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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 marzo 2004, n. 120

Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/5/2004
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Testo in vigore dal: 22-5-2004
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo
17, commi 113 e 114;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n. 398, ed in
particolare  l'articolo  16,  recante  modifiche  alla disciplina del
concorso   per   uditore   giudiziario   e   norme  sulle  scuole  di
specializzazione per le professioni legali;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentiti  il  Consiglio  universitario  nazionale  e  la  Conferenza
permanente dei rettori delle universita' italiane;
  Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del
notariato;
  Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
cosi'  come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n. DAGL/21795 - 14.3.4/22 dell'11 dicembre 2003;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
     Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537

  1. Al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, sono apportate
le seguenti modifiche:
    a) l'articolo 4, comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3.  Per  la predisposizione dei quesiti e' nominata, con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di
nove  esperti.  La commissione predispone tre elaborati costituiti da
cinquanta  quesiti  ciascuno,  volti  a  verificare la conoscenza dei
principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di
cui  al  comma  2,  nonche' le capacita' logiche dei candidati. I tre
elaborati  sono  segreti  e  ne  e'  vietata  la  divulgazione. I tre
elaborati  appena  formulati,  sono  chiusi  in tre pieghi suggellati
firmati  esteriormente  sui  lembi  di  chiusura  dai  componenti  la
commissione  e  consegnati al responsabile del procedimento presso il
Ministero.  Il  bando  indica  la  sede  ove,  il giorno delle prove,
controllata l'integrita' dei pieghi e' sorteggiato l'elaborato per la
prova da parte di un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione
dell'elaborato prescelto a tutte le sedi".
    b) l'articolo 4, comma 4, e' soppresso;
    c) l'articolo 9, comma 2, e' soppresso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 10 marzo 2004

                                        Il Ministro dell'istruzione
                                     dell'universita' e della ricerca
                                                   Moratti


Il Ministro della giustizia
         Castelli


Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 64
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Il  testo  del  regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
          (Approvazione  del  testo unico delle leggi sull'istruzione
          superiore)  e'  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, n. 283.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,  n.  382  (Riordinamento della docenza universitaria,
          relativa   fascia  di  formazione  nonche'  sperimentazione
          organizzativa  e  didattica)  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, supplemento ordinario.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a
          fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi
          di  perfezionamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 aprile 1982, n. 105, supplemento ordinario.
              - La  legge  9 maggio  1989,  n.  168  (Istituzione del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica)   e'   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario.
              - Il   testo  della  legge  19 novembre  1990,  n.  341
          (Riforma  degli  ordinamenti  didattici  universitari),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 novembre 1990, n.
          274.
              - Si  riporta il testo dei commi 113 e 114 dell'art. 17
          della  legge  15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
              "113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
          l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei
          seguenti  principi  e  criteri  direttivi:  semplificazione
          delle  modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
          graduale,  come  condizione  per  l'ammissione al concorso,
          dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
          scuole  di  specializzazione  istituite  nelle universita',
          sedi delle facolta' di giurisprudenza.
              114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
          all'accesso  alle  professioni  di  avvocato  e  notaio, il
          diploma   di   specializzazione   di   cui   al   comma 113
          costituisce,  nei  termini che saranno definiti con decreto
          del  Ministro  di  grazia e giustizia, adottato di concerto
          con   il   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  titolo valutabile ai fini del
          compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia e
          giustizia,  sentiti i competenti ordini professionali, sono
          definiti  i  criteri  per  la istituzione ed organizzazione
          delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
          prevedendo   l'affidamento  annuale  degli  insegnamenti  a
          contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.".
              - L'art.  16  del decreto legislativo 17 novembre 1997,
          n.  398  (Modifica alla disciplina del concorso per uditore
          giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
          professioni  legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127), prevede:
              "Art.  16. - 1. Le  scuole  di  specializzazione per le
          professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
          dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
          legge 19 novembre 1990, n. 341.
              2. Le  scuole  di  specializzazione  per le professioni
          legali,  sulla  base  di  modelli  didattici omogenei i cui
          criteri  sono  indicati  nel  decreto  di  cui all'art. 17,
          comma 114,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e nel
          contesto  dell'attuazione  della autonomia didattica di cui
          all'art.  17,  comma 95,  della  predetta legge, provvedono
          alla  formazione  comune  dei  laureati  in  giurisprudenza
          attraverso    l'approfondimento   teorico,   integrato   da
          esperienze     pratiche,     finalizzato     all'assunzione
          dell'impiego  di magistrato ordinario o all'esercizio delle
          professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
          la  formazione  comune  dei  laureati  in giurisprudenza e'
          svolta  anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita'
          pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
          presso  sedi  giudiziarie, studi professionali e scuole del
          notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
          e notai.
              2-bis. La  durata  delle  scuole  di  cui al comma 1 e'
          fissata  in due anni per coloro che conseguono la laurea in
          giurisprudenza  secondo  l'ordinamento didattico previgente
          all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
          di  laurea  e  di  laurea specialistica per la classe delle
          scienze  giuridiche,  adottati  in  esecuzione  del decreto
          3 novembre  1999,  n.  509, del Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica.
              2-ter. L'ordinamento  didattico  delle scuole di cui al
          comma 1  e'  articolato  sulla durata di un anno per coloro
          che  conseguono la laurea specialistica per la classe delle
          scienze  giuridiche  sulla base degli ordinamenti didattici
          adottati   in   esecuzione   del   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          3 novembre   1999,   n.   509.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
          i     criteri    generali    ai    fini    dell'adeguamento
          dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.
              3. Le  scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
          i   criteri  indicati  nel  decreto  di  cui  all'art.  17,
          comma 114,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  dalle
          universita',  sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza, anche
          sulla  base  di  accordi  e  convenzioni interuniversitari,
          estesi,  se  del  caso,  ad altre facolta' con insegnamenti
          giuridici.
              4. Nel  consiglio  delle  scuole di specializzazione di
          cui   al   comma 1   sono  presenti  almeno  un  magistrato
          ordinario, un avvocato ed un notaio.
              5. Il  numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
          determinato  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro  di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
          dieci  per cento del numero complessivo di tutti i laureati
          in    giurisprudenza   nel   corso   dell'anno   accademico
          precedente,   tenendo   conto,  altresi',  del  numero  dei
          magistrati   cessati   dal   servizio  a  qualunque  titolo
          nell'anno  precedente  aumentato  del  venti  per cento del
          numero  di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
          medesimo  periodo, del numero di abilitati alla professione
          forense  nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli altri
          sbocchi  professionali  da ripartire per ciascuna scuola di
          cui  al  comma 1,  e delle condizioni di ricettivita' delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli   ed   esame.   La  composizione  della  commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel  decreto  di  cui  all'art.  17, comma 114, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Il predetto decreto assicura la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai.
              6. Le  prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
          espressa  in  sessantesimi.  Ai fini della formazione della
          graduatoria,  si  tiene conto del punteggio di laurea e del
          curriculum   degli  studi  universitari,  valutato  per  un
          massimo di dieci punti.
              7. Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione  e'
          subordinato  alla  certificazione  della regolare frequenza
          dei  corsi,  al  superamento delle verifiche intermedie, al
          superamento delle prove finali di esame.
              8. Il  decreto  di  cui  all'art.  17, comma 114, della
          legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito  il
          Consiglio superiore della magistratura.".
              - Il  testo  del decreto ministeriale 21 dicembre 1999,
          n.  537  (Regolamento  recante  norme  per  l'istituzione e
          l'organizzazione  delle  scuole  di specializzazione per le
          professioni legali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 gennaio 2000, n. 24.
              - Il  comma 3  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consigli dei Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  del  decreto ministeriale 21 dicembre
          1999,  n. 537, si veda la nota alle premesse. Si riporta il
          testo  degli articoli 4 e 9 come modificati dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  4 (Ammissione  alla scuola). - 1. Alle scuole si
          accede  mediante  concorso annuale per titoli ed esami, per
          il  numero di posti di cui all'art. 3, comma 1, indetto con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con il Ministro
          della  giustizia  con unico bando pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale.  Al  concorso possono partecipare coloro i quali
          si  sono  laureati in giurisprudenza in data anteriore alla
          prova  di esame. Nel bando sono altresi' indicate le sedi e
          la  data  della  prova di esame, i posti disponibili presso
          ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.
              2. La   prova  di  esame  consiste  nella  soluzione  a
          cinquanta   quesiti   a  risposta  multipla,  di  contenuto
          identico  sul territorio nazionale, su argomenti di diritto
          civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo, diritto
          processuale civile e procedura penale.
              3. Per  la predisposizione dei quesiti e' nominata, con
          decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia,
          una  apposita  commissione  di nove esperti. La Commissione
          predispone  tre  elaborati  costituiti da cinquanta quesiti
          ciascuno,  volti  a  verificare la conoscenza dei principi,
          degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di
          cui al comma 2, nonche' le capacita' logiche dei candidati.
          I   tre   elaborati   sono  segreti  e  ne  e'  vietata  la
          divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi
          in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di
          chiusura  dai  componenti  la  Commissione  e consegnati al
          responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando
          indica  la  sede  ove,  il  giorno delle prove, controllata
          l'integrita'  dei  pieghi e' sorteggiato l'elaborato per la
          prova  da  parte  di  un candidato, nonche' le modalita' di
          comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.
              4. (Comma soppresso).
              5. Non   e'   ammessa   nelle  prove  del  concorso  la
          consultazione  di  testi  e di codici commentati o annotati
          con la giurisprudenza.
              6. Presso   ogni  ateneo  e'  costituita,  con  decreto
          rettorale,  una  commissione  giudicatrice  del concorso di
          ammissione,  composta  da  due  professori  universitari di
          ruolo,  da  un magistrato ordinario, da un avvocato e da un
          notaio;  con  lo  stesso  decreto  e'  nominato un apposito
          comitato di vigilanza.
              7. E'    nominato    presidente    della    commissione
          giudicatrice  il  componente  avente maggiore anzianita' di
          ruolo,  ovvero  a  parita'  di anzianita' di ruolo, il piu'
          anziano di eta'.
              8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali
          50  per  la  valutazione  della  prova  di  esame; 5 per il
          curriculum  degli  studi  universitari  e  5 per il voto di
          laurea.  La valutazione del curriculum e del voto di laurea
          avviene   in   conformita'   a   criteri   stabiliti  dalla
          commissione di cui al comma 3.
              9. Sono  ammessi alla scuola di specializzazione coloro
          che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano
          collocati  in  posizione  utile nella graduatoria compilata
          sulla  base del punteggio complessivo riportato. In caso di
          parita'  di  punteggio e' ammesso il candidato piu' giovane
          di eta'.".
              "Art.  9 (Disposizioni  transitorie e finali). - 1. Per
          quanto  non  previsto dal presente decreto si applicano, in
          quanto  compatibili,  le disposizioni di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 marzo  1982,  n.  162,  e
          successive modificazioni e integrazioni.
              2. (Comma soppresso)".