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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 183

Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/8/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2010)
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Testo in vigore dal: 7-8-2004
al: 29-9-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  n.  2002/3/CE  del  Parlamento  europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'allegato
B;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28  marzo  1983,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 30 alla
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
  Visto  il decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 maggio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 25 novembre
1994,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  159 alla Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 2 aprile 2002, n. 60;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  in  data  20  settembre  2002,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio 1° ottobre 2002, n. 261;
  Vista   la   Convenzione  di  Ginevra  del  1979  sull'inquinamento
atmosferico  transfrontaliero  a lunga distanza, ratificata con legge
27 aprile 1982, n. 289;
  Vista  la  direttiva  n.  2001/81/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  23  ottobre  2001,  relativa  ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
  Vista la decisione della Commissione del 19 marzo 2004, concernente
gli  orientamenti  della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa all'ozono nell'aria;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
  Acquisito  il  parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
29 aprile 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Sentito il Ministro delle attivita' produttive;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della salute e per gli affari regionali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'
  1.  Il  presente  decreto legislativo, stabilisce, per l'inquinante
ozono:
    a)  i  valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia
di  allarme  e  la  soglia  di  informazione,  al fine di prevenire o
ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;
    b)  i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni
di  ozono  e  per  la valutazione delle concentrazioni dei precursori
dell'ozono nell'aria;
    c)  le  misure  volte a consentire l'informazione del pubblico in
merito alle concentrazioni di ozono;
    d)  le  misure volte a mantenere la qualita' dell'aria laddove la
stessa  risulta  buona  in relazione all'ozono, e le misure dirette a
consentirne il miglioramento negli altri casi;
    e)  le  modalita'  di  cooperazione  con  gli  altri Stati membri
dell'Unione europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La direttiva 2002/3/CE e' pubblicata in GUCE n. L 67
          del 9 marzo 2002.
              -  La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2002.». L'allegato B della citata legge, cosi' recita:
                                                          «Allegato B
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)
              2001/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile  2001,  in  materia  di risanamento e liquidazione
          degli enti creditizi;
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  che  modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie;
              2001/81/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
          di alcuni inquinanti atmosferici;
              2001/88/CE  del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
          modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
          minime per la protezione dei suini;
              2001/93/CE  della  Commissione,  del  9 novembre  2001,
          recante  modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
          le norme minime per la protezione dei suini;
              2001/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 dicembre  2001,  relativa  alla  sicurezza  generale  dei
          prodotti;
              2001 /97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre   2001,   recante   modifica   della   direttiva
          91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
          del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
          di attivita' illecite;
              2001/110/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente il miele;
              2001/112/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente  i  succhi  di frutta e altri prodotti analoghi
          destinati all'alimentazione umana;
              2002/3/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11  marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori;
              2002/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 maggio   2002,   relativa  alle  sostanze  indesiderabili
          nell'alimentazione degli animali;
              2002/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 giugno  2002,  che  modifica  la  direttiva 97/67/CE per
          quanto  riguarda  l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
          servizi postali della Comunita'.
              2002/47/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 giugno   2002,   relativa   ai   contratti   di  garanzia
          finanziaria;
              2002/70/CE  della  Commissione, del 26 luglio 2002, che
          stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
          diossine e PCB diossina-simili nei mangimi».
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri». L'art. 14 della citata legge,
          cosi' recita:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni».
              -  Il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   96/62/CE  in  materia  di
          valutazione   e   di   gestione  della  qualita'  dell'aria
          ambiente.».
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          in   data   28 marzo   1983,   reca:   «Limiti  massimi  di
          accettabilita'   delle   concentrazioni  e  di  esposizione
          relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n. 203, reca: «Attuazione delle direttive CEE numeri
          80/779,  82/884,  84/360  e  85/203  concernenti  norme  in
          materia  di  qualita'  dell'aria, relativamente a specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti  industriali,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge
          16 aprile 1987, n. 183).
              -   Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data
          20 maggio  1991,  reca:  «Criteri  per la raccolta dei dati
          inerenti la qualita' dell'aria.».
              -   Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data
          6 maggio  1992,  reca:  «Definizione  del sistema nazionale
          finalizzato  al  controllo ed assicurazione di qualita' dei
          dati  di  inquinamento  atmosferico  ottenuti dalle reti di
          monitoraggio.».
              -   Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data
          15 aprile 1994, reca: «Norme tecniche in materia di livelli
          e  di  stati  di attenzione e di allarme per gli inquinanti
          atmosferici  nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e
          4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  e  dell'art.  9  del  decreto ministeriale
          20 maggio 1991.
              -   Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data
          25 novembre 1994, reca: «Aggiornamento delle norme tecniche
          in  materia  di  limiti  di  concentrazione e di livelli di
          attenzione  e  di  allarme  per  gli inquinanti atmosferici
          nelle  aree  urbane  e disposizioni per la misura di alcuni
          inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994».
              -   Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data
          16 maggio   1996,  reca:  «Attivazione  di  un  sistema  di
          sorveglianza di inquinamento da ozono.».
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999,
          n.    163,    reca:    «Regolamento   recante   norme   per
          l'individuazione  dei criteri ambientali e sanitari in base
          ai  quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
          circolazione.».
              -  Il  decreto del Ministro dell'ambente e della tutela
          del  territorio  2 aprile  2002,  n. 60, reca: «Recepimento
          della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio
          concernente  i valori limite di qualita' dell'aria ambiente
          per  il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi
          di  azoto,  le  particelle  e  il  piombo e della direttiva
          2000/69/CE  relativa ai valori limite di qualita' dell'aria
          ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.».
              -  Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio in data 20 settembre 2002, reca: «Modalita'
          per  la garanzia della qualita' del sistema delle misure di
          inquinamento  atmosferico, ai sensi del decreto legislativo
          n. 351 del 1999.».
              -  Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  in  data  1° ottobre  2002,  n. 261, reca:
          «Regolamento   recante   le   direttive   tecniche  per  la
          valutazione  preliminare della qualita' dell'aria ambiente,
          i  criteri  per l'elaborazione del piano e dei programmi di
          cui  agli  articoli 8  e 9 del decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351.».
              -  La  legge 27 aprile 1982, n. 289, reca: «Ratifica ed
          esecuzione  della convenzione sull'inquinamento atmosferico
          attraverso  le  frontiere  a  lunga  distanza,  adottata  a
          Ginevra il 13 novembre 1979.».
              -  La  direttiva  2001/81/CE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L 309 del 27 novembre 2001.
              -  La direttiva 2002/3/CE e' pubblicata in GUCE n. L 67
          del 9 marzo 2002.
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».