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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/6/2004
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Testo in vigore dal: 16-6-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  omologazione  e controllo del
veicoli ai fini acustici;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 novembre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 280 del
1° dicembre  1997,  recante  determinazione  dei  valori limite delle
sorgenti sonore;
  Visto  il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, recante
tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 29 novembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000,
recante  criteri  per  la  predisposizione, da parte delle societa' e
degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture,   dei   piani  degli  interventi  di  contenimento  e
abbattimento del rumore;
  Viste  le  direttive  relative  alle  modalita'  di  istituzione ed
aggiornamento del Catasto delle strade di cui al decreto del Ministro
dei   lavori   pubblici   in  data  1° giugno  2001,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 del 7 gennaio
2002;
  Considerata  la necessita' di armonizzare la legislazione nazionale
con quella di altre nazioni europee;
  Considerato  il  ruolo essenziale di infrastrutture strategiche per
il trasporto di persone e merci svolto dalle strade e autostrade;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 2 ottobre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute  e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
    a) infrastruttura  stradale: l'insieme della superficie stradale,
delle   strutture   e   degli   impianti   di   competenza  dell'ente
proprietario,  concessionario  o  gestore  necessari per garantire la
funzionalita' e la sicurezza della strada stessa;
    b) infrastruttura  stradale  esistente:  quella effettivamente in
esercizio  o  in  corso  di  realizzazione  o  per  la quale e' stato
approvato  il  progetto definitivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
    c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase
di  progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto
e comunque non ricadente nella lettera b);
    d) ampliamento  in  sede di infrastruttura stradale in esercizio:
la  costruzione  di  una  o  piu'  corsie  in  affiancamento a quelle
esistenti, ove destinate al traffico veicolare;
    e) affiancamento    di    infrastrutture    stradali   di   nuova
realizzazione  a  infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di
infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra
le  quali  non  esistono  aree  intercluse  non  di  pertinenza delle
infrastrutture stradali stesse;
    f) confine  stradale:  limite  della  proprieta'  stradale  quale
risulta  dagli  atti  di  acquisizione o dalle fasce di esproprio del
progetto  approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio
esterno  del  fosso  di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal
piede  della  scarpata  se  la  strada  e'  in  rilevato o dal ciglio
superiore  della  scarpata se la strada e' in trincea, secondo quanto
disposto  dall'articolo  3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato: decreto
legislativo n. 285 del 1992;
    g) sede  stradale:  superficie compresa entro i confini stradali,
secondo  quanto  disposto  dall'articolo 3 del decreto legislativo n.
285 del 1992 e successive modificazioni;
    h) variante:   costruzione   di   un  nuovo  tratto  stradale  in
sostituzione   di   uno  esistente,  fuori  sede,  con  uno  sviluppo
complessivo  inferiore  a  5  km  per autostrade e strade extraurbane
principali,  2  km  per  strade extraurbane secondarie ed 1 km per le
tratte  autostradali  di  attraversamento urbano, le tangenziali e le
strade urbane di scorrimento;
    i)  ambiente  abitativo:  ogni  ambiente interno, ad un edificio,
destinato alla permanenza di persone o comunita' ed utilizzato per le
diverse  attivita'  umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati
ad  attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui
al  decreto  legislativo  15  agosto  1991,  n. 277, salvo per quanto
concerne  l'immissione  di rumore da sorgenti sonore esterne a locali
in cui si svolgano le attivita' produttive;
    l)  ricettore:  qualsiasi  edificio adibito ad ambiente abitativo
comprese  le  relative  aree  esterne  di  pertinenza, o ad attivita'
lavorativa   o  ricreativa;  aree  naturalistiche  vincolate,  parchi
pubblici  ed  aree  esterne destinate ad attivita' ricreative ed allo
svolgimento della vita sociale della collettivita'; aree territoriali
edificabili  gia'  individuate  dai  piani regolatori generali e loro
varianti   generali,  vigenti  al  momento  della  presentazione  dei
progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di
cui  all'articolo  2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera A;
    m) centro  abitato:  insieme  di edifici, delimitato lungo le vie
d'accesso  dagli  appositi  segnali  di inizio e fine. Per insieme di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato
da  strade,  piazze,  giardini  o  simili,  costituito da non meno di
venticinque  fabbricati  e  da  aree  di  uso  pubblico  con  accessi
veicolari   o   pedonali   sulla   strada,  secondo  quanto  disposto
dall'articolo  3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive
modificazioni;
    n) ascia  di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in
proiezione  orizzontale,  per  ciascun  lato  dell'infrastruttura,  a
partire  dal  confine  stradale,  per  la  quale  il presente decreto
stabilisce i limiti di immissione del rumore.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amininistrazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  L'art.  11  della  legge  26 ottobre  1995,  n. 447,
          recante:    «Legge   quadro   sull'inquinamento   acustico,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 ottobre 1995, n.
          254, S.O., e' il seguente:
              «Art.  11  (Regolamenti  di  esecuzione). - 1. Entro un
          anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          con   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  previa
          deliberazione  del  Consiglio dei ministri, su proposta del
          Ministro  dell'ambiente  di concerto, secondo le materie di
          rispettiva   competenza   con  i  Ministri  della  sanita',
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  dei
          trasporti  e della navigazione, dei lavori pubblici e della
          difesa,  sono  emanati  regolamenti di esecuzione, distinti
          per   sorgente   sonora   relativamente   alla   disciplina
          dell'inquinamento  acustico  avente  origine  dal  traffico
          veicolare,  ferroviario,  marittimo  ed  aereo, avvalendosi
          anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori
          dci   suddetti   servizi,   dagli  autodromi,  dalle  piste
          motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti,
          da  imbarcazioni  di  qualsiasi natura, nonche' dalle nuove
          localizzazioni aeroportuali.
              2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1 devono essere
          armonizzati  con  le direttive dell'Unione europea recepite
          dallo Stato italiano.
              3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
          esclusivamente  interessate  da  installazioni  militari  e
          nelle  attivita'  delle Forze armate sono definiti mediante
          specifici  accordi  dai  comitati  misti  paritetici di cui
          all'art.   3  della  legge  24 dicembre  1976,  n.  898,  e
          successive modificazioni.».
              -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, S.O., e' il seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
              - Il   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,
          recante:  «Nuovo  codice della strada», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          in  data  14 novembre  1997,  recante:  «Determinazione dei
          valori  limite  delle sorgenti sonore», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1997, n. 280.
              - Il   decreto   del  Ministro  dell'ambiente  in  data
          16 marzo  1998,  recante:  «Tecniche  di  rilevamento  e di
          misurazione   dell'inquinamento  acustico»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1998, n. 76.
              - Il   decreto   del  Ministro  dell'ambiente  in  data
          29 novembre 2000, recante: «Criteri per la predisposizione,
          da  parte  delle  societa' e degli enti gestori dei servizi
          pubblici  di trasporto o delle relative infrastrutture, dei
          piani  degli  interventi di contenimento e abbattimento del
          rumore»,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
          2000, n. 285.
              - Il   decreto   in   data   1° giugno  2001,  recante:
          «Modalita'  di  istituzione  ed  aggiornamento  del catasto
          delle  strade  ai  sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto
          legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
          modificazioni,»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          7 gennaio 2002, n. 5, S.O.
          Note all'art. 1:
              - L'art.  3  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 maggio  1992,  n.  114,  S.O. e' il
          seguente:
              «Art.  3  (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
          fini  delle  presenti  norme le denominazioni stradali e di
          traffico hanno i seguenti significati:
                1)  area  di intersezione: parte della intersezione a
          raso,  nella  quale  si  intersecano due o piu' correnti di
          traffico;
                2)  area  pedonale: zona interdetta alla circolazione
          dei  veicoli,  salvo  quelli  in  servizio  di emergenza, i
          velocipedi  e i veicoli al servizio di persone con limitate
          o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
          i  veicoli  ad  emissioni  zero aventi ingombro e velocita'
          tali   da   poter   essere  assimilati  ai  velocipedi.  In
          particolari   situazioni   i   comuni  possono  introdurre,
          attraverso  apposita  segnalazione,  ulteriori  restrizioni
          alla circolazione su aree pedonali;
                3) attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
          opportunamente  segnalata  ed  organizzata,  sulla  quale i
          pedoni  in  transito  dall'uno  all'altro lato della strada
          godono della precedenza rispetto ai veicoli;
                4)  banchina:  parte  della  strada  compresa  tra il
          margine  della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti
          elementi    longitudinali:   marciapiede,   spartitraffico,
          arginello,  ciglio  interno della cunetta, ciglio superiore
          della scarpata nei rilevati;
                5)    braccio   di   intersezione:   cfr.   ramo   di
          intersezione;
                6) canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato
          a  selezionare  le  correnti  di  traffico  per guidarle in
          determinate direzioni;
                7)  carreggiata:  parte  della  strada destinata allo
          scorrimento  dei  veicoli;  essa  e' composta da una o piu'
          corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
          da strisce di margine;
                8)  centro  abitato:  insieme  di edifici, delimitato
          lungo  le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
          fine.  Per  insieme di edifici si intende un raggruppamento
          continuo,   ancorche'   intervallato   da  strade,  piazze,
          giardini  o  simili,  costituito da non meno di venticinque
          fabbricati  e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
          o pedonali sulla strada;
                9)  circolazione:  e'  il  movimento, la fermata e la
          sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada;
                10)   confine   stradale:   limite  della  proprieta'
          stradale  quale  risulta dagli atti di acquisizione o dalle
          fasce  di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
          confine  e'  costituito  dal  ciglio  esterno  del fosso di
          guardia  o  della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
          scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore
          della scarpata se la strada e' in trincea;
                11)   corrente   di   traffico:  insieme  di  veicoli
          (corrente  veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si
          muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o
          piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria;
                12)  corsia:  parte  longitudinale  della  strada  di
          larghezza  idonea a permettere il transito di una sola fila
          di veicoli;
                13) corsia di accelerazione: corsia specializzata per
          consentire   ed   agevolare  l'ingresso  ai  veicoli  sulla
          carreggiata;
                14) corsia di decelerazione: corsia specializzata per
          consentire  l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo
          da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
          tale manovra.
                15)  corsia  di  emergenza:  corsia,  adiacente  alla
          carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
          dei  veicoli  di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
          dei  pedoni,  nei  casi  in cui sia ammessa la circolazione
          degli stessi;
                16)  corsia  di  marcia:  corsia  facente parte della
          carreggiata,    normalmente   delimitata   da   segnaletica
          orizzontale;
                17) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla
          circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
          veicoli;
                18) corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli
          che  si  accingono ad effettuare determinate manovre, quali
          svolta,     attraversamento,    sorpasso,    decelerazione,
          accelerazione,  manovra per la sosta o che presentano basse
          velocita' o altro;
                19)  cunetta:  manufatto  destinato  allo smaltimento
          delle   acque   meteoriche   o   di  drenaggio,  realizzato
          longitudinalmente  od  anche  trasversalmente all'andamento
          della strada;
                20)  curva:  raccordo longitudinale fra due tratti di
          strada  rettilinei,  aventi  assi  intersecantisi,  tali da
          determinare condizioni di limitata visibilita';
                21)   fascia   di  pertinenza:  striscia  di  terreno
          compresa  tra  la  carreggiata  ed  il confine stradale. E'
          parte  della  proprieta'  stradale e puo' essere utilizzata
          solo per la realizzazione di altre parti della strada;
                22)  fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna
          al  confine  stradale,  sulla  quale  esistono vincoli alla
          realizzazione,  da  parte  dei  proprietari del terreno, di
          costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili;
                23)  fascia  di  sosta  laterale:  parte della strada
          adiacente  alla  carreggiata,  separata  da questa mediante
          striscia  di  margine  discontinua  e  comprendente la fila
          degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra;
                24)  golfo  di  fermata:  parte della strada, esterna
          alla   carreggiata,   destinata   alle  fermate  dei  mezzi
          collettivi  di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro
          spazio di attesa per i pedoni;
                25)  intersezione  a  livelli  sfalsati:  insieme  di
          infrastrutture   (sovrappassi;   sottopassi  e  rampe)  che
          consente  lo  smistamento delle correnti veicolari fra rami
          di strade poste a diversi livelli;
                26)  intersezione a raso (o a livello): area comune a
          piu'   strade,   organizzata   in  modo  da  consentire  lo
          smistamento  delle  correnti di traffico dall'una all'altra
          di esse;
                27)  isola  di  canalizzazione:  parte  della strada,
          opportunamente  delimitata  e non transitabile, destinata a
          incanalare le correnti di traffico;
                28) isola di traffico: cfr. isola di canalizzazione;
                29) isola salvagente: cfr. salvagente;
                30) isola spartitraffico: cfr. spartitraffico;
                31)  itinerario  internazionale:  strade  o tratti di
          strade  facenti  parte degli itinerari cosi' definiti dagli
          accordi internazionali;
                32)   livelletta:   tratto   di   strada  a  pendenza
          longitudinale costante;
                33)  marciapiede:  parte  della  strada, esterna alla
          carreggiata,  rialzata  o altrimenti delimitata e protetta,
          destinata ai pedoni.
                34)  parcheggio:  area  o  infrastruttura posta fuori
          della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non
          dei veicoli;
                34-bis) parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
          prossimita'  di  stazioni  o fermate del trasporto pubblico
          locale   o   del   trasporto   ferroviario,  per  agevolare
          l'intermodalita';
                35)   passaggio   a  livello:  intersezione  a  raso,
          opportunamente   attrezzata   e  segnalata  ai  fini  della
          sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
          tranviaria in sede propria;
                36)  passaggio  pedonale  (cfr.  anche  marciapiede):
          parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una
          striscia   bianca   continua   o  una  apposita  protezione
          parallela  ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
          espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
          di esso;
                37)  passo  carrabile:  accesso  ad  un'area laterale
          idonea allo stazionamento di uno o piu' veicoli;
                38)   piazzola  di  sosta:  parte  della  strada,  di
          lunghezza  limitata,  adiacente esternamente alla banchina,
          destinata alla sosta dei veicoli;
                39)   pista   ciclabile:  parte  longitudinale  della
          strada,    opportunamente    delimitata,   riservata   alla
          circolazione dei velocipedi;
                40)  raccordo  concavo  (cunetta):  raccordo  tra due
          livellette  contigue di diversa pendenza che si intersecano
          al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
          andamento longitudinale concavo;
                41)  raccordo  convesso  (dosso):  raccordo  tra  due
          livellette  contigue di diversa pendenza che si intersecano
          al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
          andamento longitudinale convesso;
                42)  ramo di intersezione: tratto di strada afferente
          una intersezione;
                43)  rampa  (di  intersezione):  strada  destinata  a
          collegare due rami di un'intersezione;
                44)  ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante
          o    sottostante    le    scarpate   del   corpo   stradale
          rispettivamente   in   taglio  o  in  riporto  sul  terreno
          preesistente alla strada;
                45)   salvagente:  parte  della  strada,  rialzata  o
          opportunamente  delimitata  e protetta, destinata al riparo
          ed   alla   sosta   dei   pedoni,   in   corrispondenza  di
          attraversamenti   pedonali   o  di  fermate  dei  trasporti
          collettivi;
                46)   sede  stradale:  superficie  compresa  entro  i
          confini  stradali.  Comprende  la carreggiata e le fasce di
          pertinenza;
                47)   sede   tranviaria:  parte  longitudinale  della
          strada,    opportunamente    delimitata,   riservata   alla
          circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili;
                48)  sentiero  (o  mulattiera  o  tratturo): strada a
          fondo  naturale  formatasi  per  effetto  del  passaggio di
          pedoni o di animali;
                49) spartitraffico: parte longitudinale non carrabile
          della   strada   destinata  alla  separazione  di  correnti
          veicolari;
                50)  strada  extraurbana:  strada  esterna  ai centri
          abitati;
                51)  strada  urbana:  strada  interna  ad  un  centro
          abitato;
                52)  strada  vicinale  (o  poderale  o  di bonifica):
          strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico;
                53)  svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui
          le correnti veicolari non si intersecano tra loro;
                53-bis)  utente debole della strada: pedoni, disabili
          in  carrozzella,  ciclisti  e tutti coloro i quali meritino
          una   tutela   particolare  dai  pericoli  derivanti  dalla
          circolazione sulle strade;
                54) zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e
          la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
          o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
                55)  zona  di  attestamento:  tratto  di carreggiata,
          immediatamente  a  monte  della linea di arresto, destinato
          all'accumulo  dei  veicoli  in  attesa  di  via  libera  e,
          generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
          strisce longitudinali continue;
                56)  zona  di  preselezione:  tratto  di carreggiata,
          opportunamente  segnalato,  ove  e' consentito il cambio di
          corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
          specializzate;
                57)  zona  di  scambio: tratto di carreggiata a senso
          unico,  di  idonea  lunghezza,  lungo  il quale correnti di
          traffico   parallele,  in  movimento  nello  stesso  verso,
          possono  cambiare  la  reciproca  posizione  senza  doversi
          arrestare;
                58)  zona  residenziale:  zona  urbana  in cui vigono
          particolari  regole di circolazione a protezione dei pedoni
          e  dell'ambiente,  delimitata lungo le vie di accesso dagli
          appositi segnali di inizio e di fine.
              2.  Nel  regolamento  sono  stabilite altre definizioni
          stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.».
              -  Il  decreto  legislativo  15 agosto  1991,  n.  277,
          recante:  «Attuazione  delle  direttive  n. 80/1107/CEE, n.
          82/605/CEE,  n.  83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
          in  materia  di  protezione  dei lavoratori contro i rischi
          derivanti  da  esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici  e
          biologici  durante  il  lavoro,  a  norma dell'art. 7 della
          legge 30 luglio 1990, n. 212», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, S.O.