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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 160

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 207 (in G.U. 12/08/2004, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  26-6-2004 al: 12-8-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali e disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero;
Viste le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la Risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;
Viste le Risoluzioni n. 6-00095 e n. 6-00062 approvate, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 20 maggio 2004, a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la prosecuzione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonché la prosecuzione (in condizioni di sicurezza) degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana ad altre operazioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Missione umanitaria, di stabilizzazione
e di ricostruzione in Iraq
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attività di assistenza alla popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.