decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269, recante:
          «Attuazione   della   direttiva  1999/5/CE  riguardante  le
          apparecchiature  radio,  le  apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformita»  e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 177
          alla Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156.
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  1  del  decreto ministeriale n.
          218/2002,  come  modificato dal regolamento qui pubblicato,
          e' il seguente:
              «Art.  1  (Oggetto  del  regolamento). - 1. Il presente
          regolamento  disciplina le norme di sicurezza da applicarsi
          alle  navi  che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e
          locale,  nonche'  alle  navi e galleggianti di 5ª categoria
          destinati  stabilmente  al  servizio  di impianti da pesca,
          cosi'  come definite dall'art. 9 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   2 ottobre  1968  n.  1639,  modificato
          dall'art.  2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994,
          n. 561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal
          decreto  legislativo  18 dicembre 1999, n. 541, per le navi
          da  pesca  di  lunghezza  uguale o superiore a 24 metri sia
          nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si
          applica tale normativa».