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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1994, n. 561

Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura

note: Entrata in vigore del decreto: 2/10/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 655 (in G.U. 30/11/1994, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1994)
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Testo in vigore dal:  1-12-1994
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Art. 2

1. Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente: "Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.".
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità che operano nei limiti di cui al comma 1.
3. Previa dichiarazione dell'armatore ed annotazione sui documenti di bordo a cura dell'autorità marittima, le unità che continuano ad esercitare la pesca ravvicinata ad una distanza non superiore alle venti miglia dalla costa devono conformarsi alle pertinenti prescrizioni di sicurezza.
4. Per consentire l'urgente ampiamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli Uffici marittimi dell'Adriatico con ripetitori e/o ponti radio ed allo scopo di consentire un più efficace ed immediato intervento dei mezzi di soccorso
((del servizio di guardia costiera delle capitanerie di porto))
, nonché stabilire e mantenere gli indispensabili collegamenti radio in caso di richiesta di soccorso e di necessità di salvataggio per quelle unità, segnatamente da pesca, poste oltre la portata radioelettrica degli attuali impianti della guardia costiera, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 2.000 milioni. Alla realizzazione del sistema provvede il Comando generale delle capitanerie di porto.