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LEGGE 2 agosto 2004, n. 210

Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28-8-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2022)
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Testo in vigore dal: 3-3-2022
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
(Delega al Governo per la tutela  degli  acquirenti  di  immobili  da
                             costruire). 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
principi e criteri direttivi  di  cui  all'articolo  3,  uno  o  piu'
decreti  legislativi  recanti  norme  per  la  tutela   dei   diritti
patrimoniali degli acquirenti di  immobili  per  i  quali  sia  stato
richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare  o
la cui costruzione non risulti essere  ultimata  versando  in  stadio
tale  da  non  consentire  ancora  il  rilascio  del  certificato  di
agibilita', anche apportando alla legislazione vigente le modifiche e
le integrazioni necessarie per il coordinamento della medesima con le
disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi. ((2)) 
   2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze  e  del
lavoro e delle politiche sociali. 
   3. Gli schemi dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni  dalla  data
di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari  competenti
per materia; decorso tale termine, i decreti sono  emanati  anche  in
mancanza  di  tale  parere.   Qualora   il   termine   previsto   per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  scada  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centoventi giorni. 
   4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  dell'ultimo  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei  principi  e
dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il  Governo  puo'
emanare, con la procedura indicata nei  commi  2  e  3,  disposizioni
integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Cosituzionale con sentenza 12 gennaio - 24 febbraio  2022,
n.  43,  (in  G.U.  1a  s.s.  02/03/2022,  n.   9),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto  degli  artt.
1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega al Governo  per
la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti  di  immobili  da
costruire); 1, comma  1,  lettera  d)  e  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per  la  tutela  dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di  immobili  da  costruire,  a
norma della legge 2 agosto 2004, n. 210),  nella  parte  in  cui  non
riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone  fisiche  che
abbiano acquistato prima che  sia  stato  richiesto  il  permesso  di
costruire".