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LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/8/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2010)
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 1-8-2004
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                    (Modifiche al codice penale). 
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale  e'  inserito  il
seguente: 
                 "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO 
                    IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI 
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per  crudelta'  o
senza necessita', cagiona la morte di un animale  e'  punito  con  la
reclusione da tre mesi a diciotto mesi. 
Art.  544-ter.  -  (Maltrattamento  di  animali).  -  Chiunque,   per
crudelta' o senza necessita',  cagiona  una  lesione  ad  un  animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a  comportamenti  o  a  fatiche  o  a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito
con la reclusione da tre mesi a un anno o con la  multa  da  3.000  a
15.000 euro. 
La stessa  pena  si  applica  a  chiunque  somministra  agli  animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi. 
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al  primo  comma
deriva la morte dell'animale. 
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o  promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per  gli
animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e  con
la multa da 3.000 a. 15.000 euro. 
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se  i  fatti  di  cui  al
primo comma sono commessi in  relazione  all'esercizio  di  scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri  ovvero  se
ne deriva la morte dell'animale. 
Art. 544-quinquies. -  (Divieto  di  combattimenti  tra  animali).  -
Chiunque promuove, organizza o dirige  combattimenti  o  competizioni
non  autorizzate  tra  animali  che  possono  metterne  in   pericolo
l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre  anni  e
con la multa da 50.000 a 160.000 euro. 
La pena e' aumentata da un terzo alla meta': 
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o
da persone armate; 
2)   se   le   predette   attivita'   sono    promosse    utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo  contenente  scene  o
immagini dei combattimenti o delle competizioni; 
3) se il colpevole cura la ripresa o la  registrazione  in  qualsiasi
forma dei combattimenti o delle competizioni. 
Chiunque,  fuori  dei  casi  di  concorso  nel  reato,  allevando   o
addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche  per  il
tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui  al
primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e  con
la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica  anche  ai
proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei  combattimenti
e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. 
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori  dei  casi
di  concorso  nel  medesimo,  organizza  o  effettua  scommesse   sui
combattimenti e sulle competizioni di cui al primo  comma  e'  punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa  da  5.000  a
30.000 euro. 
Art. 544-sexies. - (Confisca  e  pene  accessorie).  -  Nel  caso  di
condanna, o di applicazione della pena su  richiesta  delle  parti  a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dagli  articoli  544-ter,  544-quater  e  544-quinquies,  e'
sempre ordinata la confisca  dell'animale,  salvo  che  appartenga  a
persona estranea al reato. 
E'  altresi'  disposta  la  sospensione  da  tre  mesi  a  tre   anni
dell'attivita' di trasporto, di  commercio  o  di  allevamento  degli
animali se la sentenza di condanna o di applicazione  della  pena  su
richiesta e' pronunciata nei confronti  di  chi  svolge  le  predette
attivita'.  In  caso   di   recidiva   e'   disposta   l'interdizione
dall'esercizio delle attivita' medesime". 
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le  parole:
"e' punito"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave reato". 
3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
"Art. 727. - (Abbandono di animali).  -  Chiunque  abbandona  animali
domestici o che  abbiano  acquisito  abitudini  della  cattivita'  e'
punito con l'arresto fino ad un anno  o  con  l'ammenda  da  1.000  a
10.000 euro. 
Alla stessa pena soggiace  chiunque  detiene  animali  in  condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il  titolo  IX  del  libro II del codice penale reca:
          «Dei  delitti  contro  la  moralita'  pubblica  e  il  buon
          costume».
              - Si  riporta il testo dell'art. 638 del codice penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.   638  (Uccisione  o  danneggiamento  di  animali
          altrui).   -  Chiunque  senza  necessita'  uccide  o  rende
          inservibili  o  comunque deteriora animali che appartengono
          ad  altri  e'  punito,  salvo che il fatto costituisca piu'
          grave   reato  a  querela  della  persona  offesa,  con  la
          reclusione  fino  a  un  anno  o  con  la multa fino a lire
          seicentomila.
              La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni,
          e  si  procede  d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o
          piu'  capi  di  bestiame  raccolti  in gregge o in mandria,
          ovvero  su  animali  bovini o equini, anche non raccolti in
          mandria.
              Non  e'  punibile  chi commette il fatto sopra volatili
          sorpresi  nei  fondi  da lui posseduti e nel momento in cui
          gli recano danno».