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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2004, n. 113

Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/5/2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2004, n. 164 (in G.U. 03/07/2004, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2004)
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Testo in vigore dal: 4-7-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti agli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di realizzare
taluni  interventi straordinari all'interno del nodo urbano di Parma,
citta'  prescelta  quale  sede  dell'Agenzia europea per la sicurezza
alimentare;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Per  gli  interventi straordinari volti ((all'adeguamento delle
dotazioni  infrastrutturali  di carattere viario e ferroviario e alla
riqualificazione  urbana))  della citta' di Parma, scelta dall'Unione
europea  quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare,
e'  autorizzato  a  favore  del  comune di Parma un limite di impegno
quindicennale  pari  ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al
relativo   onere   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 13 della legge 1°
agosto  2002,  n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma
176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2.  Il  programma  degli interventi da realizzare nell'ambito delle
disponibilita'  autorizzate  dal comma 1 e' predisposto dal comune di
Parma ed approvato ((, sentita la regione Emilia-Romagna, con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il
Ministro  dell'economia e delle finanze, entro novanta)) giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  ((2-bis.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  di interventi
complementari  a  quelli  di  cui  al comma 1, il comune di Parma e i
comuni  capoluogo  delle  province  limitrofe alla provincia di Parma
possono adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica,  un programma integrato contenente gli ulteriori interventi
di   adeguamento   infrastrutturale   e   logistico   dei   territori
interessati,  con  particolare  riferimento  ai  collegamenti  con  i
sistemi  aeroportuali  lombardo  ed  emiliano,  nonche'  le attivita'
convegnistiche    e    istituzionali    funzionali   all'insediamento
dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.))
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.