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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 160

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 207 (in G.U. 12/08/2004, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 26-6-2004
al: 12-8-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  20  gennaio  2004,  n. 9, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  12  marzo  2004, n. 68, recante proroga
della   partecipazione   italiana   a   operazioni  internazionali  e
disposizioni  in  favore delle vittime militari e civili di attentati
terroristici all'estero;
  Viste le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
sulla crisi irachena e, in particolare, la Risoluzione n. 1546 dell'8
giugno 2004;
  Viste   le   Risoluzioni   n.   6-00095  e  n.  6-00062  approvate,
rispettivamente,  dalla  Camera  dei  deputati  e  dal  Senato  della
Repubblica  in data 20 maggio 2004, a seguito delle dichiarazioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte  a garantire la prosecuzione della partecipazione
italiana   al   processo   di   stabilizzazione   democratica   e  di
ricostruzione  dell'Iraq,  nonche'  la prosecuzione (in condizioni di
sicurezza) degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni    volte    ad   assicurare   la   continuazione   della
partecipazione  italiana ad altre operazioni internazionali di pace e
di  aiuto  umanitario,  nonche'  la  prosecuzione  dei  programmi  di
cooperazione  delle  Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell'area balcanica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa  e  dell'interno,  di
concerto   con   il  Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
               Missione umanitaria, di stabilizzazione
                     e di ricostruzione in Iraq

  1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2004, la spesa di euro
20.925.066  per  la  realizzazione  di  una  missione  umanitaria, di
stabilizzazione  e  di  ricostruzione  in  Iraq,  al  fine di fornire
sostegno  al  Governo  provvisorio  iracheno  nella  ricostruzione  e
nell'assistenza alla popolazione.
  2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella
Risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8  giugno 2004, le
attivita'  operative  della  missione  sono finalizzate, oltre che ai
settori  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n.  219,  e,  in  particolare,  alla prosecuzione dei relativi
interventi,  anche alla realizzazione di iniziative concordate con il
Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
   a)  al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attivita'
di assistenza alla popolazione;
   b) al sostegno istituzionale e tecnico;
   c)  al  sostegno  della  piccola  e media impresa, con particolare
riguardo all'area meridionale dell'Iraq;
   d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
  3.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente
articolo,  il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in  economia  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di  contabilita'
generale dello Stato.